TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 settembre 2014, n. 2241

Personale universitario non docente-Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di categoria C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati-Graduatoria-Impugnazione-Revocazione

Data Documento: 2014-09-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Non può considerarsi errore di fatto, rilevante ai fini del ricorso per revocazione, una statuizione basata esclusivamente sull’interpretazione ed applicazione delle norme di legge. Laddove, infatti, si configura la soluzione di una questione squisitamente giuridica si deve ritenere che si tratti di una “questione di diritto”, che pacificamente esclude l’applicabilità dell’istituto della revocazione.
 

Contenuto sentenza

N. 02241/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2014, proposto dal Dott. [#OMISSIS#] Gallea, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Calafiore, presso il cui studio, in Palermo, via Belgio n.20, è elettivamente domiciliato; 
contro
Università degli Studi di Palermo, in persone del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi n.81, è ex lege domiciliato; 
nei confronti di
Sig. Michelangelo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Schittino, con domicilio presso la Segreteria del TAR, in Palermo, via Butera, 6; 
per la revocazione
– della sentenza n.2236 del 12.11.2013, depositata il 21.11.2013, resa dal TAR Sicilia di Palermo nel ricorso n.2161 del 2013
– e per la conferma del decreto n.2489 del 6.8.2013 del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, avente ad oggetto l’approvazione degli atti relativi alla procedura per concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.9 posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; nonchè del bando di concorso dell’1.10.2012 emanato con decreto n.3821 del Dirigente Area Risorse Umane, prot. n.7911, pubblicato in GURI n.80 del 12.10.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e del Sig. Michelangelo [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2014 il Cons. Avv. [#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#] e uditi per le parti i Difensori indicati nell’apposito verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Il Dott. [#OMISSIS#] Gallea presentava domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati), bandito con decreto dirigenziale n.3821 dell’1.10.2012 (prot. 71011) del Dirigente dell’Area Risorse Umane dell’Università degli Studi di Palermo.
Nella domanda di partecipazione al concorso regolarmente presentata inseriva tutti i suoi dati anagrafici, ivi compreso l’indirizzo della propria abitazione in Palermo, Via Celona n.19 (risultante anche all’anagrafe del Comune dal 2.8.2011), precisando che eleggeva domicilio presso il medesimo indirizzo anche ai fini del concorso (rectius: delle comunicazione relative al concorso).
II. Con decreto n.2489 (prot. 57878) del 6.8.2013, il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo approvava la graduatoria di merito del concorso, graduatoria nella quale il ricorrente risultava collocato in posizione utile; e dunque fra i vincitori (e precisamente al 9° posto su nove).
Il Dott. [#OMISSIS#] Gallea restava pertanto in attesa di essere chiamato a ricoprire il posto.
III. Senonchè veniva a conoscenza (in data dallo stesso non precisata) della sopravvenuta adozione del Decreto dirigenziale n.4116 (prot. 91246) del 16.12.2013 con cui il Direttore Generale dell’Area Risorse Umane (Settore Reclutamento e Selezioni) dell’Università di Palermo, vista la sentenza n.2236/2013 del TAR Sicilia di Palermo:
– ha annullato la graduatoria nella parte in cui non aveva collocato fra i vincitori il Sig. Michelangelo [#OMISSIS#];
– ha riformulato detta graduatoria in conformità alla predetta sentenza, collocandovi il Sig. Michelangelo [#OMISSIS#] fra i vincitori (e precisamente al terzo posto dei “riservatari” di cui all’art.1 del Bando).
In base a tale sopravvenuto provvedimento il Dott. Gallea non figura più fra i nove vincitori, essendo “scivolato”, nella graduatoria definitiva, in posizione non più utile per l’ottenimento del posto.
IV. Affermando di non essere stato posto a conoscenza dell’intervenuto giudizio sfociato nella sentenza in questione (in quanto non gli sarebbe stato regolarmente notificato il ricorso introduttivo dello stesso), il Dott. Gallea ha proposto il ricorso in esame.
Con esso chiede:
– la revocazione della sentenza n.2236 del 12.11.2013, depositata il 21.11.2013, resa dal TAR Sicilia di Palermo nel ricorso n.2161 del 2013
– e la conferma del decreto n.2489 del 6.8.2013 del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo, che aveva approvato la graduatoria nella quale Egli risultava collocato fra i vincitori del concorso (al 9° posto e dunque in posizione utile per il conseguimento del posto).
Con riferimento alla prima domanda giudiziale (volta ad ottenere la revocazione della sentenza), lamenta violazione degli artt.106 e seguenti del codice di procedura civile, deducendo che la notifica del ricorso introduttivo effettuata nei suoi confronti è radicalmente ed insanabilmente nulla; che, conseguentemente, anche la sentenza n.2236/2013 emessa dal TAR Sicilia (Palermo, Sez.I^) è nulla o inefficace nei suoi confronti (per disintegrità del contraddittorio e mancata evocazione del controinteressato), e che pertanto dev’essere dichiarata nulla o annullata in forza dell’art.395 n.4 del codice di procedura civile.
Con riferimento alla seconda domanda giudiziale (volta ad ottenere la conferma o reviviscenza, o la declaratoria della validità, del decreto dirigenziale che aveva approvato la precedente graduatoria), il ricorrente lamenta:
1) violazione dell’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo, deducendo che il ricorso proposto dal Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (avverso la graduatoria) era inammissibile per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato (primo motivo della c.d. domanda rescissoria);
2) eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento (secondo motivo della domanda rescissoria), nonché violazione dell’art.7 del Bando di concorso (terzo motivo della domanda rescissoria), deducendo che illegittimamente l’Amministrazione ha modificato i criteri di valutazione allorquando il procedimento era ormai in corso;
3) ed eccesso di potere per illegittimità derivata (quarto motivo della domanda rescissoria), deducendo che i vizi rilevati si riflettono sul decreto dirigenziale che ha modificato la graduatoria, viziando anch’esso.
V. Ritualmente costituitosi, il Sig. Michelangelo [#OMISSIS#] – controinteressato alla revocazione – ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Anche l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.
VI. Nel corso del giudizio le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.
Infine, all’udienza del 23.5.2014 la causa è stata posta in decisione ed il Collegio si è riservato di decidere.
DIRITTO
1. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
1.1. L’art.395 n.4 del codice di procedura civile non può trovare applicazione in ordine alla fattispecie.
Esso trova applicazione, infatti, solamente in presenza delle seguenti due condizioni:
a) che la statuizione sia “l’effetto di un errore di fatto”;
b) e che comunque il fatto non abbia costituto “un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare”.
Orbene, nella fattispecie per cui è causa, il presunto ‘errore’ nel quale il Giudice sarebbe incorso, non può essere considerato un mero “errore di fatto”, essendo consistito in una statuizione basata esclusivamente sulla interpretazione ed applicazione degli artt. 106 e seguenti del codice di procedura civile (Cass., n.17443 del 2008).
Ciò è dimostrato dal fatto che nella sentenza della quale il ricorrente chiede la revocazione:
– viene affermato espressamente che il ricorso introduttivo del giudizio “è stato regolarmente notificato al controinteressato, mediante notifica ai sensi dell’art.140 c.p.c.”;
– e viene rappresentato, per quanto implicitamente o comunque sinteticamente (mediante un rinvio alla documentazione in atti), che tale valutazione poggia sull’avvenuta verifica del contenuto (oltrecchè della regolarità formale) della “relata” di notifica.
Il che significa che il Giudice ha ritenuto:
– di aver effettuato un esaustivo controllo, sulla scorta delle dichiarazioni contenute nella c.d. “relata di notifica”, in ordine alle modalità mediante cui la notifica è stata effettuata dall’Ufficiale giudiziario;
– e che la relativa normativa del codice di procedura civile (concernente le modalità di notifica) è stata rispettata.
Dal che non resta che concludere che la statuizione in questione si è concretata nella soluzione di una questione squisitamente giuridica (c.d. “questione di diritto”), ciò che pacificamente esclude l’applicabilità dell’istituto della revocazione (giurisprudenza pacifica: Cass. SS.UU., n.23242 del 2005; Id., n.21639 del 2004).
1.2. Nulla, d’altra parte, induce a ritenere che la soluzione della suddetta questione giuridica (concernente la corretta applicazione della normativa sulla modalità di effettuazione delle notifiche) riposi su un “errore di fatto”, e cioè su una mera “supposizione” (cfr. Cass., n.3190 del 2006; C.S., V^, n.6146 del 2002) o su un c.d. “errore di percezione” (Cfr. al riguardo: Cass., n.2713 del 2007; Id., n.3935 del 2009;) che abbia condotto il Giudice ad una alterazione della realtà (id estad una falsa rappresentazione di circostanze di tempo o di fatto, obiettivamente rilevabile da chiunque).
Non v’è prova, infatti, che il Giudice abbia formato il suo convincimento in base ad una falsa rappresentazione di quanto accaduto, come sarebbe rilevabile se, ad esempio, avesse erroneamente ritenuto che l’Ufficiale giudiziario si sia recato presso un indirizzo differente da quello nel quale ha effettuato la notifica, o abbia effettuato la notifica in un giorno differente rispetto a quello del reale accadimento; o la abbia formalizzata in un’ora differente rispetto a quella effettiva etc.
E, a ben guardare, nemmeno il ricorrente poggia la sua doglianza sull’allegazione di un errore di tal genere. Il ricorrente si limita ad affermare, infatti, che erroneamente – a suo giudizio – il Giudice ha ritenuto valida una notifica: a) effettuata non già presso il luogo di residenza del destinatario, ma presso un indirizzo corrispondente ad un luogo nel quale quest’ultimo svolge abitualmente un’attività professionale; b) e compiuta nelle mani di un parente (o di un “addetto” alla ricezione della posta) che abbia affermato di poterla ricevere.
E, indipendentemente dalla correttezza della soluzione adottata (sulla quale evidentemente il Collegio non ha il potere di pronunziarsi, non essendo un Giudice d’appello), non v’è dubbio che la statuizione in esame si sia risolta in una tipica questione giuridica che non ha implicato alcun accertamento “di fatto” (Cass., SSUU, n.1094 del 1998; Cass., n.8180 del 2009). In altri termini, posto che lo stesso ricorrente non contesta la rappresentazione delle circostanze di modomediante le quali è avvenuta la notifica, né afferma che il Giudice sia incorso in un c.d. “errore di percezione” che abbia in qualche modo alterato la realtà (e/o che lo abbia indotto a immaginare, e dunque a figurarsi, l’accaduto in modo differente dal reale), appare evidente come la fattispecie concreta rappresentata nel ricorso non possa essere in alcun modo ricondotta a quella del c.d. “errore di fatto” (Cfr., al riguardo, Cass., n.3365 del 2009, n.26022 del 2008, n.2478 del 2006, n.7127 del 2006, sulla differenza fra “vizio del ragionamento del giudice”, che altera il suo processo di formazione della volontà, e “vizio di assunzione del fatto”, ininfluente ai fini della proposizione del ricorso per revocazione).
1.3. D’altra parte lo stesso art.395 n.4 del codice di procedura civile stabilisce che il fatto del quale è esclusa la verità (ma si è già visto come in concreto lo stesso ricorrente non lamenta la sussistenza di un errore percettivo, indotto da falsa rappresentazione della realtà), non deve aver costituito un punto controverso in causa sul quale la sentenza (della quale viene chiesta la revocazione) si sia pronunziata (Cfr., per tutte: Cass. n.23856 del 2008).
E poiché nella fattispecie il Giudice si è espressamente pronunziato sulla validità della notifica, la domanda giudiziale sembra orientata ad ottenere surrettiziamente una nuova pronunzia (vero e proprio “bis in idem”) su un punto (tecnicamente: su un “capo”) della sentenza; e cioè su una pronunzia giurisdizionale che appare modificabile esclusivamente mediante gli ordinari mezzi d’impugnazione, o mediante il ricorso al rimedio dell’”opposizione di terzo”, di cui all’art.404 del c.p.c., azionabili entro i prescritti termini.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’andamento del procedimento giustifica la compensazione delle spese fra e parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. II^, dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 23.5.2014 e 4.7.2014 con l’intervento dei Signori Magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)