Come autorevolmente rilevato (con riferimento alla ipotesi di realizzazione di un abuso edilizio) nella decisione Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9, l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole.
Ne deriva che chi ha scientemente beneficiato della falsificazione di alcuni esami, sulla base dei quali ha conseguito la laurea, non è titolare di un affidamento meritevole di tutela, cosicchè l’interesse pubblico all’annullamento è in re ipsa; tale situazione di colpevolezza incide, inoltre, sulla valutazione della ragionevolezza del termine di adozione del provvedimento finale.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 maggio 2018, n. 1021
Studente universitario-Falsificazione esami
N. 01021/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sapienza e [#OMISSIS#] Pellegrino, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Principe di Granatelli, n. 37;
contro
Università degli studi di Palermo e Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Palermo n. 614 del 2 marzo 2017, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela degli esami di statistica I e geografia economica, sostenuti rispettivamente il 19 luglio 2004 e il 1° luglio 2004, e del titolo accademico conseguito;
– della nota prot. n. 9214 del 10 febbraio 2016 di comunicazione dell’avvio del procedimento;
– di ogni altro atto precedente, susseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Università degli studi di Palermo e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché la documentazione depositata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 848 del 9 giugno 2017;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 19 aprile 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 28 aprile 2017 e depositato il 5 maggio successivo, il signor -OMISSIS-, premesso di essersi laureato in economia e commercio il 4 aprile 2007, esponeva che, a distanza di 9 anni dal conseguimento del titolo accademico e, precisamente, il 10 febbraio 2016, aveva ricevuto una nota con cui l’Università degli studi di Palermo gli aveva comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione di alcuni esami e all’annullamento del titolo.
Si era, in particolare, fatto riferimento alla circostanza che erano state riscontrate delle “anomalie” nella registrazione degli esami di statistica I e geografia economica.
Malgrado la presentazione di un’articolata memoria procedimentale, con decreto n. 614 del 2 marzo 2017, il Rettore aveva annullato in autotutela gli esami e il titolo di laurea.
Precisato di essere un dispendente dell’Assessorato regionale delle attività produttive, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale decreto e degli ulteriori atti impugnati per i seguenti motivi:
1) Violazione: dell’art. 97 Cost; dell’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: della violazione dell’affidamento; dell’arbitrarietà; dell’illogicità manifesta; dell’irragionevolezza; dell’ingiustizia; del travisamento dei fatti.
2) Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: della carenza
L’istruttoria e la motivazione, in quanto incentrate su anomalie rilevate nella verbalizzazione di alcuni esami, non sarebbero adeguate.
Sarebbe stato violato il principio del termine ragionevole per l’esercizio dei poteri di autotutela.
L’interesse pubblico all’annullamento dell’atto avrebbe dovuto essere adeguatamente bilanciato con quello privato al suo mantenimento anche in considerazione dell’aspettativa derivante dal lungo tempo trascorso dal conseguimento della laurea.
Solo l’autorità giudiziaria, al termine di un giudizio di falso, potrebbe privare i verbali degli esami universitari, i quali sono atti pubblici, della fede privilegiata normativamente riconosciuta.
Per l’Università di Palermo si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
Con ordinanza n. 848 dell’8 giugno 2017, l’istanza cautelare è stata accolta.
In vista dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui, richiesta preliminarmente l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in quanto sprovvisto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito nei propri assunti.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2018, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui l’Università degli studi di Palermo ha annullato in autotutela la laurea conseguita dal ricorrente in quanto ha ritenuto che i verbali relativi ad alcuni esami erano stati contraffatti e che gli stessi non erano mai stati sostenuti.
Preliminarmente, in accoglimento della richiesta avanzata dall’Avvocatura dello Stato, va estromesso dal giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in quanto sprovvisto di legittimazione passiva, dato che sono stati impugnati esclusivamente atti adottati dall’Università degli Studi di Palermo.
2. Ciò posto, possono essere esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso con cui si deduce: sotto un primo profilo, che l’istruttoria e la motivazione, in quanto incentrate su anomalie rilevate nella verbalizzazione di alcuni esami, non sarebbero state adeguate; sotto un secondo profilo, che sarebbe stato violato il principio del termine ragionevole per l’esercizio dei poteri di autotutela; sotto un terzo profilo, che l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto avrebbe dovuto essere adeguatamente bilanciato con quello privato al suo mantenimento anche in considerazione dell’aspettativa derivante dal lungo tempo trascorso dal conseguimento della laurea; sotto un quarto profilo, che solo l’autorità giudiziaria, al termine di un giudizio di falso, potrebbe privare i verbali degli esami universitari, i quali sono atti pubblici, della fede privilegiata normativamente riconosciuta.
2.1 In merito al primo profilo va rilevato che, a seguito di verifiche effettuate sulle carriere di alcuni studenti, l’Università ha riscontrato delle irregolarità nella registrazione degli esami; ha, pertanto, prontamente informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e, dopo essere stata autorizzata, ha avviato un’indagine interna, a conclusione della quale ha ritenuto che erano stati falsificati due esami asseritamente sostenuti dal ricorrente.
Si trattava degli esami di statistica I e geografia economica, per i quali è stato verificato che era stato duplicato lo statino da parte dell’addetto alla segreteria (-OMISSIS-) ed è stato ritenuto che fosse stato falsificato il verbale.
A tale conclusione si è, in particolare, addivenuti sulla base del fatto che il nominativo del ricorrente risultava aggiunto (in ipotesi successivamente) a quello degli altri soggetti che avevano sostenuto l’esame nel medesimo giorno.
Tale elemento è stato considerato adeguata dimostrazione della falsificazione da parte di una commissione istituita dall’Università e presieduta dal prof. -OMISSIS-, esperto di analisi delle scritture, il quale ha ritenuto che i verbali erano stati alterati nella parte riferita al numero complessivo degli esami sostenuti e che era intervenuta una “mano aliena” rispetto a quella che aveva compilato le parti sicuramente autentiche ed integre.
La commissione è, pertanto, giunta alla conclusione che erano state integrate le parti del verbale non compilate e che nessuna di tali integrazioni era riferibile ai componenti delle singole commissioni di esame o a coloro che avevano partecipato con certezza alla loro stesura.
Orbene, pur non mettendo in dubbio l’autorevolezza e l’indiscussa competenza del prof. -OMISSIS-, il Collegio ritiene che l’istruttoria e, conseguentemente, la motivazione del provvedimento siano stati inadeguati.
L’adozione di una misura così penalizzante, qual è l’annullamento del titolo di laurea, per di più a notevole distanza dal suo conseguimento, avrebbe dovuto indurre l’Università a effettuare un’istruttoria più approfondita con ampia garanzia di contraddittorio agli interessati.
Precisato che la duplicazione degli statini non è di per sé indice certo della relativa falsificazione, deve, in particolare, ritenersi che l’Università non si sarebbe dovuti limitare a visionare i verbali (peraltro trasmessi tramite mails), ma avrebbe dovuto, quanto meno: identificare e ascoltare, ove possibile, i membri delle commissioni d’esame; verificare le sottoscrizioni; ascoltare gli interessati, dando loro la possibilità di nominare consulenti di parte.
Trattasi di attività, che avrebbero indubbiamente appesantito il procedimento, ma che si rendevano necessarie considerato che non si trattava di annullare singoli esami da ripetere eventualmente a breve distanza di tempo, ma di porre nel nulla un titolo sulla base del quale erano state costruite carriere lavorative.
Ciò, ovviamente, non significa che l’accertamento della falsificazione dei verbali di uno o più esami non legittima – in ipotesi – l’Università a intervenire con il massimo rigore, in quanto l’aspettativa derivante dal tempo trascorso non può sanare un vizio così grave, quanto piuttosto che un atto di così deflagrante incidenza sulla vita personale e lavorativa degli ex studenti richiedeva la massima cautela e, pertanto, una istruttoria particolarmente approfondita, che nella specie è, invece, mancata.
2.2 Deve, pertanto, concludersi nel senso della fondatezza della censura in esame, da cui dipende strettamente quella di cui al secondo e al terzo profilo, con cui si deduce che l’Università non sarebbe intervenuta entro un termine ragionevole e non avrebbe adeguatamente comparato l’interesse pubblico con quello privato.
Invero, se attraverso un’adeguata istruttoria fosse stata accertata la falsificazione di alcuni esami di laurea, ogni doglianza in tal senso sarebbe stata infondata.
Come autorevolmente rilevato (con riferimento alla ipotesi di realizzazione di un abuso edilizio) nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017, l’ordinamento tutela l’affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole.
Ne deriva che: chi ha scientemente beneficiato della falsificazione di alcuni esami, sulla base dei quali ha conseguito la laurea, non è titolare di un affidamento meritevole di tutela, cosicchè l’interesse pubblico all’annullamento è in re ipsa; tale situazione di colpevolezza incide, inoltre, sulla valutazione della ragionevolezza del termine di adozione del provvedimento finale.
Nella fattispecie in esame, non si è, però, raggiunta un’adeguata certezza della falsificazione degli esami sostenuti molto tempo prima dell’esercizio dei poteri di autotutela, per cui, allo stato degli atti, deve ritenersi che, oltre a sussistere il difetto d’istruttoria e motivazione, sussiste anche il vizio della tardività e della mancata adeguata valutazione degli interessi incisi dal provvedimento.
2.3 E’, invece, infondato il quarto profilo con cui si deduce che solo l’autorità giudiziaria, al termine di un giudizio di falso, potrebbe privare i verbali degli esami universitari, i quali sono atti pubblici, della fede privilegiata riconosciuta dagli artt. 2699 e 2700 c.c., è infondato.
Invero, la prospettazione (suggestiva) del ricorrente avrebbe potuto essere condivisa qualora fosse stato un soggetto terzo estraneo all’Università a contestare la veridicità dei verbali; trattandosi, invece, della stessa Amministrazione, a cui gli atti ritenuti falsi erano imputabili, ben poteva aversi l’esercizio dei poteri di autotutela.
Nessuna necessità d’intervento dell’autorità giudiziaria sussiste, infatti, con riferimento ad atti promananti da un’articolazione interna (commissione d’esame) della medesima Amministrazione che adotta l’atto di ritiro.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sussistono giustificati motivi, avuto riguardo alla complessità in fatto delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 08/05/2018