TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 2 maggio 2018, n. 1181

Gara pubblica in materia di appalti-Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Data Documento: 2018-05-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Rigetto del ricorso, atteso che la scelta, tra mantenere e aggiornare una precedente piattaforma, e utilizzarne una nuova, appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione. E, nel caso di specie, si tratta di una decisione sorretta da una puntuale giustificazione.
 

Contenuto sentenza

N. 01181/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 710 del 2018, proposto da Space S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] e Giovanni Maggioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via [#OMISSIS#] del Fante, 9; 
contro
l’Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia 1; 
nei confronti
In4matic S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
della deliberazione 24/10/2017 n. 543/2017/CdA del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca avente ad oggetto la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di fornitura di una soluzione integrata per la gestione dei servizi per il diritto allo studio in modalità software as a service”
ed ogni atto presupposto e conseguente con particolare riferimento all’allegato A alla citata del. 543/2017/CdA e relativi atti (riepilogo trattativa e capitolato trattativa a cura dei sistemi informativi).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il pres. cons. Angelo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Space S.r.l., qui ricorrente, crea, sviluppa e manutiene software aziendale: dall’ottobre 2016, con contratto biennale, ha curato e aggiornato, per l’Università Milano – Bicocca, il software Sirio, impiegato per la gestione dei servizi per l’assistenza allo studio universitario, a suo tempo realizzato dalla stessa ricorrente, e da questa poi ceduto alla stessa Università.
1.2. La ricorrente impugna la deliberazione 24 ottobre 2017, n. 543/2017/CdA, con cui il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Milano Bicocca:
– ha stabilito d’abbandonare la piattaforma Sirio, in ragione della sua obsolescenza;
– ha approvato una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 per il servizio di fornitura di una soluzione integrata per la gestione dei servizi per il diritto allo studio in modalità software as a service (software come servizio): l’operatore economico cui il servizio è stato assegnato è la controinteressata In4matic S.r.l..
1.2.1. Nel motivo principale si afferma l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del citato art. 63, il quale consente tale procedura in deroga “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; la concorrenza è assente per motivi tecnici; la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”.
1.2.2. La deliberazione impugnata afferma di voler sostituire il programma Sirio, ritenuto obsolescente perché non disporrebbe di “integrazioni con i sistemi applicativi in uso in Ateneo per la gestione della carriera studenti, della contabilità e della gestione documentale”: né sarebbe fattibile, per carenze di competenze e per ragioni economiche, procedere al suo aggiornamento (cd. “reingegnerizzazione”).
1.2.3. Oppone invero la ricorrente che, dati “gli obblighi contrattuali di manutenzione, assistenza ed aggiornamento del software in questione, l’Università degli Studi di Milano Bicocca era nel pieno diritto di domandare a Space s.r.l. la reingegnerizzazione del prodotto a costo zero”: e sarebbe allora “speciosa” la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato.
1.2.4. Ancora, secondo Space, l’Università riconduce la decisione di avvalersi della procedura negoziata al fatto che, sul mercato, esisterebbe un’unica impresa capace di fornire il prodotto richiesto, ma ciò non corrisponderebbe al vero.
1.2.5. Infatti, la Stazione appaltante avrebbe intanto omesso di appurare se l’ipotetica minor efficienza della piattaforma Sirio “non sia comunque accettabile a fronte dei minori costi rispetto al sistema proposto da In4matic s.r.l. (tre anni di manutenzione, aggiornamento ed assistenza di SIRiO sarebbero costati 120.000,00 € + IVA – cfr docc. 7 e 8 – contro i 165.000,00 + IVA che l’Ente si è impegnato a sborsare a favore di In4matic s.r.l.”; inoltre, non avrebbe verificato “se, in ambito europeo ed extra europeo, esistano imprese in grado di fornire il prodotto/servizio richiesto”; né troverebbe giustificazione il requisito per cui il programma da fornire dovrebbe essere in uso da almeno 5 istituzioni universitarie statali.
2.1. Le censure per come proposte sono in parte inammissibili per genericità ed in parte infondate.
2.2.1. Anzitutto, è evidente che la scelta, tra mantenere e aggiornare una precedente piattaforma, e utilizzarne una nuova, appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Nel caso, invero, si tratta di una decisione sorretta da una puntuale giustificazione, sintetizzata nel preambolo della deliberazione impugnata, e più diffusamente esposta nell’allegato A, intitolato alla “Adozione di una nuova soluzione applicativa per la gestione del diritto allo studio. Istruttoria e ricerca di mercato”; né, evidentemente, la differenza di canone da corrispondere (corrispettivo da cui peraltro si desume che la “reingegnerizzazione” non sarebbe affatto gratuita) è tale da configurare una palese illogicità.
2.2.2. Per quanto riguarda l’affermazione per cui l’Amministrazione non avrebbe svolto un’adeguata istruttoria preliminare, è da tener presente che il citato allegato A individua anzitutto dettagliatamente le caratteristiche della piattaforma da utilizzare in relazione alle esigenze specifiche, ordinando i requisiti (almeno una ventina) tra “infrastruttura”, “sicurezza informatica”, “interoperabilità” e “requisiti generali”.
2.2.3. Segue poi una puntuale analisi di mercato, riferita ad altri Atenei e al software costì impiegato, per concludere che la soluzione per la gestione del diritto allo studio universitario, sviluppata da In4matic s.r.l., risulta la più diffusa in ambito accademico, mentre quella proposta da un altro produttore (Abanet) ha assai più limitato riscontro: quest’ultimo software viene comunque esaminato in dettaglio, pervenendo a una valutazione d’inadeguatezza, in relazione alle esigenze della Stazione appaltante.
2.3. Ebbene, la ricorrente non offre alcuna dimostrazione di poter rendere tempestivamente disponibile un software con le complesse caratteristiche richieste dalla Stazione appaltante, che peraltro vengono criticate da Space sotto un unico marginale profilo, quello della precedente adozione presso altre istituzioni universitarie: e da ciò un potenziale difetto d’interesse a proporre la censura, che è comunque infondata, laddove si sostiene che l’Università non avrebbe svolto una verifica circa l’esistenza di altri produttori, secondo quanto appena detto.
2.4. Il ricorso continua poi reiterando la tesi per cui l’Università, scegliendo di non utilizzare più il programma Sirio, che le appartiene, avrebbe rinunciato ad un bene di rilevante valore ed avrebbe affrontato, evitando la gara, una maggiore spesa senza alcuna giustificazione: ma si tratta di questione già proposta e decisa, né la ricorrente ha fornito argomenti che inducano a ritenere che adeguate offerte concorrenti sarebbero state possibili, e, soprattutto, che essa avrebbe potuto presentarne una.
3.1. In conclusione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio addì 5 aprile 2018 con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Quadri, Consigliere
Giovanni Zucchini, Consigliere
Pubblicato il 02/05/2018