Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 maggio 2018, n. 2914

Professore a contratto-Incarico di insegnamento-Valutazione

Data Documento: 2018-05-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso, per mancata adeguata motivazione e difetto di istruttoria per il poco tempo (30 minuti) dedicati alla valutazione.

Contenuto sentenza

N. 02914/2018REG.PROV.COLL.
N. 01121/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2014, proposto dal signor [#OMISSIS#] Sisti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], n. 9; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
l’Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo”, in persona del Rettore pro tempore, non costituita in giudizio; 
nei confronti
La signora [#OMISSIS#] Sacchetti, non costituita in giudizio; 
per la riforma
della sentenza 25 ottobre 2013, n. 726 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Nicoli.
FATTO e DIRITTO
1.− L’Università degli Studi di Urbino, con decreto rettorale 24 ottobre 2011, n. 482, ha indetto una selezione per il conferimento di un incarico annuale in «Storia medioevale e moderna» presso la Facoltà di scienze della formazione.
Alla procedura hanno partecipato il dott. Sisti [#OMISSIS#] e la dott.ssa Sacchetti [#OMISSIS#].
L’incarico, all’esito della procedura, è stato conferito a quest’ultima, a seguito delle relative valutazioni, «per esperienza didattica».
2.− Il dott. Sisti ha impugnato tale conferimento di incarico innanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Marche, che, con la sentenza 25 ottobre 2013, n. 726, ha rigettato il ricorso, rilevando la congruità della motivazione posta a base della selezione comparativa disposta dall’Università.
3.− Il ricorrente in primo grado ha proposto appello.
3.1.− Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.− La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3 maggio 2018.
5.− L’appello, nei limiti di seguito indicati, à fondato.
6.− Con un primo motivo, si è dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Università.
In particolare, si è rilevato nell’atto di appello che:
a) la dott.ssa Sacchietti non avrebbe alcuna esperienza didattica ritualmente dimostrata nell’ambito del procedimento in esame;
b) la commissione non avrebbe dato il corretto rilievo, nel giudizio comparativo tra i due candidati, agli altri criteri di valutazione indicati nel bando relativi ai titoli di studio, alle pubblicazioni e alla qualificazione professionale.
Il motivo è fondato.
L’art. 3 del bando di selezione prevede che «i criteri per effettuare la valutazione comparativa terranno conto del curriculum complessivo del candidato, della sua congruenza con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura, dell’attività di ricerca svolta, suffragata da pubblicazioni, nonché dell’attività didattica pregressa».
La stessa disposizione del bando prevede che costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: «a) titoli di studio: laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master; il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge n° 240/2010 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dell’incarico;b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento; c) adeguata qualificazione professionale, attestata tramite esperienze maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell’insegnamento; d) attività didattica maturata in ambito accademico».
La commissione di concorso non ha applicato in modo conforme al principio di ragionevolezza tali previsioni per le seguenti ragioni.
Essa ha attribuito, infatti, ai due candidati le seguente valutazioni:
per i titoli, «discretamente adeguato» ad entrambi;
per le pubblicazioni, «sufficientemente adeguato» ad entrambi;
per la qualificazione professionale, «sufficientemente adeguato» per il dott. Sisti e «discretamente adeguato» per la dott.ssa Sacchetti;
iv) per l’attività scientifica «inadeguato», ad entrambi;
v) per l’esperienza didattica, «inadeguato» per il dott. Sisti e «sufficientemente adeguato» per la dott.ssa Sacchetti.
In primo luogo, come correttamente messo in rilievo dall’appellante, non risulta documentato ritualmente lo svolgimento da parte della dott.ssa Sacchetti dell’attività didattica.
Nel curriculum, prodotto in giudizio, risulta che quest’ultima «collabora con la cattedra di Storia medievale (…) per ricerche sulle fonti documentarie relative al territorio urbinate», senza però che vi sia un espresso riferimento allo svolgimento di attività didattica, con indicazione della sua natura e durata.
Non rilevano al riguardo le attestazioni, richiamate nella relazione dell’amministrazione allegata agli atti difensivi dell’Università stessa, in quanto si tratta di elementi che non risultano essere stati formalmente e tempestivamente acquisiti agli atti del procedimento.
In secondo luogo, l’appellante risulta in possesso di una laurea triennale in “storia”, con 108/110, e della laurea specialistica in «scienze archivistiche, librarie e dell’informazione documentaria», con 110/110 e lode.
La dott.ssa Sacchetti risulta in possesso di una laurea quadriennale in “Filosofia”.
In terzo luogo, l’appellante risulta avere scritto una monografia dal titolo «Lotte sociale in Eritrea» e avere redatto altri articoli e curato un volume dal titolo «Il castello di Colbordolo».
La dott.ssa Sacchetti risulta avere scritto solo articoli.
Infine, per quanto attiene alla qualificazione professionale, il dott. Sisti risulta avere acquisito il diploma di «archivistica, paleografia e diplomatica» presso l’Archivio di Stato di Bologna, mentre non risulta che la dott.ssa Sacchetti sia in possesso di titolo di analoga natura.
Sulla base di quanto esposto, risulta come la valutazione della commissione sia inficiata da eccesso di potere, poiché la valutazione finale non risulta coerente con tali risultanze.
7.− Con il secondo, terzo e quarto motivo, l’appellante ha dedotto la genericità dei criteri, la mancanza di adeguata motivazione e il difetto di istruttoria per il poco tempo (30 minuti) dedicati alla valutazione.
I motivi non sono fondati.
La commissione ha predeterminato i criteri ed ha formulato le proprie valutazioni in tempi che non risultano anomali.
Quanto alla motivazione ed alla razionalità della valutazione, rileva invece quanto statuito al precedente § 6.
8.− Con l’ultimo motivo l’appellante ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
Il motivo non è fondato.
L’annullamento degli atti, per i motivi esposti, impone all’amministrazione il riesercizio del potere nel rispetto di quanto stabilito con questa sentenza e non implica l’accertamento della spettanza per l’appellante dell’incarico in questione.
Del resto, nulla di specificamente rimproverabile si può desumere dalla documentazione acquisita, nei confronti dell’Amministrazione appellata.
9.− Per le ragioni che precedono, l’appello va in parte accolto, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda di annullamento formulata in primo grado, con reiezione della domanda risarcitoria.
L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) accoglie, nei limiti indicati nella motivazione, la domanda di annullamento riproposta con l’appello n. 1121 del 2014, indicato in epigrafe, e respinge la domanda risarcitoria;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 16/05/2018