La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “l’equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi può essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice solo nei casi previsti dalla legge o dal bando di concorso” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 dicembre 2001, n. 10947; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 settembre 2002 n. 2260; Cons. St., Sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9269).
TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 13 aprile 2018, n. 112
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Conferimento incarico-Equipollenza titolo
N. 00112/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] Bertagnini, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Giromini, [#OMISSIS#] Pardini, [#OMISSIS#] Giromini, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Ospedaliero – Università di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Ziveri, [#OMISSIS#] Pigorini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Ziveri in Parma, viale Mariotti, 1;
nei confronti
dott.ssa Jutta Bologna non costituita in giudizio;
dott.ssa [#OMISSIS#] Sivelli, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Foglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via [#OMISSIS#] Rondani 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della graduatoria pubblicata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Ospedaliero – Università di Parma in data 31.07.2017 in sostituzione di quella precedentemente pubblicata in data 28.07.2017 attraverso la quale, in merito al “conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad un laureato in psicologia per effettuazione di attività relative alla realizzazione del progetto “Assistenza integrata di psico – oncologia e counselling genetico per pazienti oncologici e familiari di pazienti oncologici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologica Medica, nella quale la dott.ssa Bertagnini [#OMISSIS#] veniva collocata in terza posizione con il punteggio di 80/100 a fronte della precedente collocazione in seconda posizione con il punteggio di 85/100;
– del Verbale della Commissione Giudicatrice del 13.07.2017 nella parte in cui:
– venivano ammesse le candidate SIVELLI [#OMISSIS#] e BOLOGNA JUTTA in quanto dichiarate in possesso dei requisiti necessari;
– la valutazione del “CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE” della candidata BERTAGNINI [#OMISSIS#] nella parte in cui non teneva conto della frequentazione di corsi di formazione e la redazione di numerose pubblicazioni attinenti alla professionalità richiesta;
e di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato sconosciuto, nessuno escluso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/11/2017:
per l’annullamento,
previa adozione delle più idonee misure cautelari,
della Deliberazione n. 680/2017, assunta dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, pubblicata in data 14.09.2017 e conosciuta all’esito della costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, con la quale è stato approvato il verbale recante la graduatoria e contestualmente è stata disposta l’integrazione dell’incarico libero professionale, già conferito alla dott.ssa Bologna Jutta, con attività relative alla realizzazione del progetto “Assistenza integrata di psico – oncologia e counselling genetico per pazienti oncologici e familiari di pazienti oncologici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologica Medica;
e di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato sconosciuto, nessuno escluso;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente a procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione delle controinteressate e successivamente ad effettuare una nuova valutazione delle candidate limitatamente al loro “curriculum formativo e professionale” ed all’attribuzione di un valido giudizio di merito ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria concorsuale quantomeno per la posizione della dott.ssa Bertagnini [#OMISSIS#].
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Ospedaliero – Università di Parma e della dott.ssa [#OMISSIS#] Sivelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 27 settembre 2017 e depositato il 25 ottobre 2017, la dott.ssa Bertagnini [#OMISSIS#] impugna la graduatoria pubblicata dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Ospedaliero – Università di Parma in data 31.07.2017 per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale ad un laureato in PSICOLOGIA per effettuazione di attività relative alla realizzazione del progetto “Assistenza integrata di psico – oncologia e counselling genetico per pazienti oncologici e familiari di pazienti oncologici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologica Medica, nella parte in cui veniva collocata al terzo posto della graduatoria con punti 80/100.
La ricorrente premette che, per espressa previsione del bando, la suddetta graduatoria potrebbe essere utilizzata anche per il conferimento di successivi incarichi di collaborazione che si sarebbero eventualmente resi necessari nell’ambito della stessa struttura.
Avverso la graduatoria e gli atti della procedura la ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:
1) violazione dell’art. 21 nonies, comma 2, legge 241/90, eccesso di potere, per avere sostituito, senza offrire giustificazione, la graduatoria pubblicata il 28/7/2017 con un’altra che veniva pubblicata il 31 luglio 2017 nella quale alla ricorrente veniva attribuito il minore punteggio di 80/100 contro gli 85 punti su cento della precedente;
2) violazione dell’art. 3 della legge 241/90, dell’art. 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 6 dell’Avviso Pubblico n. 313 dell’8/6/2017, eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta della procedura valutativa, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, per non avere dato alcun punteggio ai titoli della ricorrente pur espressamente menzionati nel c.v. e relativi a competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico tra cui l’Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Biennale in Psicologia Oncologica, la documentazione attestante l’esperienza quinquennale maturata nel supporto psicologico ai pazienti Oncologici ed alla loro famiglia e nella ricerca in ambito psico – oncologico, numerose opere scientifiche in materia psico – oncologica, così violando le regole alle quali si era autovincolata e valutando il curriculum formativo e professionale della ricorrente come “discreto anche se non strettamente orientato alle tematiche oncologiche”, pur dando atto della “buona esperienza professionale maturata presso strutture oncologiche in regime di part – time”. La Commissione avrebbe poi omesso di valutare la frequentazione da parte della ricorrente del “Corso Biennale in Psicologia Oncologica promosso dall’Istituto Regina [#OMISSIS#] con il patrocinio della Società Italiana di Psico –Oncologia;
3) violazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 1 dell’Avviso Pubblico n. 313 dell’8/6/2017, eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta della procedura valutativa, anche all’esito delle prescrizioni contenute nel bando, per non avere escluso la dott.ssa Sivelli (seconda classificata) benchè la stessa non fosse in possesso dell’esperienza e della specializzazione richiesta dal bando, ma di una diversa specializzazione “Psicoterapia centrata sul cliente” e non “Psicoterapia Sistemico-Relazionale”.
La ricorrente denuncia altresì la mancanza in capo alla prima classificata dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione, benchè iscritta all’Albo.
Il 3 novembre 2017 si è costituito il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna Azienda Ospedaliero-Università di Parma con memoria con la quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso (per la mancata impugnazione della deliberazione n. 680 del 14/9/2017 con la quale è stato approvato il verbale recante la graduatoria e disposto l’integrazione dell’incarico libero professionale, già conferito alla dott.ssa Jutta Bologna, con attività relative alla realizzazione del progetto “assistenza integrata di psico-oncologia e counselling genetico per pazienti oncologici e familiari di pazienti oncologici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica) e resiste nel merito.
Il 7 novembre 2017 si è costituita la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] Sivelli con una memoria che riproduce le medesime eccezioni e controdeduzioni presentate dalla resistente.
Il 14 novembre 2017 la ricorrente deposita motivi aggiunti con i quali impugna la Deliberazione n. 680/2017 assunta dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, pubblicata in data 14.09.2017, di cui alla eccezione formulata dalla resistente amministrazione, reiterando i medesimi motivi di doglianza contenuti nell’atto introduttivo del giudizio.
Con successiva memoria la ricorrente replica alla eccezione ed alle controdeduzioni dell’Azienda Ospedaliera.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera con cui è stata approvata la graduatoria è superata dalla intervenuta, nei termini di legge, impugnazione della suddetta delibera.
Nel merito il ricorso è fondato solo in parte, con riguardo alla posizione della ricorrente rispetto alla candidata dott.ssa Sivelli.
Benchè ad oggi l’AOU Parma non abbia dato corso ad altri incarichi, deve ritenersi persistente l’interesse della ricorrente al gravame, ovviamente nei limiti della domanda demolitoria, non essendo esclusa l’ulteriore vigenza della graduatoria.
Il primo motivo del ricorso è infondato.
Come già anticipato nella pronuncia cautelare il verbale della procedura comparativa fa prova fino a querela di falso.
Da quest’ultimo verbale risulta che alla ricorrente sono stati assegnati 80 punti con conseguente collocazione al terzo posto della graduatoria, preceduta dalla dott.ssa Sivelli [#OMISSIS#] con 85/100 e dalla dott.ssa Bologna Jutta con punti 90/100:
Da ciò consegue l’irrilevanza della denunciata sostituzione della graduatoria provvisoriamente pubblicata il 28/7/2017, in quanto gravata da un evidente errore di trascrizione dei punteggi come assegnati dalla Commissione.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la mancata valutazione dei propri titoli.
Anche questo motivo è infondato.
Dalla lettura del verbale si evince che, sul punteggio massimo di 40 punti per il curriculum, alla ricorrente sono stati assegnati 25 punti in quanto il suo curriculum vitae è stato giudicato discreto anche se non strettamente orientato alle tematiche oncologiche e buona l’esperienza professionale maturata presso strutture oncologiche in regime di part-time.
Ne consegue che non risulta ignorata l’esperienza quinquennale maturata nel supporto psicologico ai pazienti Oncologici, mentre, dalla lettura del curriculum vitae, l’attività riportata risulta svolta anche in settori diversi (vedi Terapia familiare, disabilità etc.), mentre per quanto riguarda le opere scientifiche in materia psico-oncologica si tratta di 4 articoli a più mani, a fronte di una attività di docenza accademica e di formazione intensa e [#OMISSIS#] della prima classificata.
Ciò precisato non emergono quei vizi di illogicità, travisamento o difetto di istruttoria che, secondo la consolidata giurisprudenza, consentono il sindacato di legittimità a fronte dell’attività tecnico discrezionale della Commissione (cfr. ex multis Tar Campania II 161/2018).
Né la Commissione era vincolata a criteri più specifici dei quali possa configurarsi la violazione.
Anche questo motivo va quindi respinto.
Per quanto riguarda la censurata mancanza della autorizzazione alla professione della prima classificata, ad avviso del Collegio, la stessa risulta smentita dalla comunicazione del Presidente dell’Ordine degli Psicologi allegata dall’Azienda.
Va, invece, accolta la censura con la quale la ricorrente si duole della mancata esclusione della candidata dott.ssa Sivelli.
Dalla piana lettura del Bando la specializzazione in Psicologia Sistemico Relazionale costituisce requisito specifico di ammissione al pari dell’esperienza pluriennale maturata in attività psico-oncologica presso unità operative di oncologia con struttura di degenza ordinaria, day hospital e ambulatoriale per il trattamento dei tumori.
Ciò premesso, è incontestato che la dott.ssa Sivelli è in possesso di diversa specializzazione, né il Verbale della Commissione motiva in alcun modo la positiva valutazione del titolo ai fini dell’ammissione alla procedura, ove anche tale valutazione rientrasse tra le sue prerogative.
La giurisprudenza è, infatti, pacifica nel ritenere che “l’equipollenza dei titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi può essere riconosciuta dalla Commissione giudicatrice solo nei casi previsti dalla legge o dal bando di concorso” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, sez. II ter, 7-12-2001 n. 10947; T A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 18-9-2002 n. 2260; Cons. St., sez. V, 31-12-2003 n. 9269; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV 621/2007).
Ne consegue che in mancanza di alcun riferimento nel bando la mancanza della richiesta specializzazione avrebbe dovuto comportare l’esclusione della dott.ssa Sivelli.
Del resto neanche la difesa dell’Azienda adduce argomenti spendibili a sostegno della legittimità dell’operato della Commissione a tale riguardo.
Da quanto osservato consegue l’illegittimità della graduatoria nella parte in cui non ha collocato la ricorrente al 2° posto, con il punteggio a lei assegnato, per effetto della estromissione della seconda classificata.
Il ricorso va quindi accolto, in parte, nei limiti sopra meglio specificati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo con la resistente e compensate con la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, nei limiti e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla in parte qua la graduatoria e gli atti della procedura.
Condanna l’Azienda Sanitaria Ospedaliera al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva e CPA come per legge. Compensa le spese con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/04/2018