TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II,  16 aprile 2018, n. 880

Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Ammissione in soprannumero scuole di specializzazione

Data Documento: 2018-04-16
Area: Giurisprudenza
Massima

La ragione ultima della ammissione in sovrannumero alle scuole di specializzazione è di accrescere il livello delle prestazioni sanitarie erogabili dal servizio sanitario nazionale. In questa prospettiva, trova giustificazione la non ammissione alle scuole del personale per quelle strutture che già possono, a seguito di accordi o convenzioni, usufruire dei vantaggi connessi alle scuole stesse per essere inserite nella loro rete formativa (Cons. Stato, Sez. VI, 7 novembre 2012 n. 5632).

Contenuto sentenza

N. 00880/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] Catizone, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto n. 48; 
contro
Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; 
nei confronti
Azienda Ospedaliera [#OMISSIS#] Ciaccio di Catanzaro non costituito in giudizio; 
Per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, del provvedimento prot. n. 178/USPL datato 16 febbraio 2018, a firma del Direttore Generale dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa [#OMISSIS#] Catizone, in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera “[#OMISSIS#] Ciaccio” di Catanzaro, ha presentato domanda di ammissione al concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria indetto dal MIUR con D.M. 29.09.2017 n. 720, al fine di avvalersi della riserva di posti prevista dall’art. 35, co. 4, d.lgs. 368/1999 in favore del “personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola” (art. 3, co. 1 lett. b, del bando).
In forza delle risultanze della selezione, che l’hanno vista collocarsi in posizione utile per l’accesso ai posti riservati, la dott.ssa Catizone ha presentato istanza di immatricolazione all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, onde ottenere l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia.
Dopo essere stata immatricolata, la dott.ssa Catizone ha iniziato a frequentare la detta Scuola.
Con nota del Direttore Generale prot. n. 178 del 16.2.2018, l’Università della Magna Graecia ha tuttavia accertato che “l’Azienda Ospedaliera [#OMISSIS#] – Ciaccio di Catanzaro … rientra nella lista delle strutture della rete formativa delle Scuole di specializzazione di questo Ateneo“, ed ha quindi ritenuto di non poter accogliere la richiesta di iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed ostetricia, a.a. 2016-2017, stante la riscontrata carenza dei requisiti per accedere al posto riservato in soprannumero ai sensi dell’art. 3, co. 1 lett. b), del bando.
Con ricorso notificato in data 7 marzo 2018 la dott.ssa Catizone ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, del provvedimento del Direttore Generale prot. n. 178 del 16.2.2018.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che: – essendo stato adottato dopo che l’azienda sanitaria di appartenenza aveva esplicitamente autorizzato la frequentazione della Scuola ed altresì rilasciato apposito nulla osta alla astensione dal servizio, il provvedimento impugnato risulterebbe inficiato da eccesso di potere sub specie di violazione del principio di tutela dell’affidamento (motivo sub 1); l’Università Magna Graecia sarebbe incorsa nella errata interpretazione del requisito di cui all’art. 3 del bando, dal momento che avrebbe attribuito dirimente rilevanza ad una convenzione che disciplina la collaborazione con alcune unità operative ospedaliere ai fini dell’accreditamento di determinate scuole di specializzazione, nonostante la mancanza di un provvedimento formale che valga a perfezionare l’inserimento dell’Azienda Ospedaliera [#OMISSIS#] Ciaccio di Catanzaro nella rete formativa della Scuola di Specializzazione di Ginecologia ed Ostetricia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (motivo sub 2).
Il ricorso appare manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Invero, i provvedimenti che a detta della ricorrente avrebbero determinato un affidamento giuridicamente tutelato in ordine all’iscrizione alla Scuola di specializzazione non sono stati adottati dall’Università, quale unica autorità procedente, ma dall’Azienda sanitaria di appartenenza, che evidentemente non aveva il potere di statuire alcunché in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal bando per l’ammissione in soprannumero, sicché è escluso in radice che tali provvedimenti potessero valere a consolidare una ragionevole aspettativa in ordine al conseguimento del bene della vita. In ogni caso, la violazione della buona fede e dell’affidamento maturati dal soggetto titolare di un interesse pretensivo in ordine al conseguimento di una posizione di vantaggio può astrattamente rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, ma non ridonda a profilo di illegittimità dell’atto di diniego, ove esso risulti conforme al paradigma normativo di riferimento.
Parimenti infondato è il secondo motivo, dal momento che l’amministrazione intimata ha prodotto in giudizio il Decreto Ministeriale n. 0002593 del 29.09.2017 con cui l’”Ospedale [#OMISSIS#] – Ostetricia e Ginecologia” è stato inserito nella “Lista Strutture della rete formativa” della Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia della stessa Università (art. 2), ciò che esclude che in favore della ricorrente possa operare la clausola di riserva di cui all’art. 3 del bando.
Peraltro, tali conclusioni non possono mutare in virtù del fatto che la ricorrente presta servizio nell’ambito della U.O. di Anestesia e Rianimazione, e non nella U.O. di Ostetricia e Ginecologia, dal momento che, anche a prescindere dal fatto che le singole Unità operative di cui si compone una struttura pubblica non sono dotate di autonoma personalità giuridica, la norma in questione non è posta a tutela delle aspettative professionali del sanitario, ma presidia il pubblico interesse all’accrescimento delle professionalità a disposizione delle strutture pubbliche e quindi all’implementazione dell’offerta di prestazioni sul territorio.
Il fatto che l’Ospedale [#OMISSIS#] sia stato comunque posto nelle condizioni di fruire delle prestazioni della Scuola di Ostetricia e Ginecologia e quindi di arricchire le prestazioni erogabili in favore dell’utenza nell’ambito del territorio di competenza con specifico riferimento a tale branca, rende ingiustificata l’ammissione in soprannumero della ricorrente alla stessa Scuola: “La ragione ultima della ammissione in sovrannumero alle scuole di specializzazione è di accrescere il livello delle prestazioni sanitarie erogabili dal servizio sanitario nazionale. In questa prospettiva, trova giustificazione la non ammissione alle scuole del personale per quelle strutture che già possono, a seguito di accordi o convenzioni, usufruire dei vantaggi connessi alle scuole stesse per essere inserite nella loro rete formativa” (Cons. Stato, Sez. VI, 7.11.2012 n. 5632).
La particolarità delle questioni oggetto di delibazione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 16/04/2018