TAR Lazio, Roma,  Sez. III bis, 6 aprile 2018, n. 3842

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Data Documento: 2018-04-06
Area: Giurisprudenza
Massima

La concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione (o, secondo la prospettiva dei ricorrenti, errate) impinge nel merito di valutazioni tecniche, come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 del cod. proc. amm., fatto salvo il limite  della abnormità della scelta tecnica. La scelta di neutralizzazione delle domande ritenute non pertinenti, operata dal MIUR, risulta peraltro operata nel rispetto dei princìpi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ed è anche priva di evidenti vizi logici. Infatti, la soluzione individuata, resa possibile della pertinenza della gran parte delle domande dei due test alle rispettive aree concorsuali, ha consentito la conservazione degli atti della selezione già svolta nonostante il clamoroso errore compiuto nello scambio dei test.

Contenuto sentenza

N. 03842/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] VILLOSIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via S. [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO “CINECA”; 
nei confronti
[#OMISSIS#] BORONI [#OMISSIS#];
nonché di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria nazionale formatasi all’esito dello svolgimento delle prove di concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14, chiamati nel presente giudizio con notificazione per pubblici proclami effettuata presso il sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
– del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di gradazione delle Scuole di specializzazione prescelte;
– del bando di concorso di cui al d.m. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2014, n. 612, e dei dd.mm. del medesimo Ministero 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712,concernenti l’indizione del concorso nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14, per i motivi in atti e anche ove interpretati nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
– del bando di concorso di cui al cit. d.m. 8 agosto 2014, n. 612, nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre ed anche nella parte in cui assume che parte ricorrente abbia rinunciato alla permanenza nella scuola di concorso per cui è causa;
– della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 5.11.2014 per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2013-2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti, con particolare riferimento alla scuola di specializzazione “Malattie dell’apparato cardiovascolare” e come meglio specificato nella tabella in atti e depositata nel fascicolo di parte con tutte le scuole indicate;
– del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;
– del verbale della Commissione del 3 novembre 2014 e del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
– della nota del Ministero 3.11.2014, n. 1351, e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota del Ministero 3.11.2014, n. 1355;
– del verbale della Commissione del 4 novembre 2014;
– del verbale redatto presso il Ministero in data 5 novembre 2014 anche a seguito della richiesta di correzione non effettuata dal Ministero;
– di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità citate nel ricorso;
– della nota del Ministero, prot. n. 1898, del 19 dicembre 2014, e dell’allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31 ottobre 2014;
– delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
– degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
– dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014;
– dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito Internet del Ministero in data 1.11.2014;
– dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Ministero in data 3.11.2014;
– del comportamento dell’amministrazione nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito, secondo un ordine diverso da quello desumibile dai punteggi relativi alle prove effettivamente svolte dai candidati;
– degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state assunte;
– dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standards di sicurezza e vigilanza;
– di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal Ministero, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate per la gestione delle prove in sedi locali;
– degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al d.m. 23 luglio 2014, n. 584;
– dell’operato del Ministero, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista, in particolare, la sentenza d’appello del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4439 del 2015;
Visto l’atto di riassunzione depositato in data 22 dicembre 2015;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in decisione il dott. [#OMISSIS#] Villosio ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti (meglio indicati in epigrafe) relativi all’indizione ed al concreto svolgimento della selezione pubblica nazionale, bandita nel 2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’accesso alle scuole di specializzazione in Medicina per l’anno accademico 2013/14. La selezione consisteva in una prova scritta con n. 110 quesiti totali a risposta multipla (ciascun quesito con quattro possibili risposte) ed era divisa in due parti: la prima parte, di natura generale, comprendeva n. 70 quesiti, era comune a tutte le tipologie di scuola ed era stata calendarizzata per il 28 ottobre 2014, in più sedi; la seconda parte – che qui specificamente interessa – comprendeva n. 40 quesiti, 30 dei quali comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area, ma differenziati a seconda dell’area prescelta (area medica, area chirurgica, area dei servizi clinici). Il bando per l’ammissione (d.m. n. 612 del 2014) aveva previsto lo svolgimento della seconda parte della prova, relativa ai 30 quesiti d’area, il 29 ottobre 2014 per le scuole di area medica, il 30 ottobre per le scuole di area chirurgica ed il 31 ottobre per le scuole di area dei servizi clinici.
Il ricorrente ha partecipato alla selezione indicando, quale Ateneo di prima scelta, quello di Verona (scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare) ed ottenendo, all’esito, il punteggio complessivo di 85,20 e la posizione in graduatoria n. 124. Nel ricorso, vengono descritte e censurate “le palesi e molteplici irregolarità” che avrebbero impedito al ricorrente di collocarsi utilmente per l’accesso all’Ateneo di sua prima scelta.
 2. Si sono costituiti in giudizio, con mero atto di stile, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Verona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. Il solo Ministero ha successivamente svolto difese.
All’esito della discussione della domanda cautelare questo TAR, con decisione in forma semplificata n. 8213 del 2015, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, chiamato in sede di appello, con sent. n. 4439 del 2015, nel richiamare anche un suo precedente del tutto analogo (di cui alla sent. n. 4437 del 2015), ha respinto l’appello confermando, per l’effetto, la sentenza di questo TAR tranne che per i seguenti punti, per i quali è stata rinvenuta la non manifesta infondatezza delle censure proposte in primo grado:
a) dedotta carenza di un provvedimento ministeriale esplicito e formale di redazione della graduatoria, secondo i criteri sanciti dal verbale del 3 novembre 2014 della riunione della Commissione nazionale;
b) illegittima composizione non plenaria della commissione, al momento in cui sono stati validati i tests oggetto dello scambio tra le aree;
c) dedotta esistenza di alcune domande con una pluralità di risposte esatte rispetto all’unica risposta corretta indicata dal Ministero e, in altri casi, dedotta esistenza di domande con nessuna risposta corretta.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha rimesso la causa in primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., affinché si procedesse all’integrazione del contraddittorio con le necessarie parti controinteressate.
 3. Con atto depositato il 22 dicembre 2015 il ricorrente ha quindi provveduto alla riassunzione del giudizio, ai sensi dell’art. 105, comma 3, cod. proc. amm., riproponendo le censure di cui al ricorso introduttivo di primo grado ed, in particolare, quelle per le quali il Consiglio di Stato, nella menzionata sentenza di appello, aveva rilevato la non manifesta infondatezza.
Successivamente, previa autorizzazione del Presidente di questa Sezione (di cui al decreto n. 816 del 2016), il ricorrente ha provveduto alla notifica nei confronti dei controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami dell’atto di riassunzione, depositandone prova in data 21 aprile 2016. Nessuno dei controinteressati, peraltro, si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2018, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
 3. I motivi di ricorso riproposti mediante l’atto di riassunzione non sono fondati.
Censure del tutto analoghe, invero, sono state già respinte da questa Sezione, in quanto riconosciute non fondate, in numerose recenti pronunzie, rispetto alle quali il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ad esempio le sentenze: n. 3926, 4341, 4511, 4513, 4526, 4530, 5426, 5857 e 5953 del 2015); tali decisioni sono state anche confermate dal Consiglio di Stato con sentenze da n. 4432 a n. 4438 del 2015, n. 4482, 4930 e 5110 del 2015, n. 506 del 2016 e, da ultimo, soprattutto, con la sent. n. 4358 del 2017 che ha affrontato dettagliatamente tutti i profili di doglianza, ivi inclusi quelli oggetto del presente giudizio di riassunzione.
In particolare, la censura riguardante i quiz errati, non dissimilmente da quella incentrata sulla concreta individuazione delle domande ritenute non attinenti all’area di specializzazione, è stata valutata dal Consiglio di Stato, nella richiamata e recente sentenza n. 4538 del 2017, come una censura che “impinge nel merito di valutazioni tecniche”, risultando come tale inammissibile poiché sollecita il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 cod. proc. amm., fatto salvo il limite – qui non valicato – della abnormità della scelta tecnica.
Con riguardo, poi, alla censura con cui è stata dedotta la mancata adozione, da parte del Ministero, di un provvedimento formale ed esplicito di autorizzazione alla stesura delle graduatorie secondo i criteri sanciti dal verbale del 3 novembre 2014, in violazione del principio del contrarius actus, deve osservarsi che la Sezione ha già avuto modo di considerarla non fondata (cfr., in particolare, la sent. n. 5857 del 2015, rispetto alle cui conclusioni il Collegio non trova motivi per discostarsi). In particolare, la Sezione ha osservato che il bando della selezione, di cui al d.m. n. 612 del 2014, e le norma da esso citate nelle premesse, “non paiono prevedere che la graduatoria nazionale di accesso alle scuole di specializzazione debba essere adottata con un espresso decreto ministeriale, dato che tutta la procedura doveva essere gestita in via informatica, a causa anche dei numerosi partecipanti – oltre 12.000 – ed a causa della circostanza che per un anno accademico non si sono svolte prove di accesso alle scuole di specializzazione con la conseguenza che l’operato dell’Amministrazione non pare evidenziare alcuna lesione della posizione giuridica degli interessati sotto questo profilo e fermo sempre restando che le statuizioni recate dai verbali della Commissione nazionale hanno natura di atto pubblico, nonostante la loro veste formale e fanno fede fino a querela di falso”.
Infine, con riguardo alle censure che hanno dedotto l’illegittimità della procedura a causa della mancata partecipazione di alcuni dei componenti della Commissione nazionale del concorso alla riunione nella quale è stata decisa la neutralizzazione dei quesiti in questione, possono richiamarsi le conclusioni cui è recentemente giunto, in proposito, il Consiglio di Stato, sez. VI, nella richiamata sent. n. 4358 del 2017. L’infondatezza è stata ivi argomentata in ragione della composizione della commissione nazionale, costituita dal presidente e da 15 componenti (5 per ciascuna area, sulla base delle diverse specializzazioni oggetto della prova), senza previsione di membri supplenti: alla luce di tale composizione, nonché delle funzioni cui era preordinata (quelle di specificare i criteri per l’attribuzione del punteggio ai candidati, al fine della definizione di una graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola, e di validare i quesiti già predisposti dall’organo tecnico), si è quindi ritenuto che essa ben potesse legittimamente svolgere la funzione di validazione dei tests anche in assenza di qualcuno dei suoi membri, non potendosi considerare un collegio perfetto.
 4. In considerazione della complessità delle questioni sollevate, all’epoca della proposizione del ricorso, deve essere reso un giudizio di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione terza-bis, definitivamente pronunciando,
Respinge il ricorso in riassunzione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 06/04/2018