TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 2122

Accesso ai corsi post laurea a numero chiuso-Tirocinio formativo attivo-Voto numerico

Data Documento: 2018-04-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche successivamente all’entrata in vigore della legge  7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sè la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 04 dicembre 2017 n.5702; Id., Sez. V,07 dicembre 2017, n. 5770; Id., sez. VI, 10 luglio 2017, n.3373, Id. sez. VI, 30 giugno 2017 n.3199).

Contenuto sentenza

N. 02122/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2013, proposto da 
[#OMISSIS#] Flagiello, [#OMISSIS#] Guardascione, [#OMISSIS#] Nasto e [#OMISSIS#] Tolino, rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale presso la p.e.c. del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli al Centro Direzionale Is. F/12 presso lo studio dell’avv. Angelo [#OMISSIS#];
contro
Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la p.e.c. di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
nei confronti
Salvatore [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Presta non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
1.del decreto rettorale prot. n. DR/2012 del 06/12/2012, pubblicato in pari data sul sito all’Albo Ufficiale dell’Ateneo, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica, per titoli ed esami, a n.50 posti per l’ammissione al Corso di Tirocinio Formativo Attivo – TFA – classe 060 – Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia – per l’anno accademico 2011/2012, bandita dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” con decreto rettorale prot. n. DR/2012/1481 del 03/05/2012;
2.della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, a numero 50 posti per l’ammissione al Corso TFA classe 060 – Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia – per l’anno accademico 2011/2012 presso l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, allegata al D.R. di cui al capo 1) e di costituisce parte integrante, nella parte in cui non comprende e, dunque esclude, le ricorrenti;
3.del verbale n. 7 relativo all’adunanza del 05/11/2012 formato dalla Commissione giudicatrice per la selezione de qua, nella parte in cui sono stabiliti i criteri di svolgimento delle prove orali da sostenersi da parte dei candidati ammessi, conosciuto a seguito di actio ad exhibendum soddisfatta in data successiva al 29/01/2013;
4. del verbale n. 8 relativo all’adunanza del 19/11/2012 (prova orale – 1° giorno) formato dalla Commissione giudicatrice per la selezione de qua, nella parte in cui sono stabiliti i criteri di valutazione delle prove orali da sostenersi da parte dei candidati ammessi, conosciuto a seguito di actio ad exhibendum soddisfatta in data successiva al 29/01/2013;
5.per ciò che concerne le ricorrenti Flagiello [#OMISSIS#], Guardascione, [#OMISSIS#] e Nasto [#OMISSIS#], del verbale n.8bis relativo all’adunanza del 21/11/2012 (prova orale 2° giorno), formato dalla Commissione giudicatrice della selezione de qua, nella parte in cui richiamale modalità di svolgimento e di valutazione delle prove orali, come stabilite nei verbali di cui precedenti capi n.3 e n. 4 e dell’allegata tabella raissuntiva delle valutazioni relative alle discussioni sugli argomenti sorteggiati dai candidati, conosciute entrambe a seguito di actio ad exhibendum soddisfatta in data successiva al 29/01/2013, nonché del connesso provvedimento in virtù del quale è attribuita alle predetti ricorrenti, rispettivamente, la votazione finale di 11/20, 4/20 e 8/20, come tale non sufficiente per il superamento della prova orale, in quanto inferiore al minimo richiesto dal bando di 15/20;
6. per ciò che concerne la ricorrente Tolino [#OMISSIS#], del verbale n.8ter relativo all’adunanza del 23/11/2012 (prova orale 2° giorno), formato dalla Commissione giudicatrice della selezione de qua, nella parte in cui richiamale modalità di svolgimento e di valutazione delle prove orali, come stabilite nei verbali di cui precedenti capi n.3 e n. 4 e dell’allegata tabella riassuntiva delle valutazioni relative alle discussioni sugli argomenti sorteggiati dai candidati, conosciute entrambe a seguito di actio ad exhibendum soddisfatta in data successiva al 29/01/2013, nonché del connesso provvedimento in virtù del quale è attribuita alla predetta ricorrente la votazione finale di 9/20, 4/20 e 8/20, come tale non sufficiente per il superamento della prova orale, in quanto inferiore al minimo richiesto dal bando di 15/20;
7.del procedimento di formazione, determinazione ed approvazione del giudizio di mancato superamento delle prove orali, di cui all’art.5 del decreto prot. n, DR/2012%1481 del 03/05/2012, a firma del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, di indizione delle selezione pubblica de qua, adottato nei confronti delle ricorrenti e del conseguente provvedimento implicito di non ammissione delle stesse al Tirocinio Formativo Attivo – TFA – classe 060 – Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia – per l’anno accademico 2011/2012, bandita dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
8.di tutti i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice di selezione pubblica, per titoli ed esami, a numero 50 posti per l’ammissione del Corso di Tirocinio Formativo Attivo – TFA – classe 060 – Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia – per l’anno accademico 2011/2012, bandita dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, bandita con D.R. prot. n. DR/2012/1481 del 03/05/2012;
9.di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli di Napoli Studi “[#OMISSIS#] II”;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell’udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa Ida [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito a mezzo del servizio postale in data 04/02/2013 e depositato in data 06/02/2013, le ricorrenti premettevano in fatto:
-di aver partecipato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, a numero 50 posti per l’ammissione al Corso di Tirocinio Formativo Attivo – TFA – classe 060 – Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia – per l’anno accademico 2011/2012, bandita dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
-di aver superato sia le prove preselettive che le prove scritte, ma di aver conseguito alle prove orali una votazione inferiore a quella minima richiesta dal bando di indizione della procedura selettiva;
-che, esperito l’accesso agli atti della procedura, esse ricorrenti si avvedevano della illegittimità dell’azione amministrativa.
Tanto premesso in fatto, le ricorrenti articolavano le seguenti censure in diritto:
I.Violazione art.3 l. n. 241/1990 e s.m.i. – Violazione art.12, comma 1, d.p.r. n. 487/94 – Violazione e falsa applicazione del Bando di indizione (art.5) – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riguardo a: arbitrarietà, apoditticità, irragionevolezza, ingiustizia ed illogicità manifeste, perplessità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, carenza di motivazione e/o motivazione apparente – Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai principii e ai criteri direttivi di cui agli artt.3 e 97 Cost. in quanto la Commissione esaminatrice, limitando ad attribuire solo un punteggio numerico, non avrebbe assolto all’obbligo motivazionale, né avrebbe reso preventivamente pubblici i criteri di valutazione della prova orale;
II. Violazione e falsa applicazione del Bando di indizione (art.5) – Violazione e falsa applicazione art.12, comma 1, d.lgs. n. 297/1994 – violazione e falsa applicazione d.m. 11 agosto 1998 n. 357 – Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riguardo a: arbitrarietà, apoditticità, irragionevolezza, ingiustizia ed illogicità manifeste, perplessità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, carenza di motivazione e/o motivazione apparente – Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai principii e ai criteri direttivi di cui agli artt.3 e 97 Cost. in quanto, non contenendo il bando di indizione alcuna indicazione circa le modalità di svolgimento della prova orale, illegittimamente la Commissione le avrebbe determinate, predisponendo domande di differente difficoltà e alcune non ricomprese nel programma ministeriale.
Si costituiva in resistenza l’Università degli Studi Napoli.
Con ordinanza del 07/03/2013 n.409, l’istanza cautelare veniva respinta.
Veniva del pari respinto anche l’appello cautelare con ordinanza del Consiglio di Stato del 24/04/2013 n. 1498.
All’udienza pubblica, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali, del 14 marzo 2018, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso – in disparte dalla sua verosimile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse avuto riguardo al termine finale dello svolgimento del formativo attivo – è da ritenersi infondato e va respinto.
Entrambi i motivi di ricorso non meritano, infatti, condivisione.
Quanto al primo, nella parte in cui le ricorrenti lamentano che l’attribuzione del solo voto numerico per la valutazione della prova di concorso sarebbe insufficiente ai fini dell’adempimento dell’onere motivazionale, il Collegio osserva che, alla stregua della giurisprudenza prevalente dei giudici amministrativi, dalla quale non vi è motivo di discostarsi (e che ha avuto, di recente, anche l’avallo di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria, intervenuta in tema valutazione delle prove di esame per l’abilitazione alla professione forense: Cons. Stato, ad. plen., 20 settembre 2017, n. 7), “anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 04/12/2017 n.5702; Id., sez. V,07/12/2017, n. 5770; Id., sez. VI, 10 luglio 2017, n.3373, Id. sez. VI, 30 giugno 2017 n.3199).
Quanto, invece, alla censura pure articolata nel primo motivo di ricorso, con la quale parte ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe reso pubblici i propri criteri di valutazione prima dell’esperimento della parola orale, il Collegio rileva che non sussiste uno specifico obbligo a carico delle Commissioni di pubblici concorsi, salvo che non sia espressamente previsto dal relativo bando a rendere pubblici i criteri di valutazione della prova orale prima dello svolgimento di questa, posto che è considerato sufficiente che le commissioni esplicitino, nella prima riunione e, dunque, prima dello svolgimento delle diverse prove concorsuali, i criteri di giudizio con cui valuteranno dette prove e ne diano conto mediante verbalizzazione dell’attività svolta all’esito di una seduta non pubblica. Si è detto, infatti, al riguardo che: “nelle procedure concorsuali il rispetto dei principi del giusto procedimento, che hanno trovato perspicua espressione nella legge n. 241/1990, deve essere assicurato in modo particolarmente stringente, tenendo conto dell’ampia discrezionalità tecnica assegnata alle commissioni giudicatrici, specie per quanto riguarda la scrupolosa osservanza delle regole preposte a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione e la garanzia dell’anonimato dei concorrenti. In questo senso, infatti, si è imposta la previa enunciazione dei criteri di giudizio ai quali le commissioni giudicatrici, in questa come in altre fattispecie analoghe, sono tenute ad attenersi nella formazione delle singole valutazioni, rendendo così espressivi e congrui i punteggi meramente numerici, altrimenti criticabili”. Ma si è precisato anche, focalizzando proprio la differenza tra previa fissazione di criteri di valutazione e loro pubblicazione, che “la regola della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali deve essere inquadrata nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione. Tale principio comporta che non vizia la procedura concorsuale in esame il fatto che la Commissione abbia predisposto e pubblicato le griglie di valutazione della prova scritta a distanza di circa due mesi dallo svolgimento della prova stessa e le griglie di valutazione della prova di laboratorio solo a prova conclusa, perché non è contestato in causa che la determinazione dei criteri di valutazione è avvenuta prima della valutazione delle prove stesse” (TAR Lazio, Roma sez. III, 19/10/2017, n. 10503).
Del pari, va disatteso il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti si dolgono delle concrete modalità di svolgimento delle prove orali, lamentando il diverso grado di difficoltà delle domande somministrate ai candidati e il fatto che fossero state formulate domande non ricomprese nei programmi ministeriale e, al contrario, non fossero state formulate relative a materie maggiormente pertinenti, nonché la violazione del principio di collegialità nello svolgimento delle prove d’esame per l’impossibilità della presenza contemporanea del presidente della commissione nello svolgimento contestuale di due prove orali.
Quanto al profilo del grado di difficoltà delle domande e della loro pertinenza ai programmi ministeriali, il Collegio osserva che si tratta di censura che investe l’ampia sfera di discrezionalità tecnica che va riconosciuta alla Commissione di concorso (il cui sindacato è limitato ai cd. vizi estrinseci di legittimità) e che in questo caso non sembra aver travalicato i limiti della ragionevolezza e della logicità: “in materia di prove orali di un concorso valgono i seguenti principi: A) la determinazione delle domande da rivolgere ai candidati costituisce espressione di un potere tecnico – discrezionale assai ampio, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove esse non risultino effettivamente pertinenti al settore oggetto del concorso; B) qualora il bando di un concorso preveda che la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate dal bando stesso, non è necessario che la prova riguardi in modo specifico tutte le materie; c) sui giudizi della Commissione esaminatrice, il sindacato di legittimità è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabile ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti” (TAR Trento, sez. I, 09/12/2016 n.415; Cons. Stato, sez. V, 17/06/2015 n.3060).
Quanto, infine, al profilo della asserita violazione principio di collegialità nello svolgimento dell’attività della Commissione, il Collegio rileva che, in disparte, dalla genericità della censura, la difesa attorea non ha dimostrato che, per le concrete modalità di svolgimento della prova orale, il Presidente della Commissione non abbia potuto partecipare ad una delle prove orali dei candidati convocati contemporaneamente.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00#, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
Ida [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Di Vita, Consigliere 
Pubblicato il 03/04/2018