Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 5 aprile 2018, n. 207

Università e Servizio Sanitario Nazionale-Allineamento delle qualifiche universitarie a quelle ospedaliere

Data Documento: 2018-04-05
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 31, comma 1, del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761,  ai fini dell’equiparazione al personale delle unità sanitarie locali, fa riferimento alle “pari funzioni, mansioni e anzianità”. Proprio quest’ultimo inciso esclude che il riconoscimento dell’indennità a favore del personale universitario non docente dei policlinici avvenga in modo automatico, senza un’adeguata istruttoria che valuti attentamente quale sia la qualifica corrispondente da scegliere ai fini dell’equiparazione.

Contenuto sentenza

N. 00207/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2014, proposto dall’Università degli studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81; 
contro
[#OMISSIS#] Lupo non costituito in appello; 
per la riforma della sentenza del T.A.R. SICILIA – CATANIA, sez. II n. 2594/2013, resa tra le parti, concernente lavoro – equiparazione qualifica universitaria a quella ospedaliera
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] Verde e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giova premettere in fatto che:
– il dott. Lupo, funzionario tecnico laureato in servizio presso l’Università di Messina, inquadrato nella VIII qualifica del personale universitario non docente, è stato, con delibera del 23-3-1996 del Policlinico universitario, equiparato al personale del IX livello ospedaliero, ai fini dell’indennità di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, con decorrenza dal l° gennaio 1993;
– il dott. Lupo ha agito in primo grado per l’annullamento della predetta delibera, nonché (avuto riguardo al periodo compreso fra il 15-3-1989 e il 31-12-1992) del Decreto rettorale n. 700 del 19-3-1986 (che, nel fissare le modalità di allineamento delle qualifiche universitarie a quelle ospedaliere, aveva equiparato la VIII qualifica universitaria alla IX ospedaliera), assumendo che gli sarebbe spettata l’equiparazione alla X qualifica ospedaliera;
– il dott. Lupo ha conseguentemente chiesto l’accertamento del proprio diritto all’equiparazione alla X qualifica ospedaliera, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento dalle relative differenze retributive (maggiorate di rivalutazione interessi) con riferimento ad entrambi i periodi (15-3-1989/31-12-1992; dal gennaio 1993 in poi).
2. L’Università degli studi nel corso del giudizio di primo grado ha eccepito e dedotto che:
– sussisterebbe il difetto di legittimazione passiva dell’Università per le pretese riguardanti periodi successivi alla costituzione dell’Azienda Policlinico Universitario;
– il credito per il quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso sarebbe prescritto;
– il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile per mancata tempestiva impugnazione del D.R. e della delibera che regolamentavano l’equiparazione;
– il ricorso sarebbe comunque infondato perché la l. n. 200 del 1974 e l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 andrebbero applicati tenendo conto che le mansioni debbono essere valutate secondo le attività effettivamente svolte.
3. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione il T.A.R. adito ha declinato la propria giurisdizione per le pretese riguardanti i periodi successivi al 30 giugno 1998.
Indi – affermata la legittimazione dell’Università (di cui i Policlinici erano organi, fino al conseguimento di autonoma soggettività e comunque per il periodo in relazione al quale il T.A.R. ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione) – ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti equiparativi.
Decidendo nel merito, ha accolto il ricorso (per il periodo anteriore al 30 giugno 1998), e ha dichiarato il diritto del dott. Lupo all’equiparazione del suo livello retributivo al X livello ospedaliero e, conseguentemente, ha condannato l’Amministrazione al pagamento della relativa indennità per il periodo dall’assunzione in servizio (marzo 1989) al 31-12-1992 e, per il periodo dal l° gennaio 1993, al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato (in forza dall’equiparazione.al IX livello ospedaliero) e quanto ritenuto spettante (in forza dell’equiparazione al X livello ospedaliero).
4. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:
– il Tar avrebbe errato nel non prendere in considerazione che l’attività svolta dall’appellato è amministrativa e non assistenziale avvalorando un’interpretazione formalistica e automatica della citata tabella di equiparazione, in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la perequazione va effettuata tra professionalità omogenee ed è affidata a criteri sostanziali (anzianità, mansioni svolte), non potendo derivare automaticamente dalla qualifica di appartenenza;
– inoltre il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile, non avendo l’originario ricorrente impugnato tempestivamente i provvedimenti (D.R. n. 700/1986 e delibera del Policlinico del 17.4.1996) sulla base dei quali è stata adottata la deliberazione annullata dal Tar, in base alla quale aveva ottenuto l’equiparazione al IX livello ospedaliero. In particolare la delibera del Policlinico del 1996 prevede che nel X e XI livello ospedaliero potevano essere inquadrati solo i funzionari tecnici che svolgessero le mansioni proprie del personale indicato nelle tab. “B”, “D”, “E”, “F” e “G” (n. 2 e 3) dell’allegato 1 al d.P.R. n. 761/1979 e, solo dopo l’entrata in vigore della l. n. 23/1986, anche i coordinatori tecnici e i coordinatori generali tecnici;
– il Tar avrebbe del tutto omesso di pronunziarsi sull’eccezione di prescrizione ritualmente formulata dalla difesa dell’Amministrazione;
– la sentenza sarebbe affetta da palese vizio di ultrapetizione in quanto con il ricorso introduttivo il dott. Lupo si era limitato a chiedere la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto erogato dall’Amministrazione a titolo di indennità di equiparazione e quanto invece ritenuto spettante utilizzando la asserita corretta equiparazione. Il Tar ha, per il periodo di che trattasi, condannato l’Amministrazione al pagamento dell’intera indennità di equiparazione, certamente non dovuta.
5. Il dott. Lupo non si è costituito in giudizio.
6. Nel corso dell’udienza pubblica del 21 febbraio 2018 la causa è stata posta in decisione.
7. L’appello è tempestivo (rispetto al termine lungo, non risultando la sentenza notificata) e ritualmente notificato nel domicilio eletto dall’appellato nel giudizio di primo grado.
8. L’appello è fondato.
8.1. Il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Consesso formatasi sulla medesima questione di diritto.
8.2. L’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 al comma 1, stabilisce che “al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità (…) nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia”.
L’ultimo comma dell’art. 31, ai fini della erogazione della indennità, prevede poi l’inserimento negli schemi tipo di convenzione tra regioni e università ex lege 23 dicembre 1978, n. 833, di apposite tabelle di equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali.
Per il personale docente universitario, che esplica attività assistenziale nelle cennate strutture, analoga disposizione è contenuta nell’art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
8.3. Ad avviso del Collegio, e conformemente alla giurisprudenza di questo Consesso, dalla suesposta normativa discende anzitutto che la perequazione va effettuata tra professionalità omogenee (distintamente per medici, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) (CGA, sentenze nn. 382/2002, 754/2005, 479/2008, 607/2014) .
8.4. Nell’ambito dei profili omogenei, la perequazione del personale universitario non docente (qui rilevante) è poi affidata a criteri sostanziali (a differenza di quella del personale docente medico per il quale si applica l’art. 102 d.P.R. n. 312/1980).
Detta equiparazione deve infatti attuarsi con riferimento, oltre che all’anzianità, alle mansioni svolte nella funzione assistenziale; tale riferimento, non potendo derivare automaticamente dalla qualifica ricoperta nella carriera di appartenenza, deve attuarsi con adeguata istruttoria, che deve risultare frutto di accertamenti e valutazioni atti a sorreggere la scelta tra le varie qualifiche ipotizzabili come corrispondenti (CGA, n. 607/2014).
Dirimente, in tal senso, è la considerazione che l’art. 31 comma 1 del d.P.R. n. 761 del 1979 ai fini dell’equiparazione al personale delle unità sanitarie locali, fa riferimento alle “pari funzioni, mansioni e anzianità”. Proprio quest’ultimo inciso esclude che il riconoscimento dell’indennità a favore del personale universitario non docente dei policlinici avvenga in modo automatico, senza un’adeguata istruttoria che valuti attentamente quale sia la qualifica corrispondente da scegliere ai fini dell’equiparazione.
8.5. Alla luce di tale chiaro dato normativo, non può essere condiviso l’approdo della sentenza impugnata, laddove sostiene che in base alla tabella di equiparazione allegata al decreto interministeriale in data 9 gennaio 1982, i funzionari tecnici universitari in possesso dell’VIII qualifica funzionale hanno diritto, ai fini dell’indennità di cui si tratta, alla perequazione economica con i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali del X livello; secondo i giudici di prime cure la suddetta indennità spetta anche per l’attività di natura tecnica o amministrativa comunque funzionale all’attività sanitaria di assistenza e cura, in quanto ha una funzione meramente perequativa, che rende quindi superflua l’indagine in concreto sulla natura dell’attività svolta. Tesi quest’ultima, in contrasto con il dato normativo.
8.6. Se, dunque, l’equiparazione tra le qualifiche universitarie e ospedaliere richiede una indagine in concreto, è corretto affermare, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che i provvedimenti che dispongono l’equiparazione – ai fini economici – tra il personale universitario e quello del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, costituiscono espressione di un potere discrezionale autoritativo. In sede di determinazione della indennità perequativa, l’Amministrazione deve attenersi al principio di razionalità e può determinare quali siano i profili rilevanti, sia sotto il profilo delle risorse disponibili che sotto quello delle peculiarità dell’attività svolta (Cons. St., sez. VI, sentenze n. 82 del 2006, n. 6860 del 2005, n. 5675 del 2001).
8.7. Ne discende, oltre che l’infondatezza nel merito del ricorso, anche un profilo di inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione dei provvedimenti che hanno disposto l’equiparazione delle qualifiche.
8.8. Il Collegio ritiene che nel caso di specie i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo di primo grado sono stati adottati dall’Amministrazione appellante nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 e non meritavano di essere annullati dal giudice di prime cure.
8.9. Conseguentemente la decisione impugnata va riformata anche nelle parte in cui condanna l’Amministrazione universitaria alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 31 citato.
9. Per le ragioni che precedono – assorbita ogni ulteriore questione – l’appello va accolto.
10. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Modica de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 05/04/2018