TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 18 maggio 2018, n.  829

Professore associato-Commissione esaminatrice-Valutazione-Obbligo motivazione

Data Documento: 2018-05-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche successivamente all’entrata in vigore della legge  7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza, in termini generali, il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, è altresì vero che ciò vale “in mancanza di una contraria disposizione” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373), disposizione che invece, come precisato, deve reputarsi che la Commissione avesse dichiarato di ‘darsi’, restando altrimenti la previsione di un “motivato giudizio analitico” priva di significato ed effetti.

Contenuto sentenza

N. 00829/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Anni, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Quinto, [#OMISSIS#] Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Università del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliata;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caricato, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Petruzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
per l’annullamento
del D.R. n. 679 del 7/10/2016 con cui il Rettore dell’Università del Salento ha approvato gli atti della procedura valutativa n. 4 bandita con D.R. n. 124 del 2/3/2016 per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di 2^ fascia settore concorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della Materia” settore scientifico disciplinare FIS/01 “Fisica Sperimentale” presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2016, n. 240;
di tutti gli atti/verbali, nei limiti dell’interesse del ricorrente, della Commissione esaminatrice;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusa la proposta di chiamata della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caricato da parte del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De [#OMISSIS#]” con verbale n. 9 del 20/10/2016, delibera n. 56 del 20/10/2016, effettuata ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia dell’Università del Salento (DR n. 65 del 9/6/2014), della deliberazione del CdA n. 250 del 26/10/2016 di approvazione della proposta di chiamata, ed altresì del decreto del Rettore dell’Università del Salento n. 758 del 31/10/2016 di nomina della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caricato quale Professore Associato (II fascia) per il settore scientifico disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale, Settore Concorsuale 02/B1 Fisica Sperimentale della materia presso l’Università del Salento con effetti giuridici dal 1/11/2016 ed economici dalla presa di servizio;
per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Caricato;
Visto il ricorso incidentale condizionato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori avv. L. Quinto per il ricorrente, avv. dello Stato S. Libertini e avv.ti E. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e G. Petruzzi per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Premesso che:
– il Prof. [#OMISSIS#] Anni è ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università del Salento ed è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di seconda fascia.
– egli partecipava alla procedura valutativa n. 4, bandita con Decreto Rettorile n. 124 del 2 marzo 2016, per la copertura -presso il Dipartimento di Matematica e Fisica ‘[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]’ della predetta Università- di un posto di Professore di ruolo di 2^ fascia, settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della Materia’ (procedura disposta ai sensi dell’art. 24, commi 5-6, l. n. 240 del 2010: <<5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo.
6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5>>).
– la Commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 479 del 27 giugno 2016, nella seduta del 26 luglio 2016 precisava che: <<Ai fini della valutazione comparativa dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione terrà presente i seguenti aspetti:
a) Corsi tenuti dal candidato in Università, Scuole Superiori Universitarie o Scuole di Dottorato;
b) Tesi di laurea e di dottorato, di cui il candidato è stato relatore o correlatore;
c) Esercitazioni, precorsi per recupero OFA, tutorati e didattica integrativa in genere fatta dal candidato.
La valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) Per valutare la qualità dei lavori scientifici da prendere in considerazione, come richiesto al punto f2 nell’allegato n. 4 al bando, la Commissione, trattandosi di settore in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della presente valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) l’indice di Hirsch (h-index) del candidato, alla data di inizio della valutazione, e per la qualità della sua ‘co-authorship’ se è primo, ultimo o ‘corresponding author’.
La Commissione decide di rilevare i parametri suddetti dalla banca dati scientifica ‘ISI Web of Science – THOMSON REUTERS’>> (v. verb. n. 1).
– precisava, altresì, che <<Ai fini della valutazione comparativa dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà presente i seguenti aspetti:
a) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) Conseguimento della titolarità di brevetti;
c) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali;
d) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca>>.
– e, infine, sempre nel medesimo verbale n. 1 del 27 luglio 2016, la Commissione precisava che <<La valutazione comparativa dei curricula, dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata con motivato giudizio analitico in relazione al settore concorsuale 02/B1 ‘Fisica Sperimentale della Materia’ e al Settore scientifico disciplinare FIS/01 ‘Fisica Sperimentale’, secondo i criteri su esposti e mediante l’assegnazione di un punteggio numerico per ciascuno degli indicatori di seguito riportati nella misura massima riportata nella scheda concorsuale di cui all’allegato n. 4 del bando di concorso>>.
– il richiamato Allegato n. 4 del bando di concorso prevedeva, in specie, 15 “indicatori rilevanti ai fini della valutazione del candidato al sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento per la chiamata del Professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell’Università del Salento”, ricollegando a ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile [f1) intensità e continuità della produzione scientifica nei dieci anni precedenti il bando: punteggio massimo attribuibile 30/100; f2) qualità del lavori scientifici presentati ai fini della procedura, valutata in ragione della loro diffusione scientifica e culturale, della loro collocazione editoriale e in relazione ai loro caratteri di rilevanza, originalità e innovatività, internazionalizzazione, tenendo conto del contributo individuale del Candidato: punteggio massimo attribuibile 25/100; f3) attività di docenza svolta in Italia: punteggio massimo attribuibile 10/100; f4) attività di docenza e attività di ricerca all’estero, valutate eventualmente anche in rapporto alla percentuale di prodotti con coautori internazionali, all’attribuzione di incarichi o di fellowship ufficiali presso atenei e centri di ricerca esteri di alta qualificazione, alla partecipazione a Convegni internazionali in qualità di relatore invitato o di componente del Comitato scientifico, ai periodi trascorsi all’estero nell’ambito di documentabili rapporti strutturati di ricerca e/o didattica: punteggio massimo attribuibile 10/100; f5) fellowship di accademie, società scientifiche aventi prestigio nel settore: punteggio massimo attribuibile 1/100; f6) direzione o partecipazione al comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati dl riconosciuto prestigio: punteggio massimo attribuibile 1/100; f7) direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri: punteggio massimo attribuibile 1/100; f8) conseguimento di premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attività scientifica: punteggio massimo attribuibile 1/100; f9) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, quali la partecipazione alla creazione di spin off, la sviluppo, l’impiego e la commercializzazione di brevetti: punteggio massimo attribuibile 2/100; f10) responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi: punteggio massimo attribuibile 5/100; f11) partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi a finanziamento sulla base di bandi competitivi: punteggio massimo attribuibile 1/100; f12) attività extra moenia collegate all’area di ricerca, quali organizzazione di attività culturali e formative, organizzazione di convegni, gestione di musei e siti archeologici: punteggio massimo attribuibile 0/100; f13) supervisione di tesi di dottorato, assegni di ricerca e altre attività che denotino la capacità di guidare la crescita di giovani studiosi: punteggio massimo attribuibile 8/100; f14) impegno istituzionale: assunzione di compiti specifici, quali la partecipazione alla Giunta di Dipartimento, alla Commissione paritetica, a Commissioni istituite dal Rettore, dal Direttore del Dipartimento ed altro: punteggio massimo attribuibile 3/100; f15) Assunzione di cariche gestionall o di responsabilità: punteggio massimo attribuibile 2/100].
– la Commissione, quindi, elaborava i criteri e i sub-criteri di valutazione attraverso i quali graduava l’assegnazione dei punteggi, nei limiti fissati dal richamato Allegato n. 4, e, all’esito della valutazione dei curricula dei quattro candidati partecipanti, “formulava la seguente graduatoria di merito”: 1) Caricato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], punti 70,90; 2) Anni [#OMISSIS#], punti 69,75; 3) [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], punti 65,80; 4) De Tomasi [#OMISSIS#], punti 61,35, così dichiarando la candidata Caricato vincitrice della procedura valutativa (v. verb. n. 5 del 17 settembre 2016).
– con decreto n. 679 del 7 ottobre 2016 il Rettore dell’Università del Salento, “accertata la regolarità formale degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione giudicatrice di cui al D.R. n. 479 del 27 giugno 2016”, approvava infine gli atti della procedura.
B) Rilevato che il Prof. Anni proponeva, dunque, il ricorso in esame, per i seguenti motivi: a) Violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’autovincolo cui si è obbligata la Commissione di gara nel verbale n. 1 del 26 luglio 2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 per difetto di motivazione. b) Violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’autovincolo cui si è obbligata la Commissione di gara nel verbale n. 1 del 26 luglio 2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 per difetto di motivazione.
C) Rilevato, ancora, che la Prof.ssa Caricato proponeva ricorso incidentale ‘condizionato’, per l’ipotesi di accoglimento dei “motivi di doglianza formulati nel ricorso principale”, censurando: a) la positiva valutazione operata dalla Commissione esaminatrice con riferimento al curriculum vitae del Prof. Anni [per aver attribuito a quest’ultimo un punteggio supplementare non dovuto con riferimento agli indicatori f1), f3), f10) ed f13)]; b) l’illegittimità del punteggio sotto-dimensionato ingiustamente conseguito dalla Prof.ssa Caricato relativamente al parametro f10); e, dunque, deducendo la carenza di interesse del Prof. Anni “a coltivare il giudizio in quanto la Prof.ssa Caricato sarebbe destinata comunque a collocarsi in prima posizione nella surriferita graduatoria di merito.”
D) Ritenuto che il ricorso principale è fondato per le ragioni e nei sensi che di seguito si preciseranno: come si illustrerà in relazione ai vari profili oggetto di contestazione, in specie, dev’essere accolto, con portata ‘assorbente’, il motivo di censura incentrato sul difetto di motivazione.
E) Ritenuto, in specie, che il giudizio della Commissione risulta inidoneamente motivato con riferimento ai seguenti profili, relativi ai punteggi assegnati al ricorrente principale:
1) nonostante il prof. Anni avesse indicato nel proprio Curriculum Vitae di essere stato ‘Responsabile scientifico del progetto Reintegration Grant ALHSolar – Advanced Light Harvesting for Organic based Solar Energy Conversion’ nell’ambito del bando FP7-PEOPLE-ERG-2008 approvato in data 15 dicembre 2008, progetto internazionale del quale il ricorrente assumeva, nelle prescritte forme di cui al d.P.R. 445 del 2000, aver avuto la responsabilità scientifica, la Commissione non lo valutava ai fini dell’eventuale assegnazione del punteggio previsto per il ‘Coordinamento di progetti internazionali’ (indicatore f10), senza però esplicitare le ragioni di tale omissione; né gli atti di causa -cfr. i prospetti allegati al verbale n. 4 del 16 settembre 2016- consentono di ricostruire con certezza le motivazioni di tale mancato riconoscimento, che la stessa difesa della controinteressata adduce, alternativamente, a una serie di possibili, diverse ragioni ostative, riferite: alla necessità di una particolare esperienza formativa estera, alla titolarità, da parte dell’Anni, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un’istituzione italiana; alla possibilità, semmai, di qualificare il suo ruolo nel progetto come di Responsabile amministrativo e non di Responsabile scientifico.
2) la Commissione attribuiva al Prof. Anni 0,5 punti quanto all’indicatore f6), relativo alla ‘Direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio’, e ciò nonostante egli avesse formalmente dichiarato di essere Editor di tre riviste: anche in questo caso la Commissione non rendeva, sul punto, l’auto-prescritta analitica motivazione (né risulta in modo univoco che ciò sia dipeso, come dedotto dalla difesa della controinteressata, dalla necessità di fare riferimento ai lavori presenti nella banca dati scientifica ‘Isi Web of Science – THOMSON REUTERS’, nella quale, con riferimento ai tre incarichi di Editor indicati dal ricorrente, soltanto il ‘Journal of Advanced Physics’ risulterebbe ‘indicizzato’).
3) con riguardo all’indicatore f15) – ‘Assunzione di cariche gestionali o di responsabilità’, inoltre, al ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a zero, benchè il Bando avesse fissato un punteggio massimo di 2 punti e la Commissione lo avesse specificato prevedendo ‘fino ad un massimo di un punto per assunzione di carica gestionale o di responsabilità, in base alla qualità dell’incarico’: e tuttavia, anche in questo caso, la Commissione non esplicitava le ragioni per le quali non riteneva valutabili né la responsabilità del ‘Laboratorio di Fotonica’ del Dipartimento, né il coordinamento di un ‘Laboratorio di spettroscopia’ del Centro di nanotecnologie del CNR di Lecce, entrambi formalmente dichiarati dal ricorrente, senza che dagli atti della causa tali ragioni emergano univocamente -la difesa della controinteressata assume, sul punto, che quelli in parola erano incarichi valutabili quanto all’indicatore f14) e che, comunque, l’Anni non avrebbe svolto ruoli di effettiva responsabilità gestionale, assumendo funzioni di mero coordinamento (quanto al Laboratorio di Fotonica) o di Key scientist (quanto al Laboratorio di spettroscopia).
F) Ritenuto che, inoltre, il ricorrente contesta l’assegnazione alla Prof.ssa Caricato di una serie di punteggi superiori rispetto a quelli a lei legittimamente attribuibili.
F1.) Ritenuto, in specie, che il ricorrente contesta l’illegittima/immotivata attribuzione alla Prof.ssa Caricato dei punteggi riferiti:
4) all’indicatore f1), poiché la Commissione non chiariva con puntualità ed esattezza come la sua ‘produzione scientifica’ rientrasse nei criteri che essa stessa si era impegnata a rispettare (“L’intensità della produzione scientifica nel periodo 2006-2015 sarà valutata dal numero complessivo delle pubblicazioni sulla rivista ISI Web of Science, con comitato di redazione internazionale: 0.3 punti a pubblicazione, fino ad un massimo di 20 punti. La continuità della produzione scientifica nel periodo 2006 – 2015 sarà valutata secondo il seguente schema: 1 punto per anno con numero di pubblicazioni maggiore o uguale a 5, 0,75 punti per anno con numero di pubblicazioni maggiore o uguale a 3, 0,5 punti per anno con numero di pubblicazioni maggiore o uguale a 1, fino ad un massimo di 10 punti”)
5) all’indicatore f6), poichè alla data di scadenza delle domande le attività editoriali dichiarate dalla docente non erano ancora state pubblicate.
6) all’indicatore f10), rispetto al quale il ricorrente censura l’attribuzione alla controinteressata di 1.5 punti quale ‘coordinatore di unità locale di progetti internazionali’ (in relazione al titolo dichiarato dalla prof.ssa Caricato di responsabile del progetto ‘Laserlab Europe: application for experimental time’, indicato con il codice EU-FP7 284464, benchè a Lecce non risulterebbero essere presenti sedi locali del Network Laserlab Europe).
7) all’indicatore f14), poiché la Commissione non chiariva in quale delle categorie contemplate dall’indicatore medesimo rientravano le attività dichiarate dalla Prof.ssa Caricato (esperto qualificato del Dipartimento, esperto qualificato per l’Infn, collegi di dottorato, delegata del Rettore per 4 mesi, referente scientifico per l’accordo quadro Inail – Unisalento, responsabile del Centro di ricerca sulle radiazioni ionizzanti e coordinatrice amministrativa del gruppo V dell’Infn da gennaio 2016).
G) Ritenuto che, relativamente a ognuno dei profili fin qui sinteticamente richiamati ricorre il ‘complessivo’, descritto vizio motivazionale proprio della fase valutativa della procedura in esame, posto che dai prospetti in atti non può ricostruirsi in modo compiuto e univoco il percorso argomentativo compiuto dalla Commissione giudicatrice, la quale, peraltro, si era impegnata ad accompagnare il voto numerico con un “motivato giudizio analitico”, rapportato allo specifico settore concorsuale/scientifico disciplinare (cfr. verb. n. 1 del 26 luglio 2016 cit.: “La valutazione comparativa dei curricula, dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata con motivato giudizio analitico in relazione al settore concorsuale… e al Settore scientifico disciplinare… secondo i criteri su esposti”, motivato giudizio analitico che doveva dunque affiancare l’attribuzione di un punteggio numerico, pure prevista): se è vero, dunque, che anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza, in termini generali, il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, è altresì vero che ciò vale <>> (Consiglio di Stato, VI, 10 luglio 2017, n. 3373), disposizione che invece, come precisato, deve reputarsi che la Commissione avesse dichiarato di ‘darsi’, restando altrimenti la previsione di un “motivato giudizio analitico” priva di significato ed effetti.
G.1) Ritenuto che ciò deve ribadirsi soprattutto laddove, come nel caso in esame, <<i valori non [appaiano] significativamente differenziati>> (Consiglio di Stato, VI, 10 febbraio 2015, n. 703), poiché in assenza della prescritta azione chiarificatrice della Commissione e con punteggi estremamente ravvicinati tra di loro, il giudizio del Tribunale finirebbe per sostituirsi a quello dell’Amministrazione, senza, tuttavia, poterne ripercorrere con sicurezza l’iter argomentativo.
H) Ritenuto che la natura del vizio riscontrato e della decisione adottata comporta, da un lato, l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del D.R. n. 679/2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa, e l’annullamento dei conseguenti provvedimenti, travolti per invalidità caducante (la proposta di chiamata della Prof.ssa Caricato, l’approvazione di tale proposta e il decreto di nomina della stessa, meglio indicati in epigrafe), e, dall’altro, la necessità di rinnovare la valutazione del ricorrente e della controinteressata, previa nomina di una commissione in composizione totalmente differente [onde garantire che il riesame si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr., Consiglio di Stato, VI, 10 febbraio 2015, n. 703, Consiglio di Stato, V, 16 giugno 2009, n. 3882), a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il vizio ravvisato dal giudice adito attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa (cfr., Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4858; idem, 11 dicembre 2013, n. 5951; idem, 12 dicembre 2011, n. 6501)], la quale dovrà effettuare la nuova valutazione sulla base dei criteri e dei sub criteri che la precedente commissione aveva elaborato.
I) Ritenuto, altresì, che quanto esposto sub lettera H) priva di interesse il ricorso incidentale condizionato, il quale va pertanto dichiarato inammissibile, atteso che per un verso l’esito di questo riesame non è allo stato preventivabile e, per altro verso, che non vi sono le condizioni per stabilire se e come l’eventuale accoglimento del gravame incidentale ‘paralizzerebbe’ l’interesse all’impugnazione del ricorrente principale.
L) Ritenuto che la particolarità della vicenda e la natura della decisione adottata giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/05/2018