TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 742

Studenti universitari-Voto laurea-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-05-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 00742/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 35 e 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (c.f. RDTTMS92D06L328I), rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Di Donna (c.f. DDN MHL 68P07 A662J) e [#OMISSIS#] Damato (cf. DMT DNC 75D07 H643H), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Di Donna in Bari, via Cognetti, n. 58, PEC: didonna.[#OMISSIS#]@avvocatibari.legalmail.it. 
contro
Universita’ Lum [#OMISSIS#] Monnet di Casamassima, Universita’ Lum [#OMISSIS#] Monnet di Casamassima – Facoltà di Economia non costituite in giudizio; 
Università Non Statale Legalmente Riconosciuta Mediterranea “[#OMISSIS#] Monnet” – Lum, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo [#OMISSIS#] Orofino (C.F. RFNNLG71H07E038F), e con lo stesso elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata agorofino@legalmail.it ,
per l’annullamento
– del voto di laurea pari a 107/110, conseguito dal ricorrente alla seduta del 14.12.2017, a conclusione del Corso di Laurea magistrale in Economia e Management (LM.77) presso la Facoltà di Economia della Libera Università Mediterranea – “LUM [#OMISSIS#] Monnet”;
– del verbale, ancorchè non conosciuto, delle operazioni tenute dalla Commissione d’esame alla ridetta seduta del 14.12.2017, nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il suddetto voto di laurea di 107/110;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Università Non Statale Legalmente Riconosciuta Mediterranea “[#OMISSIS#] Monnet” – Lum;
Visto l’atto di rinunzia ex art. 84 cpa depositato dal ricorrente in data 16.3.2018;
Visti gli artt. 84 comma 3 e 4 e 35 comma 1 lett. c) cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Palma e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cpa;
 Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 12.2.2018 e depositato in data 16.2.2018, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di illegittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
Si costituiva per resistere al ricorso l’Università Non Statale Legalmente riconosciuta Mediterranea “[#OMISSIS#] Monnet”- LUM.
Con atto spedito per la notifica alla parte resistente, a mezzo del servizio postale, in data 16/3/2018 e depositato in pari data, parte ricorrente dichiarava, ex art. 84 cpa, di rinunciare al ricorso e, comunque, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo di compensarsi le spese di lite.
All’udienza del 21 marzo 2018, previa dichiarazione della difesa delle parti costituite di decisione con compensazione delle spese, la causa veniva assunta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, affinché si produca la vicenda estintiva del giudizio, l’art. 84, comma 3, c.p.a. prescrive che l’atto di rinuncia, redatto secondo le modalità descritte al comma 1 del medesimo articolo, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. In tal caso, l’estinzione del processo si produce solo se le parti che hanno interesse alla prosecuzione del giudizio non si oppongono alla rinuncia e alla conseguente estinzione.
Nel caso di specie, parte ricorrente, pur avendo provveduto a spedire a mezzo del servizio postale alle controparti la propria dichiarazione di rinuncia, ha omesso di produrre in giudizio gli avvisi di ricevimento del plico raccomandato o anche solo della copia degli stessi. A ciò si aggiunga, che il ricorrente ha notificato l’atto di rinuncia solo in data 16.3.2018, non rispettando, con ciò il termine previsto dall’art. 84 cpa.
Dette circostanze se da un lato, impediscono la formazione della fattispecie estintiva conseguente alla dichiarazione di rinuncia, dall’altro abilitano il Tribunale a valutare il comportamento della parte ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., giacché “la rinunzia irrituale può essere ritenuta argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 84 comma 4 cpa” (Consiglio di Stato sez. IV, 20.4.2017)
Al riguardo, il Tribunale osserva che, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse sia desumibile dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarazione resa contestualmente all’atto di rinuncia, nonchè dalle dichiarazioni rese dai difensori delle parti all’udienza del 21.3.2018.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all’esito della controversia, e all’accordo tra le parti, come verbalizzato all’udienza del 21.3.2018, appare equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Palma, Referendario, Estensore 
Pubblicato il 24/05/2018