L’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, prevede, expressis verbis, che “L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori dell’incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore……”, così ammettendo la possibilità di attribuire la posizione apicale che il ricorrente ambisce a ricoprire a soggetti muniti del titolo di ricercatore e non solo di professore, coerentemente anche con la ratio della norma.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 5867
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Conferimento incarico di direzione di struttura
N. 05867/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03960/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3960 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] Frati, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sassone e [#OMISSIS#] Scardaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza non costituita in giudizio;
A.O.U. Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale del Policlinico 155;
nei confronti
[#OMISSIS#] Bizzarri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] 2;
[#OMISSIS#] Miraldi, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian [#OMISSIS#] Comporti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) Della determinazione di cui al verbale n. 57 del 19 luglio 2017 della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina, con la quale ha proposto a ricoprire l’incarico delle Unità Operative Complesse a Direzione Universitaria ai fini della successiva nomina da parte del Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto 1, d’intesa con il Magnifico Rettore, il Prof. [#OMISSIS#] Miraldi, conosciuta dal ricorrente in data 10 ottobre 2017;
2) di tutti i verbali e le procedure espletate dalla Commissione istruttoria interfacoltà per la nomina del dirigente UOC di cardiochirurgia dell’azienda Policlinico Umberto 1° e, segnatamente, dei verbali presupposti del 15 maggio 2017 e 18 luglio 2017
3) della determinazione dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, datata 10 luglio 2017, con prot. 1267FM 896MO, a firma del Prof. Sebastano Filetti e [#OMISSIS#] Vullo, con la quale è stata revocata la procedura per la copertura della UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda Policlinico Umberto 1° priva di titolare – Richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico;
4) della nota a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, del 9 gennaio 2018, con prot. 0001105, con la quale è stata confermata la procedura di valutazione della disponibilità per la direzione delle Unità Operative complesse a direzione Universitaria;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1252018
per l’annullamento
– della Delibera dell’Azienda o-u Policlinico Umberto I, n. 244 del 6 marzo 2018 nel punto in cui viene conferita dal Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, la direzione della UOC Cardiochirurgia al Prof. [#OMISSIS#] Miraldi per la durata di anni tre , nonché nella parte in cui ha omesso di acquisire il parere – prescritto dall’art. 5 co. 5 del D.Lgs. 517/1999 – del competente Direttore del Dipartimento ad attività integrata-D.A.I., Dipartimento al quale afferiscono, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. 517/1999;
– della nota a firma del Rettore dell’Università di Roma-La Sapienza del 9.1.2018, prot. 0001105, con la quale è stata ritenuta esente da censure la procedura di valutazione per la direzione di Unità Operative Complesse a direzione universitaria;
– della proposta formulata dal responsabile della UOC Amministrazione del Personale e recepita dal Direttore Generale nella delibera n. 244 del 6.3.18 sopra indicata;
– dei verbali della Commissione del 9.5.2017- 15.05.2018 e del 18.7.2017 – 19.07.2017, nella parte in cui, a curricula noti, sono state stabilite introdotte e/o variate voci di valutazione, con relativa attribuzione di punteggio e loro compressione, stabilendo “tetti” di “appiattimento” del merito;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.O.U. Policlinico Umberto I e di [#OMISSIS#] Bizzarri e di [#OMISSIS#] Miraldi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. A. Sassone, per il controinteressato [#OMISSIS#] Bizzarri l’Avv. P. [#OMISSIS#], per il controinteressato [#OMISSIS#] Miraldi l’Avv. E. Gigante in sostituzione dell’Avv. G.D. Comporti, per A.O.U. – Policlinico Umberto I l’Avv. P. [#OMISSIS#] e per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza l’Avvocato dello Stato Basilica;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
– il ricorrente deduce di essere professore di I fascia nel Settore Scientifico Disciplinare/SSD
Med/50 Scienze tecniche mediche applicate, Specialista in Cardiochirurgia nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Farmacia e Medicina, già ricercatore universitario nel SSD Med/23 Cardiochirurgia nell’Università Campus Biomedico di Roma, dal 1° novembre 2005 Professore associato e dal 30 dicembre 2010 Professore di I fascia nel Settore scientifico disciplinare/
SSD Med/50 Scienze tecniche mediche applicate nell’Università di Roma-La Sapienza, con attività professionale continuativa in strutture assistenziali di cardiochirurgia, prima nel Policlinico della Università Campus Biomedico, poi – dal 2005 – in Aziende sanitarie di riferimento dell’Università di
Roma-Sapienza (ASL Latina-ICOT) – e da allora, sino ad oggi, nell’Azienda ospedaliera-universitaria Policlinico Umberto I;
– che l’Università La Sapienza ha pubblicato un avviso, in data 29 marzo 2017, con il quale ha avanzato una richiesta per la disponibilità a ricoprire la direzione di UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda Policlinico Umberto 1°;
– che il ricorrente, nei termini indicati, ha avanzato istanza di partecipazione alla indicata selezione, come il Prof. [#OMISSIS#] Bizzarri, professore di I fascia Med/50, specialista in cardiochirurgia I;
– che l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con nota del 10 luglio 2017, prot. 1267FM 896MO ha annullato la riferita procedura per la copertura della UOC di Cardiochirurgia (di cui al precedente avviso di selezione pubblicato del 29 marzo 2017);
– che nella medesima data (10 luglio 2017) ha contestualmente reiterato l’avviso di procedura, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione;
– che all’esito della suddetta procedura, cui aveva peraltro partecipato il ricorrente, era risultato comunque vincitore il dott. Miraldi;
– che avverso tale esito ha proposto ricorso l’interessato deducendo: 1) Violazione degli artt. 21octies e nonies L. 241/1990; 2) Violazione dell’art. 5, comma 5 del D.lgs. 517/1999.
Il Policlinico Umberto I e il controinteressato Miraldi si sono costituiti in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione e la infondatezza dell’impugnazione.
Alla camera di consiglio del 23 maggio 2018, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione.
Considerato, in relazione alla eccezione del difetto di giurisdizione che un più recente orientamento giurisprudenziale che individua in subiecta materiala giurisdizione dall’AGO (cfr. Cass. SS. UU., ord. 17 febbraio 2017, n. 4227), anche in virtù delle modifiche introdotte al riguardo con il D.L. n. 158 del 2016.
Rilevato che il predetto indirizzo si fonda sui seguenti argomenti:
a) in base all’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 (cfr. pag. 4 decisione) “le procedure di selezione avviate dalle ASL… si articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali” (cfr. al riguardo anche la decisione n. 4879 del 23 ottobre 2017 del Consiglio di Stato, Terza Sezione);
b) Sempre secondo le richiamate sezioni unite “le modifiche apportate… dal d.l. n. 158 del 2012… non hanno modificato… la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa” (pag. 5 decisione). Apodittica sarebbe infine, ad avviso delle stesse sezioni unite, la considerazione secondo cui il suddetto D.L. n. 158 del 2012 avrebbe introdotto una certa “componente comparativa”;
c) “i provvedimenti adottati dalle Aziende sanitarie locali sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato – con conseguente giurisdizione del giudice ordinario – … in coerenza con il carattere imprenditoriale delle ASL” (cfr. pag. 6 decisione). In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. III, con la decisione 8 gennaio 2018, n. 79, secondo cui “la Cassazione afferma ormai da tempo che non soltanto gli atti delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie previste dall’art. 3-sexies del d.lgs. 502/1992 (non aventi carattere di “procedura concorsuale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 – cfr. Cass. SS.UU., n. 9281/2016; n. 28819/2011; n. 21060/2011 – ord.), ma, a differenza di ciò che accade per le altre Amministrazioni, anche gli atti di macroorganizzazione nel settore sanitario sono atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato (cfr. Cass., SS.UU., n. 15304/2014; n. 17783/2013; n. 2031/2008 – ord.) rispetto ai quali è quindi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo”.
Ritenuto, per le ragioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.-;
Ritenuto infine di provvedere alla compensazione delle spese di lite, attesa le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenti pronunce in motivazione indicate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 24/05/2018