In tema di remissione in termini per errore scusabile nessuna rilevanza riveste, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, l’incertezza giurisprudenziale circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione poiché, se essa poteva indurre la parte in errore al momento della proposizione del ricorso innanzi al giudice ordinario, tale errore non poteva più sussistere in presenza di una sentenza che detta incertezza aveva superato.
TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 25 luglio 2014, n. 334
Personale universitario non docente-Dipendente inquadrata in categoria D, posizione economica D2- Funzioni di Segretario Amministrativo- Concorso pubblico per la progressione in categoria EP – Area amministrativo-gestionale-Impugnazione- Presupposto invocabilità errore scusabile
N. 00334/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2008, proposto da:
[#OMISSIS#] Cavalli, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Pagliari presso il quale elegge domicilio, in Parma, borgo Antini n. 3;
contro
Università degli Studi di Parma, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale èex lege domiciliata, in Bologna, via Guido Reni 4;
nei confronti di
Guido Dall’Asta, [#OMISSIS#] Conti;
per l’annullamento
del verbale della riunione di contrattazione integrativa n. 9/2001, datato 8 marzo 2001, nella parte in cui ha disposto l’illegittima suddivisione dell’Area funzionale Amministrativo-gestionale in due sottoaree;
della nota del Rettore Università degli Studi di Parma, e relativi allegati, dell’8 maggio 2001 (prot. n. 13021);
dei decreti del Rettore dell’Università degli Studi di Parma nn. 1654, 1655, 1656 e 1657 del 29.10.2001, e nn. 202, 203 e 204 del 28 dicembre 2001;
dei verbali n. 1 del 4 ottobre 2001, n. 18 del 19 novembre 2001, n. 31 dell’8 marzo 2002, della Commissione preposta all’applicazione del CCNL relativo al personale del Comparto Università;
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Parma n. 241 del 31 dicembre 2001;
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Parma n. 640 del 15 maggio 2002 (Reg. n. 71/bis);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, dipendente inquadrata in categoria D, posizione economica D2, dal 22 novembre 1998 con le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento di Matematica dal 1° luglio 1992, ha partecipato alle procedure selettive per la progressione in categoria EP – Area amministrativo-gestionale indette dall’Università di Parma.
Terminata la procedura concorsuale, la ricorrente ne ha contestato gli esiti convenendo ex art. 414 c.p.c. l’Università degli Studi di Parma innanzi al Tribunale di Parma – Sezione lavoro che ha declinato la giurisdizione con sentenza n. 175 del 16 aprile 2007, pubblicata in data 8 giugno 2007.
La ricorrente ha notificato, pertanto, il presente ricorso in data 15 maggio 2008 chiedendo la remissione in termini per errore scusabile allegando che all’epoca della presentazione del ricorso al Giudice del Lavoro (gennaio 2005) non esisteva un univoco indirizzo giurisprudenziale circa l’individuazione del giudice competente a decidere in materia.
L’Università di Parma si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle avverse doglianze.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è tardivo.
E’ noto come già “prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, una consolidata giurisprudenza pretoria (che ha trovato successiva conferma nei principi affermati con la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007) ritenesse comunque applicabile, pur in assenza di una previsione positiva, il principio della translatio judicii (che consente la salvezza degli effetti dell’azione proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione) anche fra giurisdizioni diverse (ordinaria e amministrativa), potendosi a tale scopo fare applicazione analogica dell’art. 50 c.p.c” (TAR Liguria, 9 settembre 2013, n. 1163)
Ciò premesso deve rilevarsi che “l’art.50 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in ragione del principio generale da esso fissato (cfr Cons. Stato Sez. IV 19 maggio 2010 n.3167), stabilisce, ai fini della riassunzione del processo innanzi al giudice ad quem, che la riassunzione del processo avvenga entro il temine determinato dal giudice che si è dichiarato incompetente o, in mancanza di tale fissazione, nel termine di 6 mesi (poi modificato in 3 mesi dall’art.45 comma 6 della legge n.69 del 2009)” (Cons., Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n.1402).
Accertato che il ricorso è tardivo, il collegio rileva che non ricorrono, nel caso di specie, gli estremi per la remissione in termini per errore scusabile atteso che l’invocata incertezza giurisprudenziale circa l’individuazione del giudice munito di giurisdizione, se poteva indurre la parte in errore al momento della proposizione del ricorso innanzi al giudice ordinario, nessuna rilevanza riveste ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio in forza di una sentenza che detta incertezza aveva superato.
Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Sussistono, tuttavia, in ragione della specificità della fattispecie oggetto del giudizio, giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Radesi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)