E’ legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura di cui all’articolo 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240, di candidati che siano già stati assunti in passato a tempo indeterminato “come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio”.
Occorre infatti precisare che il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli compete, ha razionalmente impostato la disciplina di accesso alla docenza universitaria, ponendo come regola generale (tradizionale) il sistema della chiamata, previa procedura comparativa pubblica, e come regola eccezionale (innovativa) il sistema di nuovo conio per l’esperienza universitaria italiana del cd. tenure-track, con adeguate forme di pubblicità e garanzie di qualità nella valutazione della produzione e dei risultati scientifici raggiunti, che però non può dar mai luogo ad automatismi, né essere, nell’ambito della programmazione finanziaria, in alcun modo sperequato rispetto alle opportunità di crescita professionale, che vanno previste per tutte indistintamente, a tempo determinato o indeterminato, le qualifiche di ricercatore universitario presenti nell’organico universitario. Diversamente opinando, si corre il rischio di operare una ricostruzione ermeneutica, che finisce per introdurre elementi di irrazionalità nel sistema, che origina quell’interesse “spurio” – come accaduto nel caso di specie – per un ricercatore già a tempo interminato in una data disciplina di voler partecipare ad una nuova procedura però a tempo determinato sempre nella stessa disciplina, con evidente spreco di risorse e professionalità.
Risulta, altresì, rispondere a logiche razionali l’aver previsto per i ricercatori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, perché in situazioni non del tutto sovrapponibili, due sistemi paralleli di cd. tenure-track, il primo contenuto nel comma 5 ed il secondo disegnato nel comma 6 della legge n. 240, nella misura in cui ad entrambe possano essere riservate adeguate risorse finanziarie nell’ambito della programmazione per il sistema di avanzamento per cd. tenure-track, non rilevando il sistema con cui, in concreto, l’Università provveda al reperimento dei fondi, in quanto questione meramente contabilistica.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 736
Procedura concorsuale posto ricercatore-Esclusione ricercatore a tempo indeterminato
N. 00736/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01407/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dal prof. avv. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] e avv. [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Piernicola de [#OMISSIS#] in Bari, alla p.zza A. Moro, 33/A;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo, 97;
nei confronti
Dott.ssa [#OMISSIS#] Turchiarulo, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Ciocia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via [#OMISSIS#]’ Pizzoli, 8;
per l’annullamento:
1) del Decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 339 dell’8 settembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 76 del 23 settembre 2016) di indizione della procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”), ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (tipologia “Senior”), presso il Dipartimento di Scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura selettiva ai Ricercatori a tempo indeterminato;
2) del successivo Decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 495 del 21 novembre 2016, con il quale è stata disposta l’esclusione del dott. [#OMISSIS#] dalla partecipazione alla procedura selettiva, in quanto già Ricercatore a tempo indeterminato;
3) ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse del ricorrente, ivi compreso, ove occorra, il presupposto “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Politecnico di Bari e di [#OMISSIS#] Turchiarulo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 2.12.2016, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava: 1) il decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 339 dell’8 settembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 76 del 23 settembre 2016) di indizione della procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”), della durata di n. 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (tipologia “Senior”), presso il Dipartimento di Scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, nella parte in cui non consente la partecipazione alla procedura selettiva ai Ricercatori a tempo indeterminato; 2) il successivo decreto del Rettore del Politecnico di Bari n. 495 del 21 novembre 2016, trasmesso via e-mail al ricorrente in data 22 novembre 2016, con il quale è stata disposta l’esclusione del dott. [#OMISSIS#] dalla partecipazione alla procedura selettiva, in quanto già Ricercatore a tempo indeterminato; 3) ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, nei limiti di interesse del ricorrente, ivi compreso, ove occorra, il presupposto “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato”, ai sensi della legge n. 240/2010, nella parte in cui (art. 4) non contempla i Ricercatori a tempo indeterminato tra i soggetti a cui sono riservati i contratti “Senior”, emanato con Decreto Rettorale n. 116 del 13 marzo 2015.
Con dichiarazione del 10.1.2017 rinunciava alla istanza cautelare.
Con motivi aggiunti, il dott. [#OMISSIS#] ricorreva contro il Decreto del rettore del Politecnico di Bari n. 565 del 19 dicembre 2016 di approvazione della procedura di selezione impugnata, con dichiarazione del vincitore nella persona della dott.ssa Turchiarulo, la quale assumeva servizio in data 22.12.2016 in qualità di ricercatore a tempo determinato cd. Senior (art. 24, co. 3, lett. b), legge n. 230 del 2010 s.m.i.).
A seguito di istanza di parte di rinvio dell’11.3.2017, l’udienza veniva indi rinviata.
Le parti hanno prodotto memorie illustrative, repliche e documenti.
Espone il dott. [#OMISSIS#] di essere dal 2005 “Ricercatore confermato a tempo indeterminato” (RTI) presso il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura del Politecnico di Bari, nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”) e di aver maturato plurime esperienze professionali, in qualità di ricercatore e di docente universitario, come peraltro ben dimostrato dal pregevole curriculum vitae et studiorum in atti, nonché di avere l’aspirazione a poter avanzare nel cursus accademico al ruolo superiore di docente di II fascia ossia di “Professore associato”, in quanto studioso affermato nel campo dei propri studi scientifici, tantoché ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (cd. A.S.N.) nel relativo settore disciplinare per l’appunto per “professore di II fascia cd. associato”.
Purtuttavia, il dott. [#OMISSIS#] lamenta di trovarsi “discriminato”, in quando già ricercatore confermato a tempo indeterminato, rispetto alla nuova disciplina per l’accesso alla docenza universitaria, introdotta dalla cd. riforma [#OMISSIS#], di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, in quanto quest’ultima legge avrebbe introdotto un canale di accesso alla docenza universitaria di II fascia di maggior favore per i “ricercatori a tempo determinato, di tipo B”, o cd. “Senior”, di cui all’art. 24, co. 3, lett. b), legge n. 230 cit., dal quale sarebbe escluso, in virtù del disposto di cui all’art. 24, co. 2, lett. b), legge n. 230 cit.
Difatti, il dott. [#OMISSIS#], presentata rituale domanda di partecipazione al bando per il reclutamento di n. 1 posto di “Ricercatore a tempo determinato di tipo B”, o cd. “Senior”, nel settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” (settore concorsuale 08/D1 “Progettazione architettonica”), della durata di n. 36 mesi, veniva dal Politecnico di Bari escluso, in applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento di ateneo e del bando di selezione, come richiamate nel provvedimento di esclusione.
Avverso detto provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva, il dott. [#OMISSIS#] presenta indi il ricorso di cui è causa, deducendo l’illegittimità del provvedimento di esclusione, in via derivata per i motivi di illegittimità costituzionale della disciplina disegnata dalla legge di riforma n. 240 del 2010 s.m.i., come meglio illustrati di seguito nella parte in diritto.
Nel procedimento, si sono costituiti il Politecnico di Bari, che ha contestato le motivazioni di ricorso del dott. [#OMISSIS#], ritenendo di aver fatto pedissequa applicazione della normativa vigente, immune da profili di illegittimità costituzionale.
Si è, altresì, costituita la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] Turchiarulo, la quale ha contrastato i profili di ricorso di parte ricorrente, eccependo inoltre la tardività del ricorso per la mancata impugnazione nei termini del Regolamento di ateneo in materia.
All’udienza del 21 marzo 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, in ordine alla eccezione di tardività del ricorso, va detto che le disposizioni del regolamento di ateneo non impugnate in via anticipata sono meramente riproduttive di quanto stabilito dalla legge e l’interesse a ricorrere, per pacifica giurisprudenza, scaturisce solo in correlazione all’atto applicativo e cioè, nel caso di specie, a seguito del bando di selezione, con il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura. Non è possibile onerare chiunque dell’obbligo di impugnare qualsiasi regolamento o legge che abbia riflessi negativi potenziali sulla propria sfera di interessi, se non quando se ne faccia applicazione concreta, anche perché medio tempore la normativa potrebbe ben mutare ed i profili di contrasto con i propri interessi indi cessare, ovvero anche l’autorità amministrativa potrebbe modulare la propria azione in modo tale da “evitare” il contrasto con l’interesse di cui si è portatori, per cui è solo con l’atto applicativo dell’amministrazione che è possibile apprendere ed evincere i vizi concreti e non astratti o ipotetici, che possono contrastare con il proprio interesse e, dunque, solo a seguito di questo atto applicativo, si origina l’interesse personale, concreto ed attuale a ricorrere (art. 100 c.p.c.).
Il ricorso in ordine alla illegittimità della esclusione dalla procedura di selezione impugnata è sostanzialmente basato sull’assunta illegittimità costituzionale della disciplina prevista dall’art. 24 della legge n. 230 del 2010 s.m.i. riferita ai requisiti di accesso al contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B o cd. Senior, che consentirebbe un accesso privilegiato alla qualifica di professore universitario di II fascia (cd. associato).
In particolare il ricorrente solleva i seguenti vizi di legittimità costituzionale:
Illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 2, lett. b), legge 230 del 2010 per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto l’esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato quali i ricercatori confermati (ancorché cessati dal servizio) e la riserva della partecipazione ai contratti a tempo determinato cd. Senior solo in favore di ricercatori a tempo determinato cd. Junior, o di soggetti che hanno usufruito di assegni di ricerca, o di borse post-dottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, penalizza, in modo del tutto irragionevole, illogico ed arbitrario i ricercatori universitari confermati (a tempo indeterminato), rispetto alle altre tipologie di soggetti ammessi a partecipare al concorso, pur essendo i ricercatori confermati (a tempo indeterminato), in possesso di caratteristiche eguali e spesso superiori a quelle vantate dai ricercatori a tempo determinato et similia.
Illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 2, lett. b), e co. 3, lett. b) della legge 230 del 2010 per contrasto con l’art. 97 Cost. per violazione del principio del buon andamento, in quanto la legge ha previsto una procedura “riservata” a taluni soggetti, con esclusione di altri in possesso degli stessi requisiti, che invece, da molto più tempo, svolgono attività di ricerca e di didattica e, dunque, sarebbero potenzialmente i soggetti più adeguati all’avanzamento al ruolo superiore.
Illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 2, lett. b), e co. 3, lett. b) della legge 230 del 2010 per contrasto con l’art. 33 Cost. in tema di autonomia universitaria nella misura in cui non viene salvaguardato quanto previsto dall’art. 6, co. 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo il quale le Università hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. Viene considerata contro Costituzione la mancata previsione della facoltà delle singole Università di valutare autonomamente, nell’ambito delle procedure selettive bandite in relazione ai contratti di cui all’art. 24, co. 3, lett. b) della legge n. 230 cit., se ammettere alla procedura anche soggetti già assunti come ricercatori confermati a tempo indeterminato.
Illegittimità costituzionale dell’art. 24, co. 2, lett. b), e co. 3, lett. b) della legge 230 del 2010 per aperta violazione dell’art. 35, 2° co., Cost., in quanto la “discriminazione” di accesso introdotta tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato impedirebbe la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, impedendo ai “vecchi” ricercatori confermati poter aspirare a conseguire una nuova posizione superiore di professore associato, destinandoli alla permanenza nel ruolo dei Ricercatori sino al pensionamento.
Al riguardo il Collegio ritiene che la sistematica e costituzionalmente orientata ricostruzione della normativa in materia di accesso alla docenza universitaria consenta di superare i dedotti vizi di incostituzionalità.
Segnatamente, a seguito della riforma di cui alla legge n. 230 del 2010 s.m.i., nell’ordinamento universitario italiano, sono stati codificati due tipologie di canali di accesso alla docenza universitaria superiore a quella di primo livello, costituita dal profilo del ricercatore, uno per così dire ordinario, di natura concorsuale-selettiva, ed uno invece speciale, subordinato però al riscontro di particolari condizioni e rigorosi requisiti di merito scientifico “acquisito sul campo”.
Il primo canale (ordinario) è rappresentato dalla possibilità, per il ricercatore universitario confermato, come in verità per qualsiasi altro studioso munito di adeguati titoli, di poter conseguire l’A.S.N. e, quindi, di poter successivamente partecipare alle procedure pubbliche comparative di chiamata, di cui all’art. 18 legge n. 230 cit.
Il secondo canale (speciale) è, invece, rappresentato dalla possibilità, sia per i ricercatori confermati a tempo indeterminato (vecchio ordinamento), che per i ricercatori a tempo determinato di tipo A, cd. Junior (nuovo ordinamento) di poter accedere, pur sempre se in possesso della relativa A.S.N., in luogo della partecipazione alle procedure pubbliche selettive di chiamata, al più “breve” percorso dell’accesso ad un contratto per ricercatore a tempo determinato cd. Senior di tipo B (art. 24, co. 5 e 6, legge n. 230 cit), procedura che, comunque sia, deve essere assistita da adeguata pubblicità.
Questo secondo canale di accesso, secondo il modulo del cd. tenure-track (espressione inglese traducibile per: “percorso”, o “strada”, “per ottenere una cattedra stabile”), utilizzato nel modello statunitense ed in altri ordinamenti universitari stranieri, consiste in una procedura pubblica, senza una valutazione selettiva-comparativa tra più aspiranti, attraverso la quale un ricercatore universitario, inizialmente con contratto a termine, può essere confermato a tempo indeterminato nel ruolo di professore associato, solo se in grado di dimostrare, all’Università in cui lavora, di aver conseguito risultati scientifici pregevoli, attraverso lo svolgimento di un’adeguata attività di ricerca, il raggiungimento di una certa qualità nella propria docenza ed efficienza amministrativa, nonché con prova di aver prodotto una mole di pubblicazioni che, per qualità e quantità, lo rendano assolutamente meritevole di essere “stabilizzato” nella docenza con un posto in ruolo.
In tutti i casi, poiché trattasi di procedura derogatoria rispetto a quella ordinaria comparativa (o pubblico concorso, ex art. 97 Cost.), l’art. 24, co. 9, legge n. 230 cit. ha cura di ribadire che i contratti per ricercatore (tutti, anche quelli di tipo B, cd. Senior) non danno mai origine a “diritti in ordine all’accesso ai ruoli”.
Stante una simile chiara espressione normativa, le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell’art. 24 in questione, entrambe, non possono essere interpretate nel senso di riconoscere, per l’appunto, a coloro che fruiscano di un contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B, cd. Senior, alcun “diritto”, e men che mai priorità in ordine all’ingresso nei ruoli stabili della docenza universitaria.
Motivo per cui le locuzioni adoperate dal legislatore per indicare la facoltà di chiamata, con il sistema del cd. tenure-track (di matrice anglosassone), in quanto derogatorie rispetto alla procedura concorsuale-comparativa, ma pur sempre con alla base, nel ruolo precedente di ricercatore, una selezione pubblica già effettuata, vanno intese come una mera “possibilità” di valutazione, a null’altro volendo semanticamente dire le dizioni, adoperate dal legislatore, all’indicativo presente “valuta”, di cui al comma 5 e “può” di cui al comma 6 dell’art. 24 legge n. 230 cit.
Dette espressioni normative devono intendersi come locuzioni, che, in modo del tutto equivalente e non discriminatorio, nell’ambito di corrette programmazioni di utilizzo delle risorse disponibili effettuate dalle Università, devono consentire di offrire sia ai ricercatori a tempo determinato (nuovo ordinamento) che a quelli a tempo indeterminato (vecchio ordinamento) la possibilità di accedere, mediante il sistema del cd. tenure-track, al ruolo superiore di professore associato, in ambiti scientifici e di progetti di ricerca particolari, laddove siano in grado di dimostrare, con pieno merito, il raggiungimento di fattivi e concreti progressi scientifici.
In tal modo, può essere assicurata sia l’aspettativa alla stabilizzazione in ruolo delle cd. “nuove leve”, alle quali, nell’ambito della discrezionalità del legislatore, è riservata la procedura di cui all’art. 24, co. 5, legge n. 230 cit., sia la progressione in servizio dei cd. “lavoratori già in ruolo”, per i quali è invece prevista la procedura, di cui all’art. 24, co. 6, legge n. 230 cit.
Rebus sic stantibus, ai sensi dell’art. 24 legge n. 87 del 1953 s.m.i., appaiono infondate le questioni di illegittimità costituzionale dedotte, in quanto il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli compete, ha razionalmente impostato la disciplina di accesso alla docenza universitaria, ponendo come regola generale (tradizionale) il sistema della chiamata, previa procedura comparativa pubblica, e come regola eccezionale (innovativa) il sistema di nuovo conio per l’esperienza universitaria italiana del cd. tenure-track, con adeguate forme di pubblicità e garanzie di qualità nella valutazione della produzione e dei risultati scientifici raggiunti, che però non può dar mai luogo ad automatismi, né essere, nell’ambito della programmazione finanziaria, in alcun modo sperequato rispetto alle opportunità di crescita professionale, che vanno previste per tutte indistintamente, a tempo determinato o indeterminato, le qualifiche di ricercatore universitario presenti nell’organico universitario.
In tal modo ricostruita la normativa, in chiave sistematica, vi è quella ratio e coerenza intrinseca, che la rende immune dai profili di incostituzionalità lamentati. Diversamente opinando, si corre il rischio di operare una ricostruzione ermeneutica, che finisce per introdurre elementi di irrazionalità nel sistema, che origina quell’interesse “spurio” – come accaduto nella controversia sottoposta a questo Collegio – per un ricercatore già a tempo interminato in una data disciplina di voler partecipare ad una nuova procedura però a tempo determinato sempre nella stessa disciplina, con evidente spreco di risorse e professionalità, la qual cosa rende palese l’irrazionalità dell’interpretazione, che contrapponga il comma 5 ed il comma 6 dell’art. 24 legge n. 230 cit., nel senso che il primo introdurrebbe un obbligo di valutazione per il ricercatore a tempo determinato ed il secondo solo una mera facoltà per il ricercatore a tempo indeterminato, ai fini dell’accesso alla docenza di II fascia di professore associato.
Risulta, altresì, rispondere a logiche razionali l’aver previsto per i ricercatori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, perché in situazioni non del tutto sovrapponibili, due sistemi paralleli di cd. tenure-track, il primo contenuto nel comma 5 ed il secondo disegnato nel comma 6 della legge n. 230 cit., nella misura in cui ad entrambe possano essere riservate adeguate risorse finanziarie nell’ambito della programmazione per il sistema di avanzamento per cd. tenure-track, non rilevando il sistema con cui, in concreto, l’Università provveda al reperimento dei fondi, in quanto questione meramente contabilistica.
Quel che importa e che, comunque sia, alla stregua di una corretta programmazione finanziaria, vi siano sufficienti fondi per non discriminare ricercatori confermati a tempo indeterminato (vecchio ordinamento) e ricercatori a tempo determinato (nuovo ordinamento), ai fini dell’accesso al cd. tenure-track.
Conseguenzialmente, il provvedimento di esclusione dalla procedura in epigrafe adottato dal Politecnico di Bari risulta legittimo, perché adottato sulla base del contenuto normativo disposto dall’art. 24, co. 2, lett. b), legge n. 230 cit. Difatti, la disposizione di esclusione ivi prevista concerne [#OMISSIS#] i soggetti: “[…] già assunti a tempo indeterminato […] come ricercatori, ancorché cessati dal servizio”.
Con riguardo infine al rilievo posto, in ordine alla impossibilità per il ricorrente di potersi valere, in astratto, in quanto soggetto già strutturato nell’università, della disposizione di cui all’art. 24, co. 9 bis, della legge n. 230 cit., secondo cui: “Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza”, lo stesso deve ritenersi inconferente, in quanto questione successiva, ma soprattutto perché non è revocabile in dubbio, che di detta disposizione possano avvalersi tutti i dipendenti pubblici, sia a regime pubblicistico, che a regime privatistico speciale, anche se già dipendenti di una università o della stessa università che bandisce la procedura di selezione, per piana e chiara disposizione normativa.
Motivo per cui la circostanza di essere già dipendente pubblico dell’università, in qualità di ricercatore a tempo indeterminato, non costituisce affatto ex se motivo che preclude la possibilità di fruire della prevista aspettativa obbligatoria, nei casi di ammissione a qualsiasi contratto per ricercatore a tempo determinato.
In conclusione, nei termini di cui in motivazione, il ricorso è respinto.
L’onere del definitivo pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 6 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 s.m.i., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, con il passaggio in giudicato della sentenza.
Stante la novità e peculiarità delle questioni poste, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Ieva, Referendario, Estensore
Pubblicato il 24/05/2018