Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente preso servizio presso la medesima università in esito ad altra procedura di chiamata a un posto di professore di prima fascia.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 9 maggio 2018, n. 929
Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00929/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Schininà, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province, n. 203;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Cariola e [#OMISSIS#] V. [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Cariola in Catania, via G. Carnazza, n. 51;
per l’annullamento
– dell’avviso del 9 maggio 2016 di indizione della procedura di valutazione per la chiamata a un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare Lingue e letterature anglo – americane della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– della deliberazione del 28 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell’Università nella parte in cui ha approvato “la richiesta avanzata dal Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa in ordine all’avvio della procedura di chiamata di un posto di professore di prima fascia” per detto settore;
– del parere favorevole del Senato accademico del 27 aprile 2016;
– della deliberazione del 20 aprile 2016 del Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa, verbale n. 6;
– di ogni altro presupposto, tra cui i precedenti atti di detta Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere di Ragusa del 10 luglio 2015 e 18 dicembre 2015 e della commissione da essa nominata, confluiti, con i punteggi indicati nella seduta del 18 dicembre 2015, nella proposta di chiamata del 20 aprile 2016, con cui si è disposto di non effettuare il raffronto del merito scientifico dei docenti abilitati e di superare il rilievo del Rettore circa la carenza di valutazione e di indicazione degli elementi considerati;
– dei punteggi attribuiti da detta commissione;
– di ogni atto e provvedimento consequenziale, con riguardo al procedimento derivante da detto avviso di indizione della procedura, ed esecutivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente impugna gli atti in cui l’Università di Ragusa, nell’approvare la proposta avanzata dal Consiglio della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere del 20 aprile 2016, ha indetto la procedura di valutazione, di cui all’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare “Lingue e letterature anglo-americane” della controinteressata, assumendone l’illegittimità, sostanzialmente, per violazione dei criteri a tal fine espressamente individuati dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente nonché la controinteressata entrambe sostenendo la legittimità dell’operato dell’Università.
La Sezione, con ordinanza cautelare n. 575/2016, “ritenuto che la censura articolata da parte ricorrente nel primo motivo di ricorso – pur necessitando di un adeguato approfondimento che non è possibile effettuare in questa sede – sia astrattamente idonea ad inficiare le determinazioni assunte dall’amministrazione resistente con gli impugnati provvedimenti”, accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospendeva i provvedimenti impugnati.
Il C.G.A. con ordinanza n. 592/2016 respingeva l’istanza cautelare “considerato che non sembra che sia stata effettuata dall’appellata l’allegazione di danni gravi e irreparabili che le deriverebbero dalla perdurante efficacia degli atti impugnati e che nella comparazione degli opposti interessi dell’appellante e dell’appellata debba darsi la prevalenza a quelli dell’appellante”.
Con atto depositato il 22 dicembre 2016, parte ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti avverso i successivi atti del concorso espletato per la valutazione della controinteressata, conclusosi con D.A. del rettore dell’Università n. 3421 del 6 ottobre 2016 di nomina della stessa quale professore di prima fascia con decorrenza dal 1° novembre 2016, assumendone l’illegittimità, oltre che derivata, per vizi propri in relazione alla radicale invalidità dell’investitura del rettore dell’Università in forza della sentenza del C.G.A.R.S. n. 423/2016.
Parte ricorrente, con memoria del 23 febbraio 2018, rappresentava la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in questione, in relazione all’aver essa preso servizio presso l’Università resistente l’8 febbraio 2018 in esito ad altra procedura di chiamata a un posto di professore di prima fascia, indetta dall’Ateneo con d.r. n. 4592 del 10 novembre 2017 per il settore scientifico disciplinare della ricorrente.
All’udienza pubblica del 5 aprile 2018, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., risultando incontestato tra le parti nonché agli atti di causa che l’impianto per cui è causa sia stato dal Comune autorizzato e, poi, successivamente realizzato dalla società ricorrente, con conseguente venir meno di ogni interesse di quest’ultima alla definizione nel merito del giudizio.
Sussistono giusti motivi, anche considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 09/05/2018