L’ applicazione delle regole tecniche comporta valutazioni suscettibili di apprezzamento opinabile qualora tali regole, a loro volta, facciano rinvio a concetti indeterminati o inerenti a circostanze presupposte per l’esercizio del potere provvedimentale. Deve, infatti, osservarsi che quella degli apprezzamenti tecnici non è qualificabile, in termini assoluti, come un’area interamente riservata alla pubblica Amministrazione: ciò che è certamente precluso al giudice amministrativo (in sede di giudizio di legittimità) è la “diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato sotto il profilo dell’opportunità e della convenienza” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite, 3 novembre 1988, n. 5922): in altri termini, il merito dell’atto amministrativo concretatosi nel giudizio di valore e di scelta che “specializza” la funzione amministrativa (cfr. TAR Lombardia – Milano, 10 marzo 2014, n. 603).
Del resto, si è da tempo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “la questione di fatto, che attiene ad un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma, soltanto perché opinabile, in una questione di opportunità, anche se è antecedente o successiva ad una scelta di merito” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 24 maggio 2018, n. 772
Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Valutazione tecnica-Sindacato giudice amministrativo
N. 00772/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via [#OMISSIS#] Fiore, 14
contro
Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari, Via Melo, 97
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, Via Prospero [#OMISSIS#], 15
per l’annullamento
– del regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura dei posti di professori di ruolo, emanato con il D.R. n. 873 del 6 luglio 2016; della deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, rep. n. 521, prot. n. 19786 – VI/3 del 15 luglio 2016, con cui sono stati fissati i pesi relativi ai parametri, sottoparametri e indicatori previsti dal regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura dei posti di professore ordinario, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, oltre che per il risarcimento del danno: atti impugnati e domanda proposta con il ricorso principale;
– del D.R. n. 1562 del 16 dicembre 2106, avente ad oggetto la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia” – settore scientifico disciplinare MED 40, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010; del D.R. n. 1610 del 23 dicembre 2016, con cui è stata nominata la commissione di concorso; del D.R. n. 66 del 19 gennaio 2017, con cui è stato istituito n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia SSD MED/3 “Otorinolaringoiatria”; del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 4 ottobre 2016, oltre che per il risarcimento del danno: atti impugnati e domanda proposta con motivi aggiunti depositati in data 10 marzo 2017;
– del D.R. n. 4655 del 20 febbraio 2017, con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di professore di seconda fascia per il SSD MED/40; della deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 21 febbraio 2017; del D.R. n. 5832 del 28 febbraio 2017 (con cui il prof. [#OMISSIS#] è stato nominato professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”), nonché dei verbali della procedura di concorso, oltre che per il risarcimento del danno: atti impugnati e domanda proposta con motivi aggiunti depositati in data 4 maggio 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Angelo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto la prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatrice presso l’Università degli Studi di Foggia, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura, da parte dei Dipartimenti, di posti di professori di ruolo, emanato con il D.R. n. 873 del 6 luglio 2016; la deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, rep. n. 521, prot. n. 19786 – VI/3 del 15 luglio 2016, con cui sono stati fissati i pesi relativi ai parametri, sottoparametri e indicatori previsti dal regolamento relativo ai criteri generali per la proposta di copertura di posti di professore ordinario, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
In particolare, la ricorrente ha premesso che l’approvazione dell’impugnato regolamento avrebbe fatto illegittimamente seguito all’indizione di una procedura di individuazione dei ricercatori in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, avviata mediante la richiesta di trasmissione (con due successive mail del 10 dicembre 2015 e del 16 febbraio 2016) dei curricula dei candidati idonei, e ciò in un quadro regolatorio definito da previgenti criteri “cristallizzati nella delibera del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 21 dicembre 2015 (verbale 14/2015)” (cfr. pag. 2).
L’illegittimità è stata dedotta sull’assunto che il Senato Accademico avrebbe proceduto, “senza esprimerne le motivazioni”, a “modificare il regolamento e i criteri relativi alla chiamata dei ricercatori abilitati”, e ciò al sostanziale fine di favorire un candidato (prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) tradizionalmente in competizione con la stessa ricorrente.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 18 della legge 240/2010, dell’art. 97 della Costituzione, del principio di predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento e disparità di trattamento.
Dopo aver delineato il contenuto della disciplina approvata dal Senato Accademico con deliberazione del 16 settembre 2015, la ricorrente ha censurato “le modifiche apportate nel luglio 2016”, segnatamente “l’aggiunta di ulteriori, nuovi criteri per la valutazione della qualità della ricerca, ed in particolare: (…) la “vincita di premi a livello internazionale e/o nazionale, attribuiti da Associazioni scientifiche internazionali o nazionali”, e (…) la “partecipazione, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale”; e la modifica del criterio della “Anzianità”, che oggi tiene in considerazione “la sommatoria dei mesi di servizio dalla prima data di servizio di ruolo non limitato all’attuale inquadramento giuridico in possesso dell’abilitato”: modifiche che avrebbero determinato l’attribuzione al prof. [#OMISSIS#] di “un punteggio ingiustificatamente maggiore del dovuto” (cfr. pag. 7) ed ulteriormente illogiche perché intervenute a distanza di soli dieci mesi dall’approvazione (della prima versione) del regolamento in questione (cfr. pag. 9).
2°) Sotto altro aspetto, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento e disparità di trattamento e violazione del principio del giusto procedimento.
La ricorrente ha soggiunto che “l’Università di Foggia, con i provvedimenti oggi impugnati, tenta di raggiungere un obiettivo già perseguito con altri atti: più precisamente, tenta di bypassare il procedimento di individuazione del Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia degli Ospedali Riuniti di Foggia, consentendo automaticamente al [#OMISSIS#] di essere sicuramente nominato in qualità di professore associato, senza attuare quella comparazione con la prof. [#OMISSIS#], che tanto teme. Il regolamento adottato, infatti, fa da sponda al [#OMISSIS#], che si vedrebbe riconosciuti molti più punti di quanti realmente gli spetterebbero” (cfr. pag. 11).
In sostanza, la chiamata quale professore associato nell’Ateneo foggiano sarebbe finalizzata alla nomina a primario del prof. [#OMISSIS#], obiettivo perseguito anche per mezzo dell’impugnato regolamento, che “è stato adottato quando il giudizio in merito alla vicenda relativa alla nomina di Direttore della struttura complessa era ancora sub judice” (cfr., ancora, pag. 11: il riferimento è al giudizio di appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale del 2 agosto 2016, n. 1038, emessa nell’ambito del giudizio di ottemperanza alla sentenza del 22 ottobre 2015, n. 1349: si anticipa che l’appello è stato successivamente definito con la sentenza del Consiglio di Stato del 30 maggio 2017, n. 2558, con cui è stata parzialmente riformata la pronuncia di primo grado).
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Foggia (28.10.2016) e il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (5.11.2016).
L’Amministrazione ha preliminarmente eccepito, nella memoria dell’11.11.2016, l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, e ciò sul presupposto che “la ricorrente non ha compreso la finalità dei criteri adottati dal Senato Accademico, e, successivamente, applicati dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, criteri che sono volti non già a favorire un ricercatore rispetto ad un altro, bensì a consentire ai Dipartimenti l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari da coprire mediante concorso, consentendo ai ricercatori in possesso di abilitazione scientifica nazionale, come la prof. [#OMISSIS#], il passaggio a professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240/2010” (cfr. pag. 6); pertanto, “i punteggi assegnati ai vari curricula, ai sensi delle modifiche apportate dal Senato e contestate dalla ricorrente, una volta esaurita la funzione di individuazione da parte del Dipartimento dei posti da mettere a concorso, non hanno più alcuna rilevanza” (cfr. pag. 8); nel merito ha opposto che il Senato Accademico avrebbe approvato “una serie di criteri (didattica, qualità della ricerca, anzianità, compiti istituzionali), in base ai quali i Consigli di Dipartimento (tramite la formazione di una graduatoria interna) avrebbero individuato i settori scientifico-disciplinari cui destinare i posti di professore associato, loro assegnati, da bandire con le modalità di cui all’art. 24, co. 6, della 1. n. 240/2010” (cfr. pagg. 10 – 11).
Con motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2017 la ricorrente ha, inoltre, impugnato il D.R. n. 1562 del 16 dicembre 2106, avente ad oggetto la procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 – “Ginecologia e Ostetricia” – settore scientifico disciplinare MED 40, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010; il D.R. n. 1610 del 23 dicembre 2016, con cui è stata nominata la commissione di concorso; il D.R. n. 66 del 19 gennaio 2017, con cui è stato istituito un posto di professore universitario di seconda fascia SSD MED/3 “Otorinolaringoiatria”; il verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 4/10/2016.
La ricorrente ha chiesto, altresì, “l’accertamento del difetto del diritto del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a partecipare alla selezione di cui innanzi, per irregolarità nel suo curriculum vitae”, nonché “l’accertamento del diritto della prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ad essere selezionata quale unica concorrente nella procedura selettiva per cui è causa”; ha, infine, proposto una domanda di “risarcimento dei danni, subiti e subendi dalla ricorrente, in esito al complessivo disegno posto in essere dall’Università di Foggia e dal suo Rettore” (cfr. pag. 2).
Dopo aver premesso che “da notizie apprese di recente, la Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Foggia, in data 31/1/2017 ha sequestrato tutti i documenti relativi al procedimento di affidamento al [#OMISSIS#] della Struttura Complessa di Ginecologia negli Ospedali Riuniti di Foggia” (cfr., ancora, pag. 2), la ricorrente ha dedotto, a fondamento di tale impugnazione ed in continuità con le pregresse censure, i seguenti motivi:
3°) violazione degli artt. 18 e 24 della legge 240/2010, del regolamento per la costituzione della commissione, dell’art. 5 del regolamento di Ateneo, dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, presupposizione di fatto e di diritto, disparità di trattamento e sviamento.
La ricorrente ha evidenziato che mentre “per i settori MED 11 E MED 10 vi è stata la proposta del Dipartimento, e nella medesima sede sono stati definiti i criteri e la tipologia di impegno scientifico, didattico e assistenziale che sarebbero stati criterio ed oggetto di valutazione (…), per il settore MED 40 il Dipartimento non ha deliberato alcunché. Senza alcuna plausibile giustificazione o motivazione è stata nominata una “commissione interna” (…) con l’incarico di definire, in tempi rapidi, le informazioni necessarie all’emanazione del bando e richieste dall’apposito regolamento di ateneo, anche con riferimento alla tipologia di impegno scientifico, didattico e clinico-assistenziale, nonché alla nomina della commissione giudicatrice da sottoporre al consiglio, il prima possibile, per procedere a deliberare l’avvio della relativa procedura valutativa” (cfr. pagg. 6 – 7).
Nella successiva riunione del Consiglio di Dipartimento del 4 ottobre 2016 sarebbe stato, pertanto, deliberato il “profilo scientifico e la rosa dei componenti di commissione” di concorso (soggetti a sorteggio), e ciò con il voto favorevole di “due membri assolutamente incompatibili, per i noti trascorsi in via giurisdizionale: e cioè il prof. [#OMISSIS#] Vendemiale ed il prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], entrambi componenti della commissione per la procedura di selezione per la direzione della struttura complessa espletata a dicembre 2014 fra [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], che aveva dato esito favorevole per il [#OMISSIS#]” e che è stata impugnata dalla stessa ricorrente con il ricorso accolto con sentenza del 22 ottobre 2015, n. 1349 (cfr. pag. 7).
Un indizio, quest’ultimo, che ulteriormente deporrebbe per la volontà di favorire il prof. [#OMISSIS#], peraltro nell’ambito di una procedura di chiamata regolata dall’art. 24 anziché dall’art. 18 della legge 240/2010 (cfr. pag. 8).
4°) Violazione dell’art. 5 del regolamento di cui al D.R. 923/2016, dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, presupposizione di fatto e di diritto, disparità di trattamento e sviamento.
La nominata commissione, ad avviso della ricorrente, avrebbe violato l’obbligo di garantire la differenziazione di genere dei componenti, e, inoltre, si sarebbero registrate altre illegittimità nella determinazione della rosa dei componenti da sorteggiare, in quanto “due dei quattro componenti, il prof. Petraglia ed il prof. Scambia erano membri della commissione della procedura di concorso per posto di Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara, retta allora dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], germano di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il concorso vinto dallo stesso prof. Greco, che nel dicembre 2014, poco prima del trasferimento a Ferrara, designava il [#OMISSIS#] come primario della Ginecologia Universitaria di Foggia, da lui allora diretta” (cfr. pag. 10).
Analoghe considerazioni sono state svolte a proposito del commissario direttamente designato (prof. Gian Benedetto Melis), “notoriamente in stretti rapporti di collaborazione con il prof. [#OMISSIS#]” (cfr., ancora, pag. 10).
5°) Violazione del regolamento nelle parti relative ai profili scientifici, didattici e assistenziali; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irrazionalità manifesta, presupposizione di fatto e di diritto, disparità di trattamento e sviamento.
La ricorrente ha dedotto che “nei criteri per la valutazione dell’impegno didattico manca la valutazione dell’attività didattica nei dottorati di ricerca, contrariamente al bando emanato per il settore MED 11” (cfr. pag. 12): un profilo che sarebbe stato censurato nella sentenza n. 1038/2016; a ciò ha aggiunto che “il profilo scientifico richiesto dal bando si avvicina in modo eclatante alle caratteristiche del profilo scientifico del [#OMISSIS#], e ciò allo stato è francamente intollerabile”, in quanto basato sulla “chirurgia ginecologica isteroscopica mini-invasiva” (cfr. pag. 14): ambito al quale afferirebbero le principali credenziali (pubblicazioni, premi, attività di ricerca, didattica e partecipazione congressuale) del controinteressato.
La ricorrente ha, pertanto, contestato che “ammesso e non concesso che l’Università evochi il diritto di scelta del profilo scientifico necessario al settore in quel momento, e che solo per “puro caso” tale profilo sia molto simile al profilo del prof. [#OMISSIS#] (a cui si rende un innegabile vantaggio), non si comprende quale sia il vantaggio per il settore MED/40, derivante da tale tipo di scelta, che invece appare inutile e forse dannosa” (cfr. pag. 18).
Ha, infine, censurato la specificazione del criterio relativo all’attività assistenziale, essendo stata richiesta “una non meglio specificata ed invalutabile “attitudine” alla direzione di struttura complessa. L’unica motivazione fondante l’utilizzo di tale criterio è da reperirsi nella volontà di evitare di far valere nel caso del [#OMISSIS#] un incarico (quello di direzione di Struttura Complessa che è ancora al vaglio del giudice amministrativo) per la sua illegittima attribuzione, dunque di [#OMISSIS#] contestabile. Ciò di fatto impedisce alla candidata [#OMISSIS#] di far valere incarichi di elevata specializzazione e di struttura semplice, maturati negli anni in modo legittimo ed inattaccabile (a differenza dell’incarico del [#OMISSIS#], che è sub judice)” (cfr. pag. 20).
La domanda risarcitoria è stata proposta con richiesta di quantificazione in via equitativa.
Nella memoria depositata il 17 marzo 2017, il controinteressato ha reso noto che “a seguito dell’indizione della procedura valutativa e relativa nomina della Commissione i cui atti sono stati impugnati con i motivi aggiunti in discussione, l’iter della selezione è proseguito e si è concluso” con l’emissione del D.R. n. 4655 del 20 febbraio 2017 (con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura del posto di professore di seconda fascia per il SSD MED/40 che hanno individuato il prof. [#OMISSIS#] come candidato qualificato a ricoprire il posto), della deliberazione del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 21 febbraio 2017 (con cui è stata proposta la chiamata del prof. [#OMISSIS#]), del D.R. n. 5832 del 28 febbraio 2017 (con cui il prof. [#OMISSIS#] è stato nominato professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/40 “Ginecologia e Ostetricia”). Ha soggiunto che il docente “ha preso servizio con decorrenza giuridica ed economica dall’1.03.2017 presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia in qualità di professore di II fascia” (cfr. pag. 2 – 3).
Relativamente ai criteri che la ricorrente ha contestato, nel ricorso introduttivo, sull’assunto che l’Università avrebbe postumamente (e quindi illegittimamente) integrato la disciplina oggetto del regolamento impugnato, il controinteressato ha opposto che si tratterebbe, in realtà, di espresse previsioni del D.M. 7 giugno 2016 (art. 5, che a sua volta rinvia all’allegato A).
Ha, poi, eccepito l’inammissibilità del primo motivo aggiunto (3° motivo), non essendo stati impugnati i provvedimenti sulla scorta dei quali si è dedotta l’illegittimità della decisione dell’Università di Foggia di indire una procedura ex art. 24 della legge 240/2010 per il concorso oggetto del contendere, nonché la conseguente nomina delle commissione tecnica; per quanto concerne la tipologia della procedura di reclutamento, il prof. [#OMISSIS#] ha opposto, in particolare, che tale scelta “non abbisognava di particolare motivazione, perché la legge non individua alcun criterio o regola da seguire”, il che sarebbe confermato dalla disciplina del regolamento di Ateneo (art. 2, comma 2, che non imporrebbe “alcun criterio discretivo”), fermo restando che “la ricorrente non ha interesse a contestare tale scelta perché l’ha favorita: optare per la procedura di cui all’art. 18, infatti, avrebbe comportato l’apertura della selezione anche a candidati esterni e, quindi, ad una maggiore concorrenza con inevitabile ulteriore riduzione delle possibilità per la [#OMISSIS#] di risultare vincitrice” (cfr. pag. 7).
Con riferimento al secondo motivo aggiunto (4° motivo) ha opposto che la previsione (art. 5 del regolamento di Ateneo) sulla differenziazione di genere in seno alla commissione di concorso non avrebbe carattere obbligatorio (sintomatico sarebbe l’inciso “di norma”); ha rimarcato che la procedura odiernamente controversa non potrebbe essere condizionata dagli effetti delle sentenze emesse da questo Tribunale nel giudizio afferente alla Direzione della Struttura complessa di Foggia, all’opposto reputate significative dalla ricorrente, tanto meno alla luce del fatto che “i Commissari nominati non hanno mai fatto parte delle Commissioni della diversa procedura di valutazione per la Direzione della Struttura Complessa” (cfr. pag. 11); ha stigmatizzato, alla stregua di mere congetture, le deduzioni della prof. [#OMISSIS#] sui rapporti personali con alcuni docenti dell’Università.
In ordine al terzo motivo aggiunto (5° motivo) ha opposto che “tutti i rilievi mossi (…) hanno un comune denominatore: si appuntano su scelte discrezionali operate dall’amministrazione nella predisposizione del bando in ordine agli aspetti da valutare, entrando nel merito di tali scelte. È evidente, sotto questo profilo, l’inammissibilità della censura con la quale si chiede al giudice di sindacare il merito dell’azione amministrativa” (cfr. pag. 13).
Il controinteressato ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità, per genericità e indeterminatezza, delle domande di accertamento proposte dalla ricorrente.
Con motivi aggiunti depositati il 4 maggio 2017 la ricorrente ha, da ultimo, impugnato i provvedimenti richiamati nella memoria del controinteressato del 17 marzo 2017, oltre ai verbali di concorso, deducendo – in linea di continuità con le precedenti censure – i seguenti motivi:
6°) Illegittimità derivata degli impugnati provvedimenti;
7°) Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dei criteri prefissati.
La commissione di concorso non avrebbe tenuto conto dell’effettiva consistenza dell’attività scientifica, didattica e assistenziale della ricorrente: il che si sarebbe tradotto, tra l’altro, in una sottovalutazione di alcuni prestigiosi progetti di ricerca, nella mancata considerazione di un brevetto, nell’insufficiente apprezzamento della qualità delle pubblicazioni (segnatamente del c.d. “quartile”, numericamente migliore rispetto alla produzione allegata dal prof. [#OMISSIS#]), nell’omessa valorizzazione della partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
A fronte di tali pregiudicanti giudizi per la ricorrente, il controinteressato sarebbe stato, invece, gratificato da punteggi maggiori ma, nondimeno, ingiustificati e per questo illegittimi (soprattutto, sarebbe stata tenuta in conto l’attività svolta in qualità di direttore della Struttura complessa, e ciò nonostante l’annullamento disposto dalla pronuncia di questo Tribunale, sopra citata).
La difesa del controinteressato, nella memoria del 20 maggio 2017, ha sminuito la pregevolezza dell’attività della prof. [#OMISSIS#], nel senso che i progetti di ricerca di quest’ultima avrebbero avuto rilevanza locale e quindi non sarebbero “considerabili secondo il criterio che riguarda ricerche nazionali e internazionali”, mentre, nel caso del prof. [#OMISSIS#], “i programmi di ricerca finanziati dal MIUR e dal Ministero della Sanità sono stati considerati dalla Commissione perché nazionali e quindi rispondenti al criterio secondo cui ha rilievo, a qualsiasi titolo, l’aver preso parte a progetti ricerca nazionali e internazionali” (cfr. pag. 9); ha evidenziato che il progetto della ricorrente è stato puntualmente valutato; ha sottolineato che consapevolmente la commissione non ha preso in esame il quartile delle pubblicazioni, avendo fatto applicazione di altri, prefissati, criteri; ha ribadito che i rilievi della commissione sull’attività didattica del prof. [#OMISSIS#] “trovano completo riscontro nel curriculum, ivi compresa la circostanza della titolarità degli insegnamenti a partire dal 2004” (cfr. pag. 12); in ordine al contestato incarico di direzione della Struttura complessa di Ginecologia, annullato con sentenza n. 1349/2016, ha opposto che il prof. [#OMISSIS#] avrebbe, comunque, “effettivamente svolto tale attività, senza soluzione di continuità, e la lite a cui si fa riferimento non si è ancora definita”: ragione per cui vi sarebbe prova di una “comprovata attività assistenziale in tutti gli ambiti del settore: diagnosi e terapia delle patologie ostetriche, ginecologiche ed oncologiche” (cfr. pag. 13).
Con ordinanza n. 211 del 25 maggio 2017 la Sezione ha ritenuto che le questioni controverse imponessero di deferire la cognizione alla fase di merito.
È, poi, accaduto che nella memoria di replica, depositata il 15 novembre 2017, la ricorrente ha fatto presente che “il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2558/2017, ha riformato la sentenza di codesto TAR (Sezione Terza, n. 1038 del 2 agosto 2016) con la quale era stata stigmatizzata, per la seconda volta, la procedura attivata dall’Università e dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti” di Foggia, per essersi illegittimamente conclusa a favore del [#OMISSIS#]” (cfr. pag. 1); ha, però, sostenuto che “non v’è dubbio che la “realtà processuale” è diversa dalla “realtà reale”: tutti gli elementi forniti, però, sono chiari indici sintomatici della gestione del potere pubblico che, come ampiamente dedotto e dimostrato, è stato illegittimamente veicolato per interessi che pubblici non sono” (cfr. pag. 2); ha, quindi, proposto un’istanza istruttoria sull’assunto di aver “inviato diverse istanze di accesso alle amministrazione interessate (l’ultima il 10 ottobre 2017 nei confronti del Policlinico di Bari, degli Ospedali Riuniti di Foggia e dell’Università Eberhard Karls Universitàt Tubingen), tutte però rimaste inevase (sin dal 2015)”; esigenza dettata dalla prospettazione secondo cui “il prof. [#OMISSIS#] (…) avrebbe effettuato dal 13 novembre 2014 (data di deposito della casistica per la selezione relativa all’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetrica degli Ospedali Riuniti di Foggia) al 20 dicembre 2016 (….) una serie di interventi presso gli Ospedali Riuniti di Foggia (presso il quale opera in regime di rapporto esclusivo) di cui però non v’è traccia nei registri di sala operatoria” (cfr. pag. 7).
Con ordinanza collegiale n. 53 dell’11 gennaio 2018 la Sezione ha ritenuto che “pur a fronte della rinuncia di parte ricorrente all’istanza istruttoria formulata con memoria di replica, sia necessario, anche al fine di garantire la completezza del contraddittorio, acquisire documentati chiarimenti circa l’esattezza dei dati dichiarati dal dott. [#OMISSIS#] nel curriculum prodotto in sede di partecipazione alla procedura de qua, da ultimo oggetto di analitici rilievi critici ad opera della ricorrente”: ha, quindi, posto tale incombente a carico del controinteressato, rinviando la discussione all’udienza pubblica del 9 maggio 2018.
Il prof. [#OMISSIS#], nel riscontrare l’adempimento imposto dalla sopra citata ordinanza, ha fatto presente, con nota depositata il 10 febbraio 2018, di non essere riuscito a recuperare la documentazione richiesta, pur essendosi a tal fine attivato, nel contempo osservando che la consistenza dell’attività riportata nel proprio curriculum, valutata nel suo complesso, deporrebbe in ogni caso per l’attendibilità delle valutazioni esperite dall’Università a fondamento dell’attribuzione del posto di professore associato.
Le parti hanno, infine, depositato le rispettive memorie (la prof. [#OMISSIS#] in data 6 aprile 2018) e repliche (il prof. [#OMISSIS#] in data 18 aprile 2018), senza, tuttavia, aggiungere elementi di sostanziale novità alle argomentazioni sviluppate nei precedenti scritti.
All’udienza pubblica del 9 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità, per carenza d’interesse, del primo motivo di ricorso, preliminarmente opposta dall’Università di Foggia nella memoria dell’11 novembre 2016, ritenendo il Collegio che tale censura sia infondata nel merito, e ciò al pari del secondo motivo, connotato da una stretta connessione tematica e quindi suscettibile di essere esaminato in modo congiunto.
Invero, il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari”) ha espressamente individuato, nel novero dei possibili titoli spendibili e valutabili:
a) il “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” (allegato A, punto 9): criterio sostanzialmente corrispondente alla “vincita di premi a livello internazionale e/o nazionale, attribuiti da Associazioni scientifiche internazionali o nazionali”, prevista nel regolamento approvato con D.R. 873/2016;
b) la “organizzazione o partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero” (allegato A, punto 2): criterio sostanzialmente corrispondente alla “partecipazione, su invito, a convegni di rilievo internazionale e/o nazionale”, prevista nel regolamento approvato con D.R. 873/2016.
Quanto, invece, alla previsione secondo cui l’anzianità di servizio (indicatore C1) sarebbe stata attribuita “calcolando la sommatoria dei mesi di servizio dalla prima data di servizio di ruolo non limitato all’attuale inquadramento giuridico in possesso dell’abilitato”, non è ravvisabile alcun elemento diretto a consentire “al [#OMISSIS#] di vedersi riconosciuto un punteggio ingiustificatamente maggiore del dovuto” (cfr. pag. 7), tenuto conto che quest’ultimo ha vinto il concorso da ricercatore nel 2008, anno in cui la ricorrente ha ottenuto la conferma, nella medesima fascia, a seguito di vittoria conseguita nel 2004.
Restano, al contrario, irrilevanti ai fini dell’anzianità i periodi di formazione post-universitaria, ossia la frequenza del corso di dottorato e l’ottenimento di assegni di ricerca. Il primo, in particolare, è diretto a fornire “le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca” (art. 1, comma 3 del regolamento approvato con D.M. 8 febbraio 2013): finalità comune anche agli assegni di ricerca (cfr. art. 22, comma 3 della legge 240/2010, secondo cui “la titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa”).
Sulla scorta di quanto illustrato non è, quindi, condivisibile che “il regolamento è stato “ritagliato ad arte” sul curriculum di uno dei candidati ([#OMISSIS#]) ed è il risultato di una modifica intervenuta dopo la trasmissione dei curricula dei candidati alla procedura” (cfr. pag. 4 dei motivi aggiunti del 10.3.2017).
Si può, pertanto, passare all’esame delle censure oggetto dei motivi aggiunti depositati il 10 marzo 2017, proposti avverso la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta in data 4 ottobre 2016 (verbale n. 13); la procedura valutativa per la copertura, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, del controverso posto di professore associato (D.R. n. 1562 del 16 dicembre 2106), nonché la nomina della commissione (D.R. n. 1610 del 23 dicembre 2016).
Nella riunione del 4 ottobre 2016 (che ha fatto seguito a quella del 19 settembre, in occasione della quale è stato deciso di nominare una commissione tecnica per la “definizione della tipologia di impegno didattico, scientifico e assistenziale da chiedere ai candidati nonché per le proposte relative alla nomina dei componenti della relativa commissione giudicatrice”) si è deliberato che:
1) per “impegno didattico” si sarebbe intesa la “comprovata attività didattica nei vari ambiti della ginecologia ed ostet