Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente conseguito il bene della vita anelato.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3248
Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 03248/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] Salini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco Coccoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli, 180;
contro
[#OMISSIS#] Binazzi non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi;
[#OMISSIS#] Buzzi non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 00437/2014, resa tra le parti, concernente valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di professore universitario ordinario di I fascia per il settore scientifico disciplinare med/33 “malattie dell’apparato locomotore”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco Coccoli e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– rilevato che, come evidenziato dalla memoria dell’appellante incidentale e dalle conclusioni delle restanti parti in sede di udienza pubblica, il sopravvenire di ulteriore attività provvedimentale (all’esito della quale è stata rilasciata per la terza volta la contestata idoneità) rende il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
– considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 30/05/2018