E’ pacifico che il partecipante ad un concorso pubblico ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale, in quanto titolare di un interesse autonomo alla conoscenza degli atti. Nel caso in esame, la richiesta è strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, per cui, una volta accertata la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto, poiché la partecipazione ad una procedura concorsuale radica l’interesse alla conoscenza e all’accesso a tutti gli atti della procedura stessa.
Pertanto l’Università dovrà rilasciare gli atti delle selezioni per il corso post lauream, tra cui le domande dei candidati ammessi, con l’indicazione della data di ricevimento delle relative domande, le graduatorie, i provvedimenti di esclusione, ad esclusione degli atti che già sono stati rilasciati al ricorrente.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 6 giugno 2018, n. 702
Corsi post lauream-Accesso agli atti della procedura di accesso al master universitario
N. 00702/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2018,
proposto da
[#OMISSIS#] Do Amaral Machado Neto, in proprio, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del T.A.R. in Torino, via Confienza, 10;
contro
Universita’ del Piemonte Orientale non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 3960 del 5.12.2017 con cui l’Università ha respinto la domanda di accesso presentata dal ricorrente in data 7.11.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I) Con il presente ricorso, presentato personalmente, il Sig. [#OMISSIS#] Do Amaral Machado Neto ha chiesto l’annullamento del provvedimento in oggetto, con cui l’Università del Piemonte Orientale ha respinto la domanda di accesso agli atti della procedura di accesso al master universitario “management del Software Libero” seconda edizione, che prevede tre tipologie di partecipanti (tipologia A e B per i dipendenti pubblici, con qualifica di funzionario; C per i dipendenti nella categoria C).
Espone infatti di aver presentato domanda, ma di essere stato escluso. Avverso l’esclusione ha proposto ricorso, (n. 1056/2017); la domanda cautelare veniva respinta, (ordinanza n. 529/2017), non ravvisando elementi di fondatezza.
Con il presente ricorso viene chiesto di poter avere copia degli atti del procedimento, comprese le domande degli altri partecipanti e tutti gli atti della selezione, al fine di poter predisporre l’impugnazione dell’ordinanza.
Afferma il ricorrente di essersi collocato nella graduatoria della tipologia C, dietro a concorrenti che sono stati chiamati a partecipare al master, senza tuttavia avere titoli ovvero senza che la domanda sia stata regolarmente presentata.
Alla camera di consiglio del 7 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Il ricorso va accolto.
E’ pacifico che il partecipante ad un concorso pubblico ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale, in quanto titolare di un interesse autonomo alla conoscenza degli atti.
Nel caso in esame, la richiesta è strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, per cui, una volta accertata la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto, poiché la partecipazione ad una procedura concorsuale radica l’interesse alla conoscenza e all’accesso a tutti gli atti della procedura stessa.
Pertanto l’Università dovrà rilasciare gli atti delle selezioni per il master “management del Software Libero”, tra cui le domande dei candidati ammessi, con l’indicazione della data di ricevimento delle relative domande, le graduatorie, i provvedimenti di esclusione, ad esclusione degli atti che già sono stati rilasciati al ricorrente.
La documentazione sopra specificata dovrà essere rilasciata, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Università, entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
III) Il ricorso va quindi accolto.
Nulla viene disposto per le spese, tenuto conto che il ricorrente si è difeso in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda di accesso e, per l’effetto, dispone che l’Università del Piemonte Orientale provveda, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al rilascio della documentazione sopra indicata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/06/2018