Non esiste in materia di concorsi alcuna norma che preveda l’obbligo di modificare i componenti di una commissione, anche quando il loro giudizio sia stato annullato in sede giurisdizionale.
L’opportunità di convocare una commissione diversa da quella originaria può derivare dalla necessità di evitare ogni sospetto di parzialità nella rinnovazione della prova orale. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di modifica, poiché non può dubitarsi della correttezza dell’operato di una commissione, ancorché essa venga convocata (o meglio riconvocata) a seguito di annullamento delle procedure concorsuali per iniziativa di uno dei concorrenti (da ultimo Cons. Stato, VI, 11.03.2015 n. 1248).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 5 giugno 2018, n. 697
Procedura concorsuale posto Professore associato-Rinnovo valutazione-Composizione della commissione di valutazione
N. 00697/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2018,
proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Mastroviti, [#OMISSIS#] Salmeri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Mastroviti in Torino, via Peyron 47;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, Via Arsenale 21;
nei confronti
[#OMISSIS#] Boccafoschi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cisa Asinari Di Gresy, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto 23;
per l’annullamento previa sospensione
del giudizio negativo (inidoneità a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia) espresso dalla Commissione giudicatrice nei suoi confronti, in relazione alla procedura valutativa (comparativa) per la copertura di un posto di Professore Associato ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Settore Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA, Settore Scientifico Disciplinare BIO/16 ANATOMIA UMANA, per il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale; del Decreto rettorale 19 dicembre 2017, prot. n. 21871 (successivamente pubblicato sul sito del locale Ateneo) di approvazione degli atti di cui alla medesima procedura valutativa e di contestuale declaratoria della idoneità in capo alla candidata Dott.ssa [#OMISSIS#] Boccafoschi;
nonché di ogni altro atto o provvedimento agli stessi preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi, occorrendo:
a) il Decreto rettorale 27 luglio 2017, rep. n. 866, con il quale, in ottemperanza alla Sentenza del TAR di Torino, Sez. I, 12 aprile 2017, n. 473, la Comm.ne giudicatrice, già nominata con Decreto rettorale rep. n. 293 del 21 aprile 2015, è stata invitata a riunirsi per stabilire nuovamente i criteri di valutazione e a procedere quindi alla nuova valutazione dei medesimi candidati;
b) la nota rettorale 4 dicembre 2017, prot. n. 20512 di rigetto della istanza di ricusazione della Comm.ne giudicatrice presentata dal ricorrente;
c) il verbale di predeterminazione dei criteri di massima redatto dalla Comm.ne giudicatrice in data 5 dicembre 2017;
d) i verbali di valutazione dei candidati redatti dalla Comm.ne giudicatrice in data 15 dicembre 2017, prot. n. 21791;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della dott. [#OMISSIS#] Boccafoschi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentiti sul punto i difensori delle parti, che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
I) Il ricorrente ha partecipato alla procedura valutativa comparativa per la copertura di un posto di Professore Associato, indetta dall’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/10 Settore concorsuale 05/H1 Anatomia Umana, Settore Scientifico Disciplinare BIO/16 Anatomia Umana, per il Dipartimento di Scienze della Salute.
L’esito della selezione, in cui il ricorrente si è classificato al secondo posto, dopo la Dott. Boccafoschi, è stato annullato, con sentenza n. 473 del 12.7.2017, in accoglimento al ricorso proposto dallo stesso Dott. Sabbadini.
Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse illegittimamente introdotto un nuovo criterio di valutazione, oltre quelli prestabiliti nella lex specialis, dagli artt. 1 e 7 “standard di qualificazione didattica e scientifica”: il nuovo criterio è stato ricavato dal bando, nella parte in cui viene delineata la tipologia di attività a cui il vincitore sarà destinato (“l’attività di ricerca svolta presso il laboratorio di Anatomia Umana riguardante le risposte di biocompatibilità tessutale di biomateriali e ingegneria tissutale con particolare riferimento all’apparato cardiovascolare”).
Esaminando nel merito il criterio, è stato ritenuto che lo stesso travalicasse il limite della pertinenza e congruità, in quanto eccessivamente restrittivo, rispetto alla attività che il candidato avrebbe dovuto svolgere.
In particolare nella sentenza è stato affermato che “la selezione è finalizzata ad individuare un professore che operi nel laboratorio di Anatomia Umana del Dipartimento della salute, con una pluralità di funzioni di insegnamento, di assistenza agli studenti frequentanti il laboratorio e di ricerca nell’ambito dell’attività sulla biocompatibilità tessutale dei biomateriali, con particolare riferimento all’apparato cardiovascolare.
Ma l’attività di ricerca in questo ambito così preciso, è solo una delle attività che il candidato dovrà svolgere, ma non è né esclusiva né prevalente, per cui non poteva essere il criterio che maggiormente incideva nella valutazione dell’attività scientifica e didattica.
Ugualmente anche nella valutazione delle pubblicazioni, è stato determinante il “nuovo criterio”, tant’è che ad un maggior numero di pubblicazioni è stato dato un giudizio inferiore, presumibilmente dando rilievo alla circostanza che le pubblicazioni della controinteressata vertono sull’argomento specifico della biocompatibilità tessutale dell’apparato cardiovascolare”.
L’Università ha quindi reiterato le operazioni di valutazioni: con decreto rettorale 27.7.2017 n. 866 ha invitato la Commissione giudicatrice (nominata precedentemente con decreto n. 293 del 21.4.2015), a riunirsi, al fine di procedere alla nuova valutazione, secondo i criteri prefissati, nel rispetto della sentenza sopra indicata.
Il ricorrente ha presentato in data 29.7.2017, domanda di ricusazione, ritenendo che la valutazione non potesse essere effettuata dalla medesima Commissione che aveva operato in precedenza, per assenza di obiettività del giudizio.
A fronte del rigetto della istanza di ricusazione, il Dott. Sabbadini ha proposto il presente ricorso, impugnando la nuova graduatoria, in cui la controinteressata si collocava al primo posto, lamentando i seguenti profili di illegittimità:
– violazione e falsa applicazione di legge: art 51 c.p.c., anche in relazione alla Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento in tema di correttezza, imparzialità e trasparenza; eccesso di potere per illogicità assurdità e ingiustizia manifesta, travisamento, difetto assoluto dei presupposti, erroneità della motivazione: la censura verte sulla necessità della nomina di una nuova Commissione. Nel rispetto al principio di imparzialità, secondo la tesi del ricorrente, deve trovare applicazione l’art 51 c.p.c., per cui i commissari dovevano astenersi dal momento che l’originaria procedura è stata invalidata a causa del loro stesso operato, che in sostanza ha avvantaggiato la controinteressata: sussistono quindi le gravi ragioni di interesse e convenienza, che escludono l’imparzialità del giudizio, poiché l’Amministrazione potrebbe essere chiamata anche a risarcire i danni, per l’operato illegittimo della Commissione durante la prima valutazione.
Si sono costituite l’Università e la controinteressata, sollevando eccezioni di inammissibilità e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art 60 c.p.a.
II) Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità per la notifica all’Università presso l’Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell’Amministrazione, poiché il ricorso è infondato.
Il ricorrente censura la scelta dell’Amministrazione di rivalutare i candidati, dopo l’annullamento giurisdizionale del primo giudizio, mantenendo la medesima commissione, respingendo la sua istanza di ricusazione.
Va evidenziato come il ricorrente non articoli alcuna censura rispetto alla valutazione in sé; per cui il fuoco del problema attiene solo alla legittimità della composizione della commissione.
Non esiste in materia di concorsi alcuna norma che preveda l’obbligo di modificare i componenti di una commissione, anche quando il loro giudizio sia stato annullato in sede giurisdizionale.
Nel caso in esame, la richiesta di convocare una commissione diversa da quella originaria deriva dalla necessità di evitare ogni sospetto di parzialità nella rinnovazione della prova orale.
Sulla questione, la giurisprudenza risulta oscillante: secondo una posizione non sussiste alcun obbligo di modifica, poiché non può dubitarsi della correttezza dell’operato di una commissione, ancorché essa venga convocata (o meglio riconvocata) a seguito di annullamento delle procedure concorsuali per iniziativa di uno dei concorrenti (da ultimo Cons. Stato, VI, 11.03.2015 n. 1248). L’opposta tesi invero trova fondamento in un dato di comune esperienza, secondo il quale sarebbe quasi inevitabile un pregiudizio da parte della commissione il cui operato sia stato annullato per intervento di uno dei partecipanti alla precedente procedura concorsuale (in tal senso Tar Veneto n. 62 del 2004, ha rilevato come: “…sembra invero conforme a ragionevolezza e comune esperienza ritenere che la serenità di una commissione esaminatrice sia oggettivamente compromessa, nel momento in cui è obbligata a rinnovare la propria attività – con evidente dispendio di tempo ed energie – dopo che sia stata accertata l’irregolarità del suo precedente operato su impulso di taluno dei concorrenti.
Ora, è evidente che, tanto più nella fase orale di una procedura concorsuale, è poi pressoché impossibile ai candidati dimostrare tale prevenzione e ciò potrebbe inopportunamente scoraggiare, di fatto, la richiesta al giudice di tutela per interessi strumentali lesi dall’azione dell’Amministrazione nel corso della procedura concorsuale, ove mancasse la reale possibilità di soddisfare l’interesse sostanziale a quelli sotteso.
Pertanto, ad evitare il semplice sospetto che la commissione non operi con adeguata serenità – omissis – appare conforme ai principi d’imparzialità e buona amministrazione che la nuova valutazione sia svolta da una commissione diversamente composta.”; anche recentemente ha sostenuto l’opportunità della nomina di una nuova commissione T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 22/06/2012, n. 656).
Il Collegio ritiene di aderire al primo orientamento, per le ragioni di seguito esposte.
Come detto, non esiste nell’ordinamento una norma che preveda un obbligo in via generale per l’amministrazione di rinnovare la commissione d’esame.
L’assenza di una norma specifica che prevede l’incompatibilità, in caso di rinnovazione delle procedure concorsuali, non consente di desumere la disciplina direttamente dall’articolo 97 della Costituzione, il quale richiederebbe almeno la mediazione di una disciplina di settore.
Tra l’altro, nessun obbligo in tal senso può essere dedotto dalla sentenza che ha annullato la procedura selettiva, in assenza di una precisa statuizione in tal senso nella suddetta sentenza.
Se si può convenire sull’opportunità che l’amministrazione – oltre ad essere imparziale – debba altresì apparire tale soprattutto verso i partecipanti ad una selezione, però si deve sottolineare che si tratta di una semplice opportunità, ovvero di una scelta discrezionale, non già di un obbligo cogente tale da inficiare la legittimità della scelta opposta di utilizzare la medesima commissione d’esame.
Ha osservato il Tar Veneto, che “ se nell’ordinamento si trovano tutta una serie di norme, come quelle relative all’obbligo di astensione dei giudici in determinate circostanze o per effetto di rapporti di parentela con i soggetti parti in un processo, le quali trovano fondamento non già nel dubbio sull’imparzialità dei giudici stessi (i quali notoriamente godono della stessa reputazione della moglie di [#OMISSIS#]), ma nella necessità che all’esterno tale imparzialità appaia al di sopra di ogni sospetto, si tratta pur sempre di una scelta legislativa di regolare una situazione specifica particolarmente delicata dal punto di vista sociale” (n. 2632/2004).
Né può essere invocato l’art 51 c.p.c., che prevede ipotesi di astensione dettate da specifiche e palesi ragioni di incompatibilità, che nel caso in esame non si ravvisano.
Infatti la commissione non ha alcun “interesse in causa”, dal momento che anche la prospettata azione di responsabilità vede come soggetto passivo l’Amministrazione e la commissione, che è organo interno, temporaneo e straordinario dell’amministrazione e, come tale, è sprovvisto di legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la propria attività, che è unicamente imputabile all’ente cui la stessa fa capo.
Né si configura un interesse a confermare la precedente decisione: i commissari sono chiamati ad effettuare una valutazione applicando criteri prestabiliti, anche alla luce dell’indicazione puntuale che deriva dalla decisione giurisdizionale.
In questi termini, l’operato della commissione non poteva che essere caratterizzato da maggior obiettività e trasparenza.
Infatti la nuova commissione si è limitata a “stralciare” quel criterio introdotto illegittimamente e ha effettuato la valutazione dei candidati, che, come detto, non è stata censurata, sotto alcun profilo, circostanza che non può non essere letta come indice di una corretta valutazione da parte della commissione stessa.
III) Il ricorso va quindi respinto.
La particolarità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/06/2018