TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2018, n. 6126

Abilitazione scientifica nazionale-Carenza e contraddittorietà della motivazione

Data Documento: 2018-06-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diniego all’Abilitazione Scientifica Nazionale appare viziato, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione, qualora risulti che la candidata risulta abbia ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.6 degli stessi presi in considerazione. Sarebbe stata pertanto necessaria una motivazione particolarmente rigorosa per pervenire ad una conclusione di inidoneità all’abilitazione, con evidenziazione di circostanziate e qualificate ragioni.
Di contro il giudizio collegiale appare sprovvisto di un adeguato e coerente grado di sintesi, siccome preceduto da ben due giudizi individuali di idoneità, con alcuni apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni contenuti anche nei restanti giudizi individuali (tra le altre, TAR Lazio, III, n.9904 del 2016).

Contenuto sentenza

N. 06126/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2018, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tescione, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Biscontini, non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti M. [#OMISSIS#] e S. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tescione, Ricercatrice di diritto privato presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/A1 “diritto privato”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione del D.M. n.120 del 2016, del D.M. n.602 del 2016, del D.D. n.1532 del 2016, dell’art.5, comma 5 del Bando, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.97 Cost. nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta e irrazionalità.
La ricorrente in particolare ha sostenuto che erano scarsamente motivati i giudizi resi sulla qualità delle proprie pubblicazioni scientifiche, a fronte delle ottime valutazioni ricevute in sede di vqr (valutazione della qualità della ricerca dell’Ateneo), della spaccatura registratasi sul punto all’interno della Commissione, con due commissari su cinque favorevoli all’abilitazione, degli apprezzamenti positivi su dette pubblicazioni presenti anche nei tre giudizi negativi.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 7 marzo 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione, come censurato nel gravame.
E invero la ricorrente risulta aver ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.6 degli stessi presi in considerazione (cfr. all.2 al ricorso).
Occorreva pertanto una motivazione particolarmente rigorosa per pervenire ad una conclusione di inidoneità all’abilitazione, con evidenziazione di circostanziate e qualificate ragioni.
Di contro il giudizio collegiale appare sprovvisto di un adeguato e coerente grado di sintesi, siccome preceduto da ben due giudizi individuali ([#OMISSIS#], [#OMISSIS#]) di idoneità, con alcuni apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni contenuti anche nei restanti giudizi individuali (cfr. ancora all.2 al ricorso e, tra le altre, TAR Lazio, III, n.9904 del 2016).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1106/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 01/06/2018