TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 179

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale-Funzionario amministrativo- Commissione giudicatrice-Fissazione criteri valutazione prove

Data Documento: 2014-02-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Non costituisce motivo di illegittimità del bando e della procedura concorsuale in questione la circostanza che il bando non contenga i criteri e i parametri a cui la commissione debba attenersi nel giudicare e valutare gli elaborati dei candidati, con riferimento alle prove scritta e teorico pratica. Infatti, ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, la commissione di concorso nella prima seduta o comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati, stabilisce i predetti criteri per la valutazione delle prove del concorso, per cui deve ritenersi che la fissazione dei criteri per la valutazione delle prove del concorso può essere operata dalla commissione di concorso, anche qualora il bando non stabilisca specifichi tali criteri.

Contenuto sentenza

N. 00179/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2013, proposto da: 
Carboni [#OMISSIS#], Grandesso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Norfo, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari N.17; 
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, Università degli Studi di Cagliari – Direzione Personale – Settore Concorsi Tecnici, Amministrativi ed Assimilati, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;
per l’annullamento
– del provvedimento D.D.G. n. 111 del 06.05.2013 di approvazione degli atti della procedura di espletamento del concorso, a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 06.05.2013;
– dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice in data 06.03.2013, in data 07.03.2013, in data 19.03.2013, in data 26.03.2013, in data 23.04.2013 rispettivamente i verbali dalla terza seduta alla settima, 230, compresa la Relazione finale del 23.04.2013;
– in via subordinata e solo ove occorra, del bando relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale – funzionario amministrativo – comunicazione e web – cod. sel. D/WEB”, indetto dall’Università degli Studi di Cagliari, Direzione per il Personale – Settore Concorsi Tecnici, Amm.vi e Assimilati con D. D.G. n. 359 del14.09.2012;
– in via subordinata ed ove occorra dei verbali della prima e seconda seduta della Commissione rispettivamente in data 07.01.2013 e 31.01.2013.
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/ o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari – Direzione Personale – Settore Concorsi Tecnici, Amministrativi ed Assimilati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame i ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
I ricorrenti sono tutti candidati che hanno partecipato al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale – funzionario amministrativo – comunicazione e web – cod. sel. D/WEB”, indetto dall’Università degli Studi di Cagliari, Direzione per il Personale – Settore Concorsi Tecnici, Amm.vi e Assimilati con D. D.G. n. 359 del14.09.2012.
Essendo stato infine adottato il provvedimento a firma del Direttore Generale D.D.G. n. 111 del 06.05.2013 di approvazione degli atti della procedura di espletamento del concorso, col quale il concorso viene dichiarato deserto per mancanza di candidati idonei, i ricorrenti hanno quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento del provvedimento D.D.G. n. 111 del 06.05.2013 di approvazione degli atti della procedura di espletamento del concorso, a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 06.05.2013; dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice in data 06.03.2013, in data 07.03.2013, in data 19.03.2013, in data 26.03.2013, in data 23.04.2013 rispettivamente i verbali dalla terza seduta alla settima, 230, compresa la Relazione finale del 23.04.2013; in via subordinata e solo ove occorra del bando relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale – funzionario amministrativo – comunicazione e web – cod. sel. D/WEB”, indetto dall’Università degli Studi di Cagliari, Direzione per il Personale – Settore Concorsi Tecnici, Amm.vi e Assimilati con D. D.G. n. 359 del14.09.2012; in via subordinata ed ove occorra dei verbali della prima e seconda seduta della Commissione rispettivamente in data 07.01.2013 e 31.01.2013; di tutti gli atti presupposti, connessi e/ o consequenziali.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2014, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del provvedimento D.D.G. n. 111 del 06.05.2013 di approvazione degli atti della procedura di espletamento del concorso, a firma del Direttore Generale, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 06.05.2013; dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice in data 06.03.2013, in data 07.03.2013, in data 19.03.2013, in data 26.03.2013, in data 23.04.2013 rispettivamente i verbali dalla terza seduta alla settima, 230, compresa la Relazione finale del 23.04.2013; in via subordinata e solo ove occorra del bando relativo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale – funzionario amministrativo – comunicazione e web – cod. sel. D/WEB”, indetto dall’Università degli Studi di Cagliari, Direzione per il Personale – Settore Concorsi Tecnici, Amm.vi e Assimilati con D. D.G. n. 359 del14.09.2012; in via subordinata ed ove occorra dei verbali della prima e seconda seduta della Commissione rispettivamente in data 07.01.2013 e 31.01.2013; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, dovendosi ritenere la sostanziale identità delle posizioni e situazioni dei ricorrenti.
Deve altresì ritenersi sussistente l’interesse dei ricorrenti alla decisione nel merito del ricorso alla luce delle censure prospettate, secondo cui sarebbe stato omessa, nel caso di specie, la previa fissazione dei criteri e parametri per la valutazione della prova scritta e della prova teorico pratica.
Qualora la censura risultasse fondata, considerato che, ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. n. 487/1994, la commissione di concorso nella prima seduta o comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati, stabilisce i predetti criteri per la valutazione delle prove del concorso, sussisterebbe la possibilità dell’annullamento parziale degli atti del concorso limitatamente alle prove scritta e teorico pratica e, conseguentemente, di fare salve, come richiesto in via principale dai ricorrenti, le prove preselettive superate dai medesimi.
Passando al merito del gravame, risultano infondate le censure di cui al punto A) del ricorso.
Non costituisce motivo di illegittimità del bando e della procedura concorsuale in questione la circostanza che il bando non contenga i criteri e i parametri a cui la commissione debba attenersi nel giudicare e valutare gli elaborati dei candidati, con riferimento alle prove scritta e teorico pratica.
Come già sopra evidenziato, ai sensi dell’articolo 12 del d.p.r. n. 487/1994, la commissione di concorso nella prima seduta o comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati, stabilisce i predetti criteri per la valutazione delle prove del concorso, per cui deve ritenersi evidente che la fissazione dei criteri per la valutazione delle prove del concorso può essere operata dalla commissione di concorso, anche qualora il bando non stabilisca e specifichi tali criteri.
Tale possibilità è, del resto, ammessa dai ricorrenti medesimi in ricorso allorché affermano che “Laddove ciò invece fosse avvenuto quanto meno si sarebbe potuta sanare tale mancanza”.
Risulta invece infondato l’assunto dei ricorrenti secondo cui “neppure la Commissione ha avuto cura di stabilire, nella sua prima seduta ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, o comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati, i criteri di valutazione degli stessi”.
Si osserva infatti che nella parte finale del “verbale della prima seduta (seduta preliminare) del 7 gennaio 2013, la commissione di concorso specifica espressamente che “La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema ed avrà la durata massima di 2 ore e 30 minuti. Nella valutazione si terrà conto delle capacità espositive del candidato, della coerenza interna dell’elaborato, e della coerenza logica delle proposte ricostruttive presentate dal candidato, considerando, inoltre, richiami a background teorici a supporto delle argomentazioni sviluppate”.
Relativamente a tale prima prova scritta, risulta conseguentemente infondata la censura in esame, dovendosi prendere atto che legittimamente e correttamente la commissione di concorso, nella sua prima seduta, ha proceduto a stabilire espressamente, nonché in maniera chiara e sufficiente i criteri per la valutazione della prima prova scritta.
Analoghe considerazioni devono essere svolte anche avuto riguardo alla seconda prova, posto che, sempre nel predetto verbale della prima seduta, la commissione di concorso ha stabilito che “La seconda prova, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella risoluzione di un caso attinente al profilo richiesto, mirata a verificare l’attitudine all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti le specifiche funzioni da svolgere, ed avrà la durata massima di 2 ore e 30 minuti. La prova sarà svolta con l’ausilio di strumenti informatici e l’utilizzo degli applicativi del pacchetto MS OFFICE, ed avrà valore di accertamento anche relativamente alla capacità di utilizzo di questi ultimi”.
Ciò stante, e considerato che, ai sensi del bando, la valutazione della seconda prova a contenuto teorico-pratico deve avvenire mediante l’attribuzione di un punteggio fino a punti 20/100, deve ritenersi evidente che l’attribuzione del punteggio in questione deve avvenire alla luce del criterio sopra indicato attinente alla verifica dell’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione dei problemi inerenti le specifiche funzioni da svolgere, oggetto del caso concreto sottoposto ai candidati medesimi per la relativa risoluzione, nonché all’ulteriore criterio, sempre sopra indicato, attinente all’accertamento della capacità del candidato di utilizzare strumenti informatici specificatamente indicati e individuati dalla commissione di concorso, in rigoroso rispetto – tra l’altro – di quanto espressamente stabilito al riguardo nello stesso bando di concorso, che contiene pertanto già esso stesso i criteri per la valutazione della seconda prova teorico-pratica.
Conclusivamente, deve ritenersi che, nel caso di specie, siano stati sufficientemente e adeguatamente stabiliti e prefissati i necessari criteri per la valutazione delle prove del concorso, sia nel bando (relativamente alla seconda prova teorico pratica), sia dalla commissione di concorso nella sua prima seduta (relativamente ad entrambe le prove in questione).
Ciò precisato, risultano conseguentemente infondate le ulteriori censure di cui al punto II del ricorso, dovendosi ritenere, in conformità alle prevalente giurisprudenza in materia, la legittimità della valutazione delle prove del concorso mediante l’assegnazione di un punteggio in forma numerica, senza la necessità di ulteriori motivazioni, qualora siano stati debitamente prefissati i criteri di valutazione delle prove, come deve ritenersi essere avvenuto nel caso di specie alla luce di quanto sopra evidenziato.
In parte inammissibili e in parte infondate risultano le censure di cui al punto B) del ricorso.
Inammissibili risultano tali censure nella parte in cui contestano le valutazioni discrezionali della commissione di concorso nella valutazione delle prove scritta e teorico pratica in questione, dovendosi ritenere insussistente, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la manifesta illogicità e irrazionalità delle valutazioni operate dalla commissione e delle conseguenti decisioni assunte dalla medesima, uniche circostanze che consentirebbero al giudice amministrativo di sindacare le predette valutazioni e decisioni della commissione.
Giuridicamente irrilevante risulta, in particolare, la circostanza che gran parte dei candidati “vantano curricula ed esperienza professionali integralmente riferibili al profilo messo a concorso”.
Deve altresì ritenersi l’inammissibilità delle ulteriori censure concernenti l’omessa indicazione degli “obiettivi organizzativi” dell’Università di Cagliari; la valutazione del termine “ricerca” presente nel titolo della prima prova scritta; il tempo concesso per lo svolgimento di tale prova; la richiesta di stesura dell’elaborato a mano; il divieto di utilizzo del vocabolario della lingua italiana (relativamente al quale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il bando stabiliva che la semplice “facoltà” per la commissione di autorizzarne l’uso); tutti aspetti attinenti palesemente al merito delle scelte e valutazioni della commissione del concorso, che non presentano connotati tali da assurgere, a giudizio del collegio, a motivo di manifesta illogicità e irrazionalità delle scelte e valutazioni medesime.
Identiche considerazioni devono essere svolte anche avuto riguardo agli ulteriori profili di asserita incongruità, concernenti la seconda prova teorico pratica (esiguità del tempo concesso, ritenuta mancanza di informazioni e assenza di software adatto, asserita mancata specificazione degli obiettivi da perseguire, ritenuta aderenza degli elaborati dei ricorrenti alle linee guida predisposte dal Ministero della Funzione Pubblica per i siti web, mancanza di connessione ad Internet, ritenuta “scomodità” della consultazione di un documento in PDF e contemporanea stesura dell’elaborato, ritenuta confusione del titolo, oscurità del concetto di “archivio digitale di ateneo”, omessa dotazione di un vocabolario di inglese, qualità di “esperto della materia” del dott. [#OMISSIS#] e degli altri ricorrenti), dovendosi ribadire che anche i predetti rilievi non costituiscono, a giudizio del collegio, motivo di manifesta illogicità e irrazionalità delle valutazioni operate dalla commissione e delle conseguenti decisioni assunte dalla medesima, uniche circostanze che consentirebbero al giudice amministrativo di sindacare le predette valutazioni e decisioni della commissione
Ciò stante, essendo state disattese, per come sopra evidenziato, tutte le censure mosse dai ricorrenti relativamente alla prima prova scritta e alla seconda prova teorico-pratica, il collegio è esonerato dall’esame delle ulteriori censure di cui al punto C) del ricorso concernenti l’attività di attribuzione dei titoli, posto che il mancato conseguimento da parte di tutti i candidati partecipanti al concorso in questione, compresi gli odierni ricorrenti, del punteggio minimo di 14/20 in entrambe le predette prove scritta e teorico pratica, legittima in ogni caso e a prescindere dalla valutazione dei titoli, l’impugnata determinazione finale dell’amministrazione che dichiara deserto il concorso per mancanza di candidati idonei, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del bando in ordine alla necessità di riportare un punteggio “minimo di 14/20 sia nella prova scritta che in quella teorico pratica”.
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dei ricorrenti, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
In considerazione della particolarità delle questioni controverse, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del 29 gennaio 2014 e 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)