TAR Puglia, Bari, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 827

Data Documento: 2018-06-07
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00827/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Tarallo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q.Sella, 36; 
contro
Universita’ degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Bianca [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bari, piazza Umberto n.1-Avv.Universita’; 
per l’annullamento, previa sospensiva,
-delle determinazioni della Commissione Trasferimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari di cui ai verbali 19.10.2012 e 12.12.2012 che hanno ritenuto non ammissibile la domanda di trasferimento della ricorrente;
-del provvedimento del Rettore, ove mai esistente, che ha respinto la domanda della ricorrente di trasferimento al II anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari dall’Università “Vasile Goldis” di Arad, Romania, nonchè del successivo provvedimento rettorale, ove esistente, che ha confermato il rigetto dell’istanza, respingendo la richiesta di riesame della ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati;
nonchè per l’accertamento dell’obbligo dell’Università degli Studi di Bari di provvedere sull’istanza della ricorrente con condanna dell’Amministrazione ad adottare il provvedimento espresso e motivato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente impugna le determinazioni della Commissione Trasferimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari di cui ai verbali 19.10.2012 e 12.12.2012 (ed i successivi atti rettorali, ove esistenti) che hanno ritenuto non ammissibile la sua domanda di trasferimento dall’Università “Vasile Goldis” di Arad.
Delibato il ricorso in fase cautelare, la Sezione, con ordinanza n. 590/2013, ha accolto la domanda di tutela interinale, ritenendo “che, nella fattispecie, non si tratta di presentazione tardiva di un documento richiesto a pena di inammissibilità bensì di “regolarizzazione” postuma di errore materiale presente nel documento tempestivamente esibito dal quale, invero, non risultava il superamento dell’esame convalidabile di “Biofisica e Fisica medica” sostenuto in data 19 giugno 2012 presso l’Università rumena”.
All’esito della fase cautelare, rimasta inappellata l’ordinanza n. 590/2013, l’Università resistente ha provveduto ad iscrivere la ricorrente presso l’ateneo italiano, a seguito di delibera della Commissione Trasferimenti e del Consiglio di facoltà/Scuola di Medicina del 27.11.2013, che hanno ritenuto ammissibile la istanza presentata dalla candidata (nota dell’Università, Segreteria Studenti, del 12.12.2013).
La ricorrente risulta tutt’ora iscritta, come hanno documentalmente attestato entrambe le parti, ed ha superato vari esami.
All’udienza del 23.5.2018, la causa è stata tratta in decisione.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, così come richiesto dalla difesa di parte ricorrente che ha dedotto, con memoria rimasta priva di replica, che il sopravvenuto provvedimento di iscrizione ed il previo nulla osta sono stati emessi sulla base di autonome determinazioni, non meramente esecutive dell’ordinanza cautelare, adottate in sede di riesame dell’istanza della ricorrente, a seguito del predetto provvedimento giurisdizionale.
D’altro canto, nessuna specifica contestazione è stata mossa sul punto dall’Università costituita, sicchè, può agevolmente predicarsi il carattere non meramente esecutivo del dictum cautelare del successivo nulla osta al trasferimento, con conseguente accoglimento della richiesta di parte ricorrente.
Le spese, in ragione della novità della questione all’epoca esaminata, derogano alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Primo Referendario

Pubblicato il 07/06/2018