La modalità di valutazione di tipo comparativo deve ritenersi coerente con la finalità della procedura stessa, che in presenza di più candidati richiede inevitabilmente un raffronto della personalità scientifica degli stessi, fondato sulla puntuale valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Rispetto a ciascun candidato quindi “va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario” (Cfr. Cons. Stato, VI, 05.06.2017, n. 2684). In mancanza di tale fase di comparazione, il giudizio singolo risulta inevitabilmente scollegato dai necessari parametri valutativi e, pertanto, illogico. In particolare, emerge in modo evidente dalla lettura del verbale che la comparazione svolta dalla commissione è stata solo apparente. Infatti, in tale documento sono stati semplicemente confrontati i singoli giudizi sintetici (ottimo ed eccellente) riportati da ciascun candidato per le singole voci da valutare (ricerca, didattica, curriculum vitae e pubblicazioni), formulati sulla base di giudizi individuali, a loro volta, indeterminati e generici.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 22 giugno 2018, n. 674
Chiamata docenti II fascia-Procedura di valutazione comparativa-Generico giudizio commissione di valutazione
N. 00674/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rettore dell’Università degli Studi di Padova e Commissione Esaminatrice Procedura Valutativa n. 2016pa242 non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della procedura valutativa n. 2016pa242 per la chiamata di 2 posti di professore di seconda fascia al Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo [#OMISSIS#]” indetta con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Padova rep. n.2513/2016 in data 14.10.2016;
– di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti e, tra questi, in particolare, del decreto del Rettore n.3108/2016 dell’14.12.2016 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra, del decreto del Rettore n.825/2017 del 15.03.2017 di approvazione degli atti della procedura impugnata.
– nonché dei conseguenti provvedimenti di chiamata richiesti dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dei vincitori della procedura valutativa e del provvedimento definitivo di chiamata del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova.
– nonché, se e in quanto necessario, dell’art. 13 comma 2° del decreto rettorale rep. n.2585/2016 del 25.10.2016, nella parte in cui consentisse la riduzione del numero dei commissari da 5 a 3 per le procedure già in itinere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università degli Studi di Padova, con decreto del Rettore rep. n.2513/2016, prot. n.326880, in data 14.10.2016, indiceva la procedura valutativa n.2016PA242 per la chiamata di 25 posti di professore di seconda fascia, di cui 2 posti per il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo [#OMISSIS#]”, per settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei pianeti (profilo SSD FIS/05- Astronomia e Astrofisica), ai sensi dell’art.24, comma 6 della legge n.240/2010.
2. Il Rettore, con proprio decreto rep. n.3108/2016 – prot. 395118 del 14.12.2016, nominava la commissione giudicatrice, composta di tre professori.
3. La commissione iniziava quindi le operazioni concorsuali il giorno 18.02.2017, dettando gli specifici criteri di valutazione che sarebbero stati utilizzati nelle successive fasi (cfr. verbale n. 1).
4. Svolte le operazioni preliminari di valutazione di ammissibilità delle domande dei candidati, la commissione ammetteva alla procedura tre concorrenti – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], D’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – e dichiarava altresì l’insussistenza di situazioni di incompatibilità dei singoli commissari in relazione alla procedura da svolgersi.
5. In data 03.03.2017 veniva avviata la valutazione delle pubblicazioni dei candidati e, preliminarmente, il commissario prof. [#OMISSIS#] Rafanelli dichiarava di avere in comune con il candidato D’[#OMISSIS#] due pubblicazioni. Analoga dichiarazione veniva fatta dal commissario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per una pubblicazione.
6. La commissione, rilevato che i singoli contributi scientifici del sig. D’[#OMISSIS#] erano “enucleabili e distinguibili”, stabiliva di ammettere alla valutazione anche le suddette tre pubblicazioni.
7. Nella medesima seduta, la commissione procedeva quindi all’esame delle quattro voci che dovevano formare oggetto di valutazione per ciascun candidato: pubblicazioni scientifiche, curriculumvitae, attività didattica e attività di ricerca. Per ciascun candidato venivano pertanto formulati una valutazione ed un giudizio finale sintetico, con riferimento ad ognuna delle suddette voci. Tali valutazioni e giudizi individuali erano riportati in apposito allegato (cfr. all. C al verbale n. 3).
8. Svolta la valutazione sui singoli candidati, la commissione procedeva quindi a raffrontare i giudizi sintetici ottenuti da ciascuno di essi per i quattro ambiti di attività e, in base a tale raffronto, individuava quali vincitori della procedura valutativa i candidati D’[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] (cfr. allegato D al verbale n.3).
9. La commissione, in particolare, formulava la propria valutazione finale complessiva, affermando che “Sulla base di quanto esposto, in termini comparativi [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sono stati individuati all’unanimità quale candidati vincitori della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni: Il candidato [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] ha un giudizio eccellente sul curriculum, attività didattica e di ricerca ed un giudizio ottimo sulle pubblicazioni; il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha un giudizio eccellente su pubblicazioni, curriculum, attività di ricerca, ed un giudizio ottimo sull’attività didattica.”
10. Gli atti della procedura venivano infine approvati con decreto rettorale rep. 825/2017 del 15.03.2017 e il Dipartimento di Fisica e Astronomia proponeva agli organi competenti dell’Università (Rettore e Consiglio di Amministrazione) di procedere alla chiamata dei suddetti ricercatori in qualità di professori di seconda fascia per le classi di concorso e settore scientifico disciplinare per il quale erano stati valutati.
11. La ricorrente, avuta conoscenza dell’esito della procedura e dell’approvazione degli atti, in data 06.04.2017, presentava istanza di ostensione ex L.241/90, richiedendo copia degli atti della procedura, che gli venivano messi a disposizione dall’Amministrazione con nota del 18.04.2017.
12. Ottenuto accesso agli atti, la sig.ra [#OMISSIS#] presentava ricorso denunciando l’illegittimità della procedura, con otto distinti motivi di impugnazione.
13. In estrema sintesi:
– Con il primo motivo di ricorso si lamentava la violazione dell’art. 7, comma 1 del bando, nonché l’illegittimità e/o l’erronea applicazione e interpretazione dell’art. 13, comma 2 del regolamento di Ateneo approvato con decreto rettorale n. 2585/2016, contenente la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; in particolare, la ricorrente denunciava l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, per essere stati nominati – in applicazione del nuovo regolamento adottato ed entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando – solo tre commissari anziché cinque, come inizialmente previsto dall’art. 7 del bando medesimo.
– Con il secondo motivo si denunciava, inoltre, la violazione dell’art. 97 della Costituzione e il vizio di eccesso di potere, evidenziando la mancanza di imparzialità della commissione medesima per avere sottoposto a valutazione tre opere del candidato D’[#OMISSIS#] rispetto alle quali due commissari risultavano coautori.
– Con i motivi da tre a sette, prospettando il vizio di eccesso di potere – sotto svariati profili – si denunciava altresì l’illegittimità dell’attività valutativa svolta dalla commissione, con riferimento a tre settori dell’attività scientifica posta in essere dalla ricorrente nel corso degli anni (ricerca, didattica e curriculum vitae).
– Infine, con ottavo ed ultimo motivo veniva rilevata la violazione dell’art.3 L. n.241/1990 per omessa o incongrua o carente motivazione per i giudizi individuali e collegiali espressi nei confronti dei candidati e riportati negli allegati C e D del verbale n. 3.
Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Padova, chiedendo di rigettare il ricorso nel merito, siccome infondato.
All’udienza di discussione del 23.05.2018, udite le parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare, deve ritenersi sussistente l’interesse ad agire della ricorrente, posto che – per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – i soggetti che hanno partecipato legittimamente ad una procedura concorsuale, oltre a far valere l’interesse finale al conseguimento del bene della vita, ben possono far valere un interesse strumentale alla riedizione della procedura valutativa nell’ambito della quale abbiano una ragionevole possibilità di ottenere l’utilità richiesta (Cfr. ex multis Cons. Stato, IV, 12.11.2015, n. 5135; Tar Toscana, I, 27.03.2017).
Nel caso di specie, l’eventuale illegittimità della nomina della commissione, l’illegittima modalità di effettuazione delle valutazioni svolte nei confronti dei concorrenti, la carente motivazione delle stesse, ovvero la mancata effettuazione di un’effettiva comparazione tra i giudizi individuali, si ripercuoterebbero inevitabilmente sulla legittimità della procedura valutativa nel suo complesso, rendendo dunque concreto ed attuale l’interesse della ricorrente alla verifica dei profili di censura prospettati nel proprio ricorso. Al riguardo deve quindi ritenersi sussistente una posizione differenziata e qualificata della ricorrente, in quanto ammessa alla procedura valutativa.
2. Entrando nel merito della trattazione del ricorso, valgono le seguenti considerazioni.
3. Con il primo motivo la ricorrente evidenzia che la commissione, a tenore di quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del bando, avrebbe dovuto essere costituita da cinque membri. In realtà, con decreto del Rettore n.3108/2016 del 14.12.2016 vengono nominati solo tre commissari. Ciò avviene in applicazione del nuovo regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, adottato con decreto rettorale n.2585/2016 del 25.10.2016, durante la pendenza della procedura selettiva. Il nuovo regolamento, infatti, all’art. 12, comma 4, ha modificato la disciplina regolamentare previgente richiamata nel bando, di cui al decreto rettorale n.2087/2014 del 28.07.2014, prevedendo che le commissioni per le procedure di chiamata di professori di seconda fascia, ex art. 24, comma 6 della L. 240/2010, siano composte da soli tre membri.
Il Rettore, pertanto, ritenendo che la nomina della commissione dovesse essere intesa quale fase endoprocedimentale non ancora avviata al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, ha dato applicazione a quanto previsto dall’art. 13 dello stesso, “Norme transitorie e Finali”, secondo il quale “Le norme del presente regolamento si applicano alle procedure bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente alle fasi procedurali non ancora espletate.”
La ricorrente, tuttavia, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. Cons. Stato, V, 16.01.2015, n. 66; Id, sez. III, 11 novembre 2014, n.5539), contesta che nel caso delle procedure concorsuali possa trovare applicazione il principio del tempus regit actum, soprattutto quando ci si trova davanti ad un adempimento che incide sul complessivo processo di valutazione. In particolare, la ricorrente ritiene che la riduzione del numero dei commissari da 5 a 3 non costituisca una norma di natura meramente procedimentale e quindi immediatamente applicabile in forza del principio tempus regit actum. Invero, la riduzione del numero dei commissari valutatori, inciderebbe inevitabilmente sui meccanismi e processi di valutazione e sulle garanzie di un migliore e più ponderato giudizio.
3.1 Tale doglianza è infondata.
Il Collegio, innanzi tutto – pur condividendo la richiamata giurisprudenza e pur riconoscendo che la modifica del numero dei commissari possa incidere sull’iter valutativo – ritiene che nel caso di specie il nuovo regolamento abbia trovato legittima applicazione in virtù della norma transitoria di cui all’art. 13, che ha espressamente previsto l’applicazione delle nuove disposizioni alle procedure valutative pendenti.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza sopra richiamata ammette l’applicazione dello ius superveniens alle procedure concorsuali in essere, nei soli casi in cui la normativa nuova lo preveda in modo espresso.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9/2011. Tale pronuncia, riprendendo i principi ormai invalsi nella giurisprudenza amministrativa in tema di ius superveniens in materia di pubblici concorsi, afferma che “mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi «a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse»(Sez. IV, 24 agosto 2009, n. 5032; 6 luglio 2004 n. 5018; Sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909).
E’ così affermato il principio generale della inefficacia delle norme sopravvenute a modificare le procedure concorsuali in svolgimento ma è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento”.
In sostanza, quindi, tale pronuncia da un lato afferma il principio generale dell’inefficacia delle norme sopravvenute nel modificare le procedure concorsuali in corso di svolgimento, ma dall’altro lato prevede la possibilità che tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute che si riferiscano in modo esplicito anche e proprio alle procedure già pendenti. Con riferimento alla procedura valutativa oggetto del presente giudizio, pertanto, deve ritenersi che gli articoli 12 e 13 del nuovo regolamento, letti in combinato disposto tra di loro, abbiano previsto la riduzione del numero dei commissari, non solo in via generale, ma anche con specifico riferimento alle procedure pendenti, tra le quali, in particolare, proprio quella alla quale partecipava la sig.ra [#OMISSIS#].
Per tale ragione, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso prospettato debba essere respinto, siccome infondato.
4. Anche il secondo motivo di censura prospettato nel ricorso deve ritenersi infondato.
Con tale motivo la ricorrente denuncia la presenza di alcuni elementi sintomatici dai quali desumere un difetto di imparzialità di giudizio da parte dei commissari.
Segnatamente, si rappresenta che – avendo due commissari rilevato di essere coautori in tre distinte opere assieme al candidato sig. D’[#OMISSIS#] – le stesse sarebbero state comunque oggetto di valutazione, in quanto ritenute dalla commissione, del tutto apoditticamente, “enucleabili e distinguibili”.Circa tali caratteristiche la commissione non avrebbe in realtà fornito alcun concreta spiegazione.
Tale circostanza viene pertanto evidenziata dalla ricorrente per contestare l’effettiva imparzialità dei commissari nella valutazione dei candidati, posto che almeno due di essi avrebbero avuto un coinvolgimento personale nell’attività scientifica del sig. D’[#OMISSIS#].
4.1 Tale censura non merita accoglimento.
Infatti, i contributi scientifici alle opere del sig. D’[#OMISSIS#] sono stati ritenuti dalla commissione “enucleabili e distinguibili” rispetto al contributo dei commissari stessi, in base al criterio generale espressamente indicato e predeterminato nel verbale n. 1 che recita “Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: la Commissione considererà la coerenza dei lavori con il resto dell’attività scientifica del candidato, incluse le presentazioni a conferenze in qualità di relatore, ed eventuali dichiarazioni presentate dal candidato”. Il contributo del candidato, pertanto, è stato individuato dalla commissione sulla base delle competenze e dei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, in applicazione di parametri di valutazione predeterminati dalla commissione nel verbale n. 1.
Peraltro, la suddetta situazione di coautorialità è stata ravvisata solo per tre pubblicazioni, su un numero complessivo di 97 indicate dal candidato nel suo curriculum vitae. Questo dato numerico così esiguo incide necessariamente anche sotto il profilo della imparzialità dei commissari, in relazione ai quali non è ravvisabile un collegamento ed un coinvolgimento forte e significativo nei confronti del candidato D’[#OMISSIS#]. Del resto non può certo trascurarsi quella consolidata giurisprudenza in base alla quale è ravvisabile una situazione di incompatibilità solo nel caso in cui tra commissari e candidato vi siano rapporti personali o professionali di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali. “Perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, reputandosi a tal fine rilevante e decisiva (solo) la circostanza che il rapporto tra un commissario e un candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente-allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico” (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 30.07.2013, n. 4015).
In conclusione, non può dirsi provata l’asserita parzialità della commissione e la relativa censura deve essere respinta.
5. Gli ulteriori motivi di ricorso, dal terzo all’ottavo, possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione tematica delle questioni sottostanti alle censure mosse dalla ricorrente.
Tali motivi devono ritenersi fondati.
5.1 E’ opportuno premettere che, attraverso le richiamate doglianze la ricorrente intende dimostrare che l’intera attività valutativa svolta dalla commissione, con riferimento a ciascun singolo aspetto dell’attività scientifica dei candidati preso in esame (ricerca, didattica e curriculum vitae), è affetta dal vizio di eccesso di potere, sotto vari profili, o di violazione di legge.
In particolare:
– Con il terzo motivo, prospettando il vizio di eccesso di potere e la violazione dei parametri valutativi ricavabili dal Decreto Ministeriale del MIUR n. 2488/2015, si denuncia che – in fase di valutazione dell’attività di ricerca realizzata dai candidati – la commissione avrebbe riconosciuto e valorizzato il presunto ruolo di guida svolto dalla sig.ra [#OMISSIS#] in vari progetti di ricerca, anche se la stessa non vi aveva ricoperto il ruolo formale di “principal investigator”, così come descritto dal Decreto Ministeriale MIUR n. 2488/2015. Ciò avrebbe quindi determinato una disparità di trattamento nei confronti della ricorrente, che in molte attività di ricerca, invece, ha ricoperto proprio tale ruolo.
Con riferimento alla prospettata doglianza, è utile precisare che il richiamato Decreto è stato adottato dal Ministero in occasione del bando PRIN 2015 e contiene alcune regole, criteri di valutazione, nozioni generali dettati con riferimento ai PRIN (progetti di ricerca di rilevanza nazionale). In tale decreto, in particolare, viene precisato cosa deve intendersi per “principal investigator”, ovvero in quali casi si può dire che il soggetto ricopre un ruolo di coordinatore scientifico. In particolare, si afferma che deve intendersi “per coordinatore scientifico (o “principal investigator” – PI), un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto”.
Alla luce di tale disposizione, pertanto, la ricorrente afferma che la commissione avrebbe dovuto valutare solo i ruoli di guida e coordinamento rispondenti alla suddetta figura del “principal investigator”, o comunque differenziare la valutazione per le situazioni diverse non rientranti in tale definizione. Al contrario, secondo parte ricorrente, la commissione, con specifico riferimento al riconoscimento del ruolo di coordinamento e guida svolto dalle due candidate, ha valutato in modo uguale situazioni differenti. Per questa ragione, il giudizio di ottimo riportato dalla sig.ra [#OMISSIS#], se raffrontato con il giudizio di eccellente riportato dalla [#OMISSIS#] per le attività di ricerca, deve ritenersi viziato sotto il profilo della disparità di trattamento.
Nell’ambito di questo stesso motivo di ricorso, inoltre, viene denunciata la mancata valutazione del ruolo di guida come “principal investigator” svolto dalla ricorrente nell’ambito del Progetto Missione Spaziale denominata “Rosetta”, ritenuto di particolare rilevanza. La ricorrente evidenzia come, dai giudizi espressi dalla commissione, non sia dato comprendere le ragioni per le quali tale esperienza non è stata valorizzata, né quale tipo di raffronto sia stato effettuato con le esperienze degli altri candidati.
– Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta ancora – in modo più specifico – la mancata valutazione dell’attività svolta nell’ambito della Missione “Rosetta”, sia con riferimento alla propria attività di ricerca, sia con riferimento alla complessiva valutazione del suo curriculum vitae. Sotto tale profilo il processo valutativo della commissione sarebbe viziato per eccesso di potere dovuto alla mancata valutazione di elementi istruttori.
– Con il quinto motivo viene denunciata l’illegittimità del processo valutativo compiuto dalla commissione in relazione alle attività di osservazione spaziale svolte dalla ricorrente nell’ambito di progetti osservativi: in particolare, si mette in luce la mancanza, nel giudizio formulato dalla commissione, di puntuali elementi di riscontro, rispetto a quanto chiaramente indicato nel curriculum vitae della ricorrente. L’assenza di riferimenti oggettivi e di qualsiasi elemento motivazionale, non consentirebbe di comprendere il rilievo effettivo attribuito alle singole esperienze dichiarate e di verificare quindi la logicità e ragionevolezza della valutazione formulata. In particolare, la ricorrente evidenzia come nel giudizio individuale espresso nei suoi confronti mancherebbero riscontri oggettivi idonei a sminuire il valore delle attività di osservazione svolte; nel giudizio comparativo mancherebbe, ancor più, una motivazione che – in termini di reale raffronto rispetto alla sig.ra [#OMISSIS#] – possa evidenziare la presenza di elementi discriminanti in grado di spiegare il diverso giudizio espresso nei confronti delle due candidate. Non sarebbe quindi possibile comprendere le ragioni della migliore valutazione ottenuta dall’altra candidata e sarebbe configurabile una carenza di imparzialità da parte della commissione.
– Con il sesto motivo, analoghe doglianze vengono mosse per quanto riguarda la valutazione dell’attività didattica svolta dalle due candidate, in relazione alla quale non sarebbe dato comprendere la ragione per cui è stato formulato un giudizio identico (ottimo), nonostante le marcate ed evidenti differenze dei dati che emergono dai rispettivi curricula.
– Con il settimo motivo, ancora, si denuncia l’erronea, omessa o carente motivazione per il giudizio complessivo espresso sul curriculum vitae dei candidati. In particolare, si mette in luce che la commissione avrebbe omesso di valutare svariati elementi presenti nel curriculum vitae della sig.ra [#OMISSIS#], senza tuttavia fornire alcuna spiegazione, con ciò rendendo impossibile, anche in questo caso, ripercorrere le ragioni della valutazione individuale e comparativa formulata per i candidati.
– Infine, con l’ottavo ed ultimo motivo, viene altresì rilevata la violazione dell’art. 3 della L. n.241/1990 per omessa o incongrua o carente motivazione, nonché la violazione dei criteri di valutazione che la commissione stessa si era data in occasione della prima seduta (verbale n. 1) e delle norme regolamentari dell’Ateneo, sia in relazione al giudizio individuale analitico, riportato nell’allegato C al verbale n.3, sia in relazione a quello finale comparativo, riportato nell’allegato D al verbale n.3.
5.2 Così ripercorsi, in sintesi, i motivi di censura prospettati nel ricorso, è necessario svolgere alcune considerazioni preliminari.
La procedura valutativa di cui è causa è disciplinata dall’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 che consente alle Università, nei limiti delle risorse disponibili, di valutare i ricercatori titolari di contratto in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati.
Tale tipologia di procedura si differenzia rispetto alle procedure selettive aperte a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio, previste dall’art. 18, della legge n. 240/2010. Tuttavia ciò non significa che la stessa possa essere rimessa “a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell’intuitus personae), né tantomeno che possa avvenire a mezzo di procedure opache” (Cfr. Cons. Stato, VI, 24.04.2018, n. 2500).Infatti, anche per tali procedure è necessario assicurare il rispetto dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento. Inoltre, il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offre le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito. Da ciò deriva che “ poiché ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale, oltre a dover essere sorretta da motivazioni non irragionevoli, deve preferirsi l’interpretazione secondo cui gli “interni” in possesso dei medesimi requisiti devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizioni di parità” (Cons. Stato, VI, 24.04.2018, n. 2500, cit.).
Sotto tale profilo vengono altresì in rilievo le Raccomandazioni emanate dal MIUR in data 14.05.2018, sulla base delle osservazioni svolte dall’Anac, nelle quali si invitano gli Atenei a far sì che le verbalizzazioni delle attività di valutazione e i giudizi espressi nei confronti dei candidati – nell’ambito delle procedure ex art. 24, comma 6 – siano tali da rendere conto dell’iter logico seguito. Le medesime raccomandazioni, inoltre, sottolineano anche l’importanza di dar luogo a vere e proprie valutazioni comparative tra candidati, al fine di assicurare la correttezza della procedura.
Del resto, con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che è lo stesso regolamento dell’Università di Padova ad aver previsto per queste procedure una valutazione di tipo comparativo.
In conclusione, ritiene il Collegio che, per l’espletamento delle procedure ex art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, debbano essere garantiti i suddetti principi generali.
5.3 Tutto ciò premesso, occorre verificare se l’iter valutativo seguito dalla commissione nella procedura oggetto del presente ricorso sia rispondente ai principi generali sopra richiamati.
5.4 In via del tutto preliminare, il Collegio rileva che le valutazioni individuali e le valutazioni comparative contenute negli allegati C e D del verbale n. 3 non consentono di ricostruire in modo chiaro e lineare le ragioni che hanno condotto la commissione ad esprimere i giudizi finali nei confronti dei singoli candidati. Tali documenti, infatti, riportano affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti oggettivi alle specifiche risultanze istruttorie, e nel loro complesso non contengono un raffronto effettivo tra le posizioni dei candidati, tale da giustificare il diverso peso attribuito a ciascuno di essi per le singole voci oggetto di valutazione.
5.5 Con specifico riferimento alle doglianze prospettate dalla ricorrente con il terzo motivo, per quanto riguarda la valutazione del ruolo di guida svolto dalle candidate, occorre partire da quanto previsto nel bando di selezione e nei verbali della commissione. In tali documenti (cfr. in particolare verbale n. 1) si prevedeva che si dovesse tenere conto del ruolo di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca. In sostanza, il ruolo guida di un progetto non doveva intendersi in senso solo formale, come quello del “principal investigator” o del coordinatore locale. Tuttavia, in fase di valutazione tale ruolo formale non poteva certamente essere trascurato. Dai giudizi espressi nei confronti della ricorrente e della sig.ra [#OMISSIS#] – contenenti diciture generiche e indifferenziate tra di loro – non è dato invece comprendere, in alcun modo, quale peso sia stato in concreto attribuito ai ruoli di coordinamento – oggettivamente differenziati – svolti dalle due candidate, sulla base di quanto riportato nei rispettivi curricula (Cfr. allegato C). Inoltre, l’assenza di riferimenti circostanziati e oggettivi nella valutazione delle candidate, ha reso impossibile anche l’effettuazione di un reale confronto tra le stesse, sotto il profilo ora in esame (Cfr. allegato D). A nulla del resto rilevano le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa dell’Ateneo negli scritti difensivi, posto che la stessa non può sostituire – oggi per allora – le proprie valutazioni a quelle che avrebbe dovuto svolgere la commissione.
5.6 Inoltre, nei giudizi espressi nei confronti dei candidati mancano riferimenti puntuali alle esperienze e alle attività indicate nei curricula. Ad esempio, nel giudizio espresso nei confronti della ricorrente, non compare alcun riferimento all’attività svolta dalla stessa nell’ambito della Missione “Rosetta”. Anche in questo caso, devono ritenersi assolutamente irrilevanti le spiegazioni fornite oggi dalla difesa dell’Ateneo per giustificare lo scarso rilievo attribuibile alla Missione “Rosetta”. Infatti, quelle stesse spiegazioni dovevano emergere dai verbali e dai giudizi espressi dalla commissione, nei quali invece non vi è traccia alcuna delle ragioni oggettive che avrebbero indotto la stessa a non ritenere rilevante tale esperienza, né in riferimento al ruolo di “principal investigator” svolto dalla ricorrente, né all’attività di ricerca e in generale al curriculum della stessa.
5.7 Analoghe considerazioni valgono in riferimento alle attività di osservazione spaziale poste in essere nel corso degli anni dalla ricorrente, che nel relativo giudizio vengono richiamate in modo generico ed indifferenziato. Non solo. I giudizi espressi nei confronti della sig.ra Lazzarini (ottimo) e della sig.ra [#OMISSIS#] (eccellente), in assenza di una più specifica motivazione, appaiono illogici ove si mettano a confronto i dati indicati nei rispettivi curricula: sotto tale profilo basti rilevare che la ricorrente ha dichiarato di aver svolto quarantaquattro proposal osservativi in varie zone del mondo, mentre la sig.ra [#OMISSIS#] ne ha dichiarati sedici.
5.8 Per quanto riguarda l’attività didattica svolta dalla sig.ra [#OMISSIS#] e