TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 921

Accesso ai corsi a numero chiuso-Svolgimento concorso-Assegnazione codici a barre-Principio dell'anonimato

Data Documento: 2018-06-21
Area: Giurisprudenza
Massima

Nello svogimento del concorso per l’ammissione ai corsi ad accesso programmato, la funzione del “codice a barre (…) riservato a ciascun concorrente, (…) è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica (e quindi del nominativo del candidato) con la prova d’esame dallo stesso sostenuta, e ciò in quanto lo stesso codice viene apposto da ciascun candidato sulla scheda-risposte” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 15). Nella specie ciò non è avvenuto, né, tantomeno, la circostanza che i codici a barre siano stati direttamente forniti da un componente della commissione (o che, comunque, tale circostanza non avrebbe leso il principio dell’anonimato) è stata minimamente contestata dall’Università. In particolare, la candidata, giunta alla postazione preposta, non ha potuto operare alcuna scelta in ordine alla coppia di codici, in quanto questa le è stata consegnata, attribuita, direttamente da un componente dell’organo deputato a presiedere allo svolgimento della prova concorsuale. Sussiste la violazione dell’art. 5 del decreto rettorale n. 2083/2017, che ha perentoriamente prescritto che la scelta della coppia gemella dei codici a barre, nonché le successive operazioni, dovessero essere svolte “esclusivamente dal candidato che non potrà chiedere l’intervento della Commissione”.

Contenuto sentenza

N. 00921/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Laterza, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Ruscigno, con domicilio eletto in Bari, Via De Rossi, 16

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Bari, Via Melo, 97 

per l’annullamento
della graduatoria unica nazionale e quella stilata dall’Università degli Studi di Bari in esito all’espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, relativa all’anno accademico 2017/2018, pubblicata il 3 ottobre 2017, nonché del decreto del Rettore dell’Università di Bari n. 2083 del 29 giugno 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Angelo [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Latera ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la graduatoria unica nazionale e quella stilata dall’Università degli Studi di Bari in esito all’espletamento della prova di ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, relativa all’anno accademico 2017/2018, pubblicata il 3 ottobre 2017, e ciò limitatamente alla parte in cui la ricorrente non risulta collocata in posizione utile all’immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e all’eventuale successivo scorrimento, nonché il decreto del Rettore dell’Università di Bari n. 2083 del 29 giugno 2017.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto ad essere ammessa al corso di laurea in questione (Medicina e Chirurgia), presso l’Università degli Studi di Bari, sua prima scelta, ovvero, in subordine, presso una delle 39 sedi universitarie, secondo l’ordine di preferenza indicato in fase di registrazione della domanda di partecipazione alle prova di ammissione, nonché la condanna in forma specifica, ai senso dell’art. 30 del codice del processo amministrativo, all’adozione del provvedimento di ammissione “anche in sovrannumero o, in via gradata, con riserva”.
A fondamento dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 5 del sopra citato decreto rettorale, degli artt. 34, comma 3, e 97 della Costituzione, del principio dell’anonimato e delle segretezza delle prove concorsuali, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta e sviamento.
In particolare, la ricorrente ha richiamato la disciplina sulle modalità di svolgimento delle prove preselettive, al termine delle quali è stato previsto che ciascun candidato avrebbe dovuto “recarsi alla postazione preposta, dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla Commissione e dopo aver scelto una coppia gemella di codici a barre alfanumerici e aver verificato la corrispondenza degli stessi codici, applicarli sulla scheda anagrafica e sul modulo risposte. Firmare la scheda anagrafica e inserirla nell’apposito contenitore. (Questa operazione deve essere svolta esclusivamente dal candidato che non potrà chiedere l’intervento della Commissione)” (così l’art. 5 del decreto rettorale n. 2083/2017).
All’opposto, nella specie è accaduto che “l’odierna ricorrente, giunta alla postazione preposta, non ha potuto operare alcuna scelta in ordine alla coppia di codici, in quanto questa le è stata consegnata, attribuita, direttamente da un componente dell’organo deputato a presiedere allo svolgimento della prova concorsuale” (cfr. pag. 6).
Si è costituito in giudizio, con memoria formale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (13.2.2017).
Con ordinanza n. 482 del 21 dicembre 2017 la Sezione ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “rilevato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che le censure della ricorrente appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento in relazione alla dedotta violazione della regola dell’anonimato (cfr. in termini Tar Lazio, sez. III bis, n. 6014/2015), anche a fronte della mancanza di specifica contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata; considerato che al pregiudizio lamentato dalla ricorrente può ovviarsi attraverso l’ammissione con riserva in sovrannumero al corso di laurea richiesto”.
In vista dell’udienza di discussione del giudizio nel merito, fissata per il 6 giugno 2018, la ricorrente ha depositato la nota dell’Università del 22 gennaio 2018, con cui è stata comunicata l’ammissione con riserva alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno 2018. L’Amministrazione non ha depositato memorie e, alla citata udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Collegio non ravvisa la sopravvenienza di elementi tali da determinare la revisione delle statuizioni oggetto dell’ordinanza cautelare n. 482/2017, alla quale deve, pertanto, farsi richiamo.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che la funzione del “codice a barre (…) riservato a ciascun concorrente, (…) è quella di consentire l’abbinamento della scheda anagrafica (e quindi del nominativo del candidato) con la prova d’esame dallo stesso sostenuta, e ciò in quanto lo stesso codice viene apposto da ciascun candidato sulla scheda-risposte” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 15).
Nella specie ciò non è avvenuto, né, tantomeno, la circostanza che i codici a barre siano stati direttamente forniti da un componente della commissione (o che, comunque, tale circostanza non avrebbe leso il principio dell’anonimato) è stata minimamente contestata dall’Università degli Studi di Bari.
Dovendosi reputare pacifica la violazione dell’art. 5 del decreto rettorale n. 2083/2017, che ha perentoriamente prescritto che la scelta della coppia gemella dei codici a barre, nonché le successive operazioni, dovessero essere svolte “esclusivamente dal candidato che non potrà chiedere l’intervento della Commissione”, occorre soffermarsi sulla rilevanza decisiva, o meno, di tale previsione.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente ribadito – proprio in un caso che ha riguardato la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria – che “per la tipologia di prove concorsuali di cui si discute, (…) la mera “astratta configurabilità” di violazione del principio di anonimato potrebbe ritenersi invalidante (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28), con riferimento (…) non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un’astratta “illegittimità da pericolo” – restare avulso dalle finalità (tutela dell’imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati” (cfr. TAR Lazio – Roma, 30 maggio 2018, n. 6057).
Va, infine, rilevato che in considerazione dell’interesse fatto valere in giudizio (sotteso all’impugnazione della graduatoria, nazionale e locale, limitatamene alla parte in cui la ricorrente non si è utilmente classificata), delle domande proposte in via subordinata e, non ultimo, dell’iscrizione (sebbene con riserva) disposta dall’Università degli Studi di Bari, sono ravvisabili i presupposti per disporre l’ammissione in sovrannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, così consentendosi di garantire la continuità della frequenza.
Nei termini illustrati, il ricorso va accolto.
La particolare natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Angelo [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 21/06/2018