TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 22 luglio 2014, n. 1925

Personale universitario non docente-Concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C dell'Area Amministrativa-Qualità di candidato “riservatario” ex art. 3, comma 94, lett. b, legge 24 dicembre 2007, n. 244-Sussistenza requisiti

Data Documento: 2014-07-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Le procedure di stabilizzazione del personale precario costituiscono eccezione al principio generale del concorso pubblico, quale forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e, in quanto derogatorie, richiedono una interpretazione restrittiva e non già estensiva. Pertanto, se la finalità dell’art. 3, comma 94, lettera b, legge 24 dicembre 2007, n. 244, è quella di stabilizzare il personale che ha prestato nell’amministrazione un’attività caratterizzata dall’effettivo e non occasionale inserimento nell’organizzazione dell’ente e quindi dal coordinamento dell’attività del dipendente con quella dell’amministrazione di riferimento, caratteri (continuatività e coordinamento) propri del lavoro parasubordinato, tali caratteri saranno pacificamente rinvenibili anche nelle prestazioni di lavoro coordinato e continuato (infatti espressamente menzionate dall’art. 3, comma 94, lettera b, della succitata legge), ma non necessariamente si riscontrano invece in altre forme contrattuali, come quella di prestazione d’opera.

Contenuto sentenza

N. 01925/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2009, proposto da: 
[#OMISSIS#] Rosa Greco, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Caccetta, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, viale [#OMISSIS#] Lo Re, 6; 
contro
Universita’ del Salento; 
per l’annullamento
dell’avviso pubblico dell’Università del Salento, reso noto il 13.05.09 sul sito internet dell’Università, recante “graduatoria della preselezione svoltasi l’8.05.09”, nella parte in cui indica il nominativo della ricorrente tra i candidati “non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94 lett. b) della legge 244/2007 e riportati nell’art. 2 del bando di concorso”;
dell’ “avviso pubblico”, pubblicato il 30.04.2009 sul sito internet dell’Università, recante l’elenco dei candidati ammessi alla “selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 14 unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C dell’Area Amministrativa, di cui n. 8 posti riservati in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94 lett. b)” della legge 244/2007, per le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Università del Salento”, indetta con decreto 14.10.2008 n. 398 del Direttore Amministrativo dell’Università del Salento, nella parte in cui indica il nominativo della ricorrente tra i candidati non riservatari, della nota 08.4.2009 n. 16291 pos. VII/1, ricevuta l’11.04.09, del Direttore Amministrativo del Dipartimento del Personale – Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento; del DDA n. 398/08 in parte qua, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato [#OMISSIS#] Rosa Greco ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per la parte in cui l’Università, nell’ambito della procedura indetta per l’assunzione a tempo determinato di n. 14 unità di personale tecnico amministrativo di Categoria C dell’Area Amministrativa (di cui n. 8 posti riservati in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 94 lett. b legge 244/2007), ha indicato il nominativo della ricorrente tra i candidati non in possesso dei requisiti per poter godere della qualità di candidato riservatario, così riducendo le sue probabilità di superare il concorso.
La ricorrente ha allegato di avere ininterrottamente svolto attività lavorativa presso l’Università dal 2000 a maggio 2008, inizialmente (fino al 07.05.2002) senza alcuna formalizzazione ed in seguito in forza di contratti qualificati prima come di “prestazione d’opera” (dal 7.05.2002 al 29.11.2004) e poi come di “collaborazione coordinata e continuativa” (dal 29.11.2004 al maggio 2008).
Sulla base di tali fatti [#OMISSIS#] Rosa Greco ha censurato i provvedimenti impugnati, lamentando che in essi l’Università le aveva negato la qualità di candidato “riservatario” ex art. 2 comma 94 lett. b legge 244/2007, per non avere “maturato nel quinquennio antecedente il 28.09.2007, tre anni, anche non continuativi, di attività lavorativa presso l’Università, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, senza quindi ritenere utile, ai fini del requisito in esame, l’espletamento di prestazioni lavorative non qualificabili come di collaborazione coordinata e continuativa.
La ricorrente sostiene che l’Università abbia male interpretato l’art. 3 comma 94 lett. b della legge 244/2007, in quanto detta norma, nel prevedere che la qualifica di riservatario spetti a chi ha già prestato presso l’amministrazione attività lavorativa per tre anni, non impone che tale periodo sia interamente regolato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così ammettendo che si tengano in considerazione anche i contratti di prestazione d’opera o di altra tipologia contrattuale.
L’Università del Salento non si è costituita.
Nel corso del giudizio nessuna delle parti ha depositato memorie difensive o documenti e nessuno è comparso all’udienza fissata per la discussione della causa.
Ad avviso del collegio, il ricorso va respinto.
Invero, l’art. 3 comma 94 lettera b della legge 244/2007 così dispone: “…le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono […] piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: […]; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Ad avviso della ricorrente i due requisiti ivi previsti (l’esistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 e l’avere esercitato presso l’amministrazione almeno tre anni di attività lavorativa anche non continuativa), andrebbero letti disgiuntamente, nel senso che, pur essendo indispensabile che il contratto in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 sia di collaborazione coordinata e continuativa, non sarebbe invece indispensabile che tutti i tre anni di attività lavorativa presso l’ente siano stati espletati in forza di tale tipologia contrattuale, dovendosi quindi ritenere validi ai fini della riserva anche contratti diversi come quelli di mera prestazione d’opera.
L’interpretazione della norma data dall’Università nei provvedimenti impugnati è invece nel senso che i tre anni, anche non continuativi, debbano essere sorretti tutti da contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Ad avviso del collegio, la lettura della norma più rispondente alla sua ratio è quest’ultima.
Invero, la finalità dell’art. 3 comma 94 lettera b legge 244/2007 è quella di stabilizzare il personale che ha prestato nell’amministrazione un’attività caratterizzata dall’effettivo e non occasionale inserimento nell’organizzazione dell’ente e quindi dal coordinamento dell’attività del dipendente con quella dell’amministrazione di riferimento, caratteri (continuatività e coordinamento) propri del lavoro parasubordinato, pacificamente rinvenibili anche nelle prestazioni di lavoro coordinato e continuato (infatti espressamente menzionate dall’art. 3 comma 94 lettera b della legge 244/2007), ma che non necessariamente si riscontrano invece in altre forme contrattuali, come quella di prestazione d’opera.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Università e l’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)