Nelle ipotesi, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, come nei casi di conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito. Nel caso di specie, inoltre, sarebbe stata necessaria una motivazione ancora più stringente, poiché il ricorrente aveva comunque superato due delle mediane di riferimento di cui all’Allegato B) al D.M. 76 del 2012.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2018, n. 7105
Abilitazione scientifica nazionale-Carenza di motivazione del diniego
N. 07105/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05669/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5669 del 2014, proposto da:
Cinti [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Legal Task Team [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza della Marina, 1, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di ii fascia per il settore concorsuale 08/d1 – progettazione architettonica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 5 aprile 2014 la dottoressa [#OMISSIS#] Cinti ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, la ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, cui corrispondevano i settori scientifico-disciplinari ICAR 14 – Composizione architettonica, ICAR 15 – Architettura del Paesaggio, ICAR 16 – Architettura degli interni e allestimento e ICAR 21 – Urbanistica.
3. – La dottoressa Cinti, la cui attività academica pertiene al settore ICAR 15 – Architettura del Paesaggio, affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi.
Con il primo mezzo, ella afferma l’assenza di una analitica motivazione dei giudizi ricevuti, in relazione a quello dei commissari professori Ciorra -che si baserebbe solo sul titolo della tesi di dottorato e non sulle successive opere, tutte incentrate sull’architettura del paesaggio e non sull’urbanistica-, Ortelli –che avrebbe valutato la candidata sulla base un’opera non sottoposta a giudizio dalla ricorrente e avrebbe affermato il superamento di una sola, e non di due mediane-, Campagnola e Gambardella –il cui giudizio sarebbe eccessivamente sintetico e dunque non analitico- e [#OMISSIS#] – che avrebbe errato nel ritenere la produzione non coerente con il settore concorsuale in questione; inoltre, sarebbe stata del tutto obliterata l’attività didattica della ricorrente; ancora, alcuno dei Commissari, avrebbe fatto capo al settore ICAR15, riferendosi, tutti, al settore ICAR14, ma non è stato assunto il prescritto parere pro veritate.
Con il secondo motivo la ricorrente, nella sostanza, riferisce nuovamente il vizio di difetto istruttorio e di motivazione ai su ricordati giudizi, nonché alla assenza di un componente della Commissione che facesse capo al settore ICAR15; infine, contesta la sufficienza del tempo impiegato dalla commissione alla valutazione dei singoli candidati.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre scritti difensivi. La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.
5. – Con ordinanza n. 4675 del 2014 la istanza cautelare è stata respinta.
6. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2018.
7. – Il ricorso è fondato, e va accolto, sotto il rilievo dirimente del difetto di motivazione da cui è inficiato il giudizio collegiale formulato dalla Commissione solo mediante richiamo ai giudizi individuali dei singoli commissari.
Come questa Sezione ha evidenziato nella sentenza n. 10362018 pubblicata il 29 gennaio 2018 (che richiama per il settore concorsuale della Progettazione Architettonica TAR Lazio, sez. III n. 4358/2015; n. 8714 del 6.8.2014, quest’ultima confermata da Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 723; ancora, più recentemente, TAR Lazio, sez. III, 7 luglio 2015, n. 9109; id. 7 luglio 2015, n. 9127), “merita condivisione la tesi esposta dal ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe espresso correttamente il proprio giudizio collegiale, posto che esso consiste in un mero richiamo per relationem alle valutazioni individuali dei singoli commissari e non appare, pertanto, conforme al parametro motivazionale minimo evincibile (oltre che dalla disposizione di principio di cui all’art. 3, comma 1, L. n. 241 del 1990) dal menzionato regolamento per l’abilitazione scientifica approvato con d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, il quale prevede all’art. 8, comma 4, che ‹‹La commissione attribuisce l’abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte” (cfr.TAR Lazio sez. III, 7 luglio 2015, n. 9109). La disposizione appena richiamata richiede, pertanto, che il giudizio di idoneità o non idoneità sia formulato all’esito di una valutazione sia individuale che collegiale, precisando (al successivo comma 5) che, per conseguire l’abilitazione, occorre che ciascun candidato raggiunga una certa maggioranza.
Il successivo comma 7 dell’art. 8 del citato d.P.R. 222/2011 prevede inoltre che debbano essere redatti “giudizi individuali e collegali espressi su ciascun candidato”. Tali obblighi sono stati poi ribaditi dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso, indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.
Affinché si giunga alla formazione di tale maggioranza è necessario, pertanto, che:
– ciascun commissario si esprima chiaramente in termini positivi o negativi nei confronti di ciascun candidato;
– la commissione, in seguito, rielabori collegialmente tali giudizi individuali in una valutazione complessiva del candidato che operi – per quanto possibile – una sintesi dei singoli pareri.
Tale circostanza, nel caso di specie, non si è realizzata, come è desumibile dalla lettura dei giudizi allegati al ricorso, i quali dimostrano che il giudizio collegiale è consistito in un mero richiamo (un sorta di “presa d’atto”) ai giudizi individuali resi dai singoli commissari, privo di una motivazione propria che sintetizzi le singole posizioni e che dia conto degli elementi valutativi prevalsi in seno alla valutazione collegiale.
Ciò costituisce elemento viziante del giudizio negativo reso nei confronti della ricorrente.
A ciò si aggiunga che, nelle ipotesi come quella in esame in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità valutativa, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da far comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.
Nel caso di specie, inoltre, sarebbe stata necessaria una motivazione ancora più stringente, poiché il ricorrente aveva comunque superato due delle mediane di riferimento di cui all’Allegato B) al D.M. 76 del 2012.
8. – Pertanto il ricorso va accolto sotto il dirimente profilo su ricordato, con conseguente annullamento del diniego di valutazione gravato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
9. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lte in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 26/06/2018