TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 giugno 2018, n. 7096

Accesso ai corsi a numero chiuso-Posti disponibili

Data Documento: 2018-06-26
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di specie deve essere valorizzato il principio di ordine generale secondo cui nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, resta ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili. Appare altresì legittima l’effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti – restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295). Nella logica della selezione preliminare in questione, dunque, l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, nella fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall’Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale. Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonchè la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione. Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati.

Contenuto sentenza

N. 07096/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06528/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2017, proposto da: 
Paglione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bruto Gaggioli [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Salvatore [#OMISSIS#] in Roma, piazza Ss. Apostoli, 66, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Benedetta [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gaeta non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
– dell’avviso dell’Università degli Studi di Perugia del 31 maggio 2017;
– del DR. n. 975 del 29/6/2017 dell’Università degli Studi di Perugia e relativo allegato;
– del bando di concorso D.R. n. 620 del 21 aprile 2017 dell’Università degli Studi di Perugia: in particolare dell’art. 1 di detto bando “Selezione e posti”, art. 6 “Prove di accesso”, art. 7 “Modalità di svolgimento delle prove di accesso” e dell’art. 10 “Graduatorie – Iscrizioni al Corso”;
– del Decreto Ministeriale del 10 marzo 2017, n. 141 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e relativi allegati;
– del Decreto Ministeriale dell’1 dicembre 2016, n. 948 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
– del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
– del Decreto Ministeriale del 15 settembre 2010, n. 249 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, limitatamente agli artt. 5 e 13 laddove è prevista la programmazione degli accessi ai percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
– nonché, ove occorra, dell’avviso dell’Università degli Studi di Perugia, laddove è fissata la data di inizio delle lezioni del corso di specializzazione per le attività di sostegno (a.a. 2016/2017) per il 17 luglio 2017;
nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale,
e contestuale riconoscimento del diritto in capo alla ricorrente all’ammissione, anche con riserva, al corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attivitá di sostegno didattico agli alunni con disabilitá nella scuola secondaria di primo grado (a.a. 2016/2017) presso l’universitá degli studi di Perugia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. M.B. Gaggioli [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame, notificato il 10 luglio 2017 e depositato il giorno successivo, la ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali in epigrafe, disciplinanti l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno, nella parte in cui prevedono il numero chiuso, o, comunque, nella parte in cui prevedono che per l’accesso alle prove scritte di ammissione ai corsi debba essere conseguito, in sede di prova preselettiva, un punteggio minimo pari a 2130.
2. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive.
3. Il ricorso, passato in decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2018, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con riferimento al precedente specifico della Sezione costituito dalla sentenza n. 88162017 pubblicata il 20 luglio 2017, la quale ha dichiarato l’illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati.
Infatti, in aderenza con il citato precedente, possono essere accolte le censure con cui parte ricorrente contesta che l’accesso ai detti corsi sia a numero chiuso, in considerazione del fatto che il numero dei posti previsti dal bando è superiore a quello degli ammessi, ed inoltre quelle in cui è contestata la fissazione di una soglia di accesso alle prove scritte pari a 2130.
La sentenza su richiamata ha affermato che:
Nel caso di specie, infatti, deve essere valorizzato il principio di ordine generale – a vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso – secondo cui nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, resta ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili. Appare altresì legittima l’effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti – restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295). Nella logica della selezione preliminare in questione, dunque, l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, nella fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall’Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale. Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonchè la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione. Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell’operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati.
4. – Pertanto, gli atti impugnati devono essere annullati perché illegittimi e, di conseguenza, l’Amministrazione dovrà disporre lo scorrimento delle graduatorie, formate in esito alle prove preselettive, fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili.
I nuovi ammessi dovranno completare la fase selettiva, con organizzazione di prove supplementari, ove tale fase fosse già stata completata per gli altri concorrenti; con lo scorrimento in questione risulta soddisfatto l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando che i ricorrenti non acquisiscono titoli ulteriori rispetto alle chances di rientrare fra gli ammessi al corso di specializzazione di cui trattasi: ammissione solo eventuale e che potrà avvenire in base alla posizione occupata in graduatoria, con successivo superamento delle ulteriori prove previste da parte di ciascuno degli interessati.
5. – Le spese possono essere compensate, attesa la limitata attività difensiva del MIUR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva, con conseguente scorrimento delle graduatorie di merito, formate al termine di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 26/06/2018