TAR Campania, Napoli, Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 6426

Personale universitario non docente-Provvedimento inquadramento superiore-Natura giuridica-Impugnabilità-Termine di decadenza

Data Documento: 2014-12-09
Area: Giurisprudenza
Massima

I provvedimenti di inquadramento di pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi e, come tali, sono soggetti al termine decadenziale di impugnazione.
 
 

Contenuto sentenza

N. 06426/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08798/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8798 del 1993, proposto da: 
Galluccio [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Bergamo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Bergamo in Napoli, Vico S. [#OMISSIS#] Alla Dogana, 9; 
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Baroni, [#OMISSIS#] Argenzio, domiciliata in Napoli, Via S.[#OMISSIS#],81; 
per l’annullamento del D.P.G.R. n. 23625 del 12.11.1992 con cui si disponeva il suo inquadramento nel VII livello professionale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L. n. 730/1986 dal 18.4.1990 nonché:
per il riconoscimento dell’inquadramento nell’ottavo livello anche a fini economici ai sensi dell’art. 12 della L. n. 73071986, nonché il riconoscimento dell’anzianità di mesi 8, pari al servizio prestato nell’ambito della convenzione Università – Regione Campania;
per la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 18.4.1990 “data della effettiva assunzione presso la Regione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugnava il D.P.G.R. n. 23625 del 12.11.1992 con cui si disponeva il suo inquadramento nel VII livello professionale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L. n. 730/1986 dal 18.4.1990, rivendicandosi l’inquadramento nell’ottavo livello anche a fini economici ai sensi dell’art. 12 della L. n. 73071986, nonché il riconoscimento dell’anzianità di mesi 8, pari al servizio prestato nell’ambito della convenzione Università – Regione Campania.
Domandava infine la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive maturate dal 18.4.1990 “data della effettiva assunzione presso la Regione stessa”.
Dopo la rituale istanza iniziale di fissazione dell’Udienza del 14.7.1993 la ricorrente, rimasta inerte per 17 anni, manifestava interesse alla trattazione della causa solo il 28.1.2010, producendo a mezzo di nuovo procuratore, istanza di fissazione dell’Udienza di discussione del ricorso in data 28.10.2010.
La ricorrente manifestava di poi nuovamente interesse alla causa ben oltre quattro anni dopo, ossia con atto del 24.4.2014, ma solo a seguito della pronuncia del Decreto presidenziale di perenzione n. 9636 in data 13.12.2013, che veniva revocato con Decreto n. 2141/2014.
Di tanto dovrà tener conto la competente Autorità giudiziaria ordinaria eventualmente adita in sede di richiesta di indennizzo per irragionevole durata del processo (ai sensi della c.d. Legge Pinto).
1.2. Si costituiva in giudizio la Regione con produzione del 16.5.1995 per poi depositare memoria difensiva e documenti il 10.10.2014.
Anche la ricorrente procedeva memoria per il merito l’8.10.2014 e replica il 28.10.2014.
Alla pubblica Udienza del 20.11.2014 l’affare veniva chiamato in spedizione nel ruolo aggiunto in adesione al programma straordinario di smaltimento dell’arretrato e sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.
2.1. Il ricorso ripropone la nota vicenda dell’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento ex art. 12, L. n. 730/1986 del personale precario a vario titolo impiegato in rapporti convenzionali di cui è stata parte la Regione Campania con altri Enti od Organismi pubblici, personale che, a titolo di “sanatio”, è stato eccezionalmente ammesso a partecipare a concorsi ad esso riservati ai fini dell’ingresso in ruoli speciali ad esaurimento alle dipendenze dell’Ente regionale.
2.2. Non può il Collegio procedere alla disamina del gravame nel merito, stanti le intervenute preclusioni processuali a titolo di sopravvenuta carenza di interesse e cessata materia del contendere di cui subito si dirà.
Invero, la ricorrente, immessa con il decreto impugnato nel VII livello del ruolo speciale ad esaurimento a seguito di superamento del relativo concorso riservato con il profilo di geologo e decorrenza giuridica dal 18.4.1990, insta per l’attribuzione del superiore VIII livello sempre a partire dalla predetta data, nonché per il riconoscimento dell’anzianità pregressa pari al periodo di otto mesi di servizio precedentemente prestato in base alla convenzione tra la Regione e l’Università.
Sennonché la sua richiesta del superiore livello è stata già soddisfatta dalla successiva Delibera di Giunta Regionale n. 4086 del 9 luglio 1999, recante il suo reinquadramento, delibera da lei stessa prodotta l’8.10.2014. Ebbene, con tale atto si disponeva di “reinquadrare la dipendente dott.ssa [#OMISSIS#] Galluccio, immessa nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con L. R. 6.2.1990, n. 4, nell’ottava qualifica funzionale, con il profilo di funzionario geologo (…) con decorrenza giuridica dal 18/94/1990 – data di immissione nel ruolo speciale – ed economica dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale ed assunzione delle relative funzioni”.
E’ di immediata evidenza, quindi, che la domanda principale svolta dalla ricorrente, [#OMISSIS#] ad ottenere l’inquadramento nell’ottava qualifica dal 18.4.1990, è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e va conseguentemente accolta l’eccezione in tal senso formulata dalla Regione nella memoria suindicata.
2.3. Relativamente, invece, alla domanda di conseguire il riconoscimento dell’anzianità pregressa pari al periodo di otto mesi di servizio precedentemente prestato in base alla convenzione tra la Regione e l’Università (punto 2 del ricorso) va osservato che la Regione con la memoria del 10.10.2014 ha rappresentato al Collegio che la ricorrente ha presentato istanza ai sensi della L. Reg. Campania n. 1/2007, art. 19, comma 2, istanza accolta con deliberazione di G. R. n. 1862 del 18.12.2009 e per l’effetto, con D.D. n. 472 del 30.8.2012 le è stata riconosciuta l’anzianità giuridica corrispondente al periodo di servizio di mesi 8 precedentemente prestato presso l’ente di provenienza, esattamente ciò che la deducente ha chiesto con la domanda in parola, conseguendone che per tale parte del ricorso va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.4. Con riguardo, poi, all’ulteriore domanda, meglio precisata nella memoria di replica, e che ad avviso della difesa della ricorrente fonderebbe il suo residuo interesse al ricorso, di riconoscimento del “trattamento economico riservato ai dipendenti regionali di VII, a far data quantomeno dal 18.4.1990 e non dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro risalente al 30.7.1999 (memoria cit., pag. 2), pretesa fondata sull’argomento per cui gli effetti economici dell’inquadramento devono decorrere fin dall’immissione nello speciale ruolo ad esaurimento, avendo ella svolto ab origine sin da allora le mansioni proprie dell’ottavo livello, pone il luce il Collegio come detta domanda sia divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non avendo la ricorrente impugnato la suindicata Deliberazione di G.R. n. 4086 del 1999 che, come dianzi avvertito, ha disposto la decorrenza del trattamento economico a far data dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Era onere della ricorrente gravare con motivi aggiunti detta deliberazione, la cui omessa impugnazione di rende ormai irretrattabile e inoppugnabile la predetta disposizione in ordine alla decorrenza del trattamento economico.
Né potrebbe sostenersi la natura di atto paritetico della delibera di inquadramento regionale n. 4086/1999, avendo la giurisprudenza da anni predicato il carattere di atti autoritativi che va correttamente riconosciuto alle determinazioni di inquadramento o reinquadramento dei dipendenti pubblici, facendone discendere il correlativo onere di impugnazione rituale e tempestiva da parte di chi da essi subisca una lesione.
Si è autorevolmente enunciato il tratteggiato principio precisandosi che “La delibera di inquadramento del pubblico dipendente ripete i tratti formali e funzionali di un tipo di atto autoritativo, avente natura di provvedimento: esso definisce infatti compiutamente gli elementi caratteristici dell’ inquadramento attribuito ai destinatari in quanto pubblici dipendenti ed ai quali, pertanto, compete una posizione di “interesse legittimo” per la contestazione di ogni eventuale vizio dell’atto, la cui tutela deve essere esercitata nei termini di decadenza decorrenti dalla sua conoscenza, ed altrimenti destinato a divenire inoppugnabile” (Consiglio di Giustizia Amm. Sic., 18-10-2012, n. 968).
Segnala il Collegio che recentemente il Consiglio di Stato ha riproposto il divisato avviso, avendo condivisibilmente ribadito che “I provvedimenti di inquadramento di pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi e, come tali, soggetti al termine decadenziale di impugnazione”, ulteriormente precisando che “né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento chiedendo la disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3277), disapplicazione che, peraltro, nel caso di specie non è stata formulata e che sarebbe stata comunque inammissibile.
In definitiva, al lume delle considerazioni fin qui svolte il ricorso si profila in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte, con riguardo cioè alla richiesta di riconoscimento del pregresso servizio di otto mesi, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza nella misura definita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1. dichiara il ricorso improcedibile;
2. dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizi pregressa di otto mesi.
Condanna la ricorrente a pagare alla Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei Magistrati:
Sabato [#OMISSIS#], Presidente
Ida [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)