TAR Lazio, Roma, Sez. I, 22 giugno 2018, n. 6996

Abilitazione scientifica nazionale-Mancata valutazione titoli-Difetto di motivazione

Data Documento: 2018-06-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullato il dinieglo dell’Abilitazione Scientifica Nazionale fondato sul mancato possesso di uno dei titolo richiesti (Direzione o partecipazione a comitati editoriali). qualora la Commissione lo abbia ritenuto sussistente in capo al ricorrente nella procedura relativa a settore affine. Dunque, sussiste la denunziata contraddittorietà tra atti differenti, nonché il difetto di motivazione circa le eventuali differenze che non consentissero alla Commissione che ha operato in questa circostanza di aderire a quanto affermato da quella del settore affine.

Contenuto sentenza

N. 06996/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06371/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6371 del 2018, proposto da: 
Torroni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’esito finale di inidoneità del ricorrente, pubblicato in data 28 marzo 2018 , alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, nella procedura di abilitazione scientifica nazionale (IV quadrimestre), indetta, per il biennio 2016-2018, con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con bando n. 1532/2016, del giudizio della Commissione, e segnatamente della valutazione dei titoli, nella parte in cui si ritiene non soddisfatto il possesso di almeno tre titoli, ed in particolare il titolo di cui alla lett. E), nonché quello di cui alla lett. F), dei verbali delle sedute della Commissione, recanti la valutazione dei titoli dei candidati: n. 1 del 22 gennaio 2018, n. 2 del 26 gennaio 2018, n. 3 del 29 gennaio 2018, n. 4 del 30 gennaio 2018, n. 5 del 1 febbraio 2018, n. 6 del 2 febbraio 2018 , se ed in quanto lesivi per il ricorrente, di tutti gli ulteriori verbali della Commissione, ed in particolare i verbali recanti la verifica e la conferma dei giudizi espressi, la conclusione dei lavori, della relazione finale, del diniego tacito formatosi sull’istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente in data 26 aprile 2018, di ogni atto lesivo per il ricorrente, connesso e conseguente, anche non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. A. Lirosi e per le Amministrazioni resistenti gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto il professore [#OMISSIS#] Torroni ha impugnato il negativo esito della procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata anno 2016, alla quale egli ha partecipato per il settore concorsuale 01B1 – Informatica – I fascia;
– che tale esito è stato determinato dal mancato riscontro, da parte dei componenti la Commissione di valutazione del possesso di almeno tre titoli (ma soltanto due) fra quelli individuabili dalla Commissione quale condizione di abilitazione (art. 5 comma II DM n. 1202016);
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 7 febbraio 2018, sia suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Rilevato infatti che risulta fondato il motivo con cui il ricorrente, non essendosi visto riconoscere un numero di titoli sufficiente all’abilitazione, si duole del mancato riconoscimento del titolo vantato per la voce “E – Direzione o partecipazione a comitati editoriali…”, che tuttavia la Commissione aveva ritenuto sussistente in capo al ricorrente nella procedura relativa al settore affine 09H1- Ingegneria informatica;
Considerato, pertanto, che sussiste la denunziata contraddittorietà tra atti differenti, nonché il difetto di motivazione circa le eventuali differenze che non consentissero alla Commissione che ha operato in questa circostanza di aderire a quanto affermato da quella del settore affine;
Ritenuto pertanto che, assorbita ogni ulteriore argomentazione difensiva, le predette censure debbano essere accolte, con conseguente annullamento del diniego di abilitazione gravato;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre il ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 22/06/2018