Compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).
Ciò premesso per quanto concerne il titolo di dottore di ricerca, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in discussione (docenti abilitati).
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 18 giugno 2018, n. 6809
Dottorato di ricerca-Requisiti di ammissibilità concorso pubblico
N. 06809/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11775/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11775 del 2008, proposto da
Gornati [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Liegi, 35 B;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento finale di diniego del riconoscimento del titolo di dottore in stomatologia conseguito dal ricorrente presso l’Università di Novi Sad (Serbia) n. prot. DRUPS/VII/1.5.h.n.5.2 – datato 6 agosto 2008 e giunto a conoscenza del ricorrente il successivo 20 settembre 2008 con il quale il Ministero della Salute e per questo il Direttore Generale, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del suddetto titolo di studio conseguito dal ricorrente a completamento degli studi condotti presso l’Università degli Studi di Novi Sad – (Repubblica Seba – Jugoslavia);
– di ogni altro connesso, presupposto e conseguente al suddetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista la memoria dell’1.5.2018 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2008 l’istante espone:
– di avere conseguito presso l’Università di Novi Sad (Serbia) il titolo di “dottore in stomatologia” e che pertanto ne richiedeva il riconoscimento in Italia;
– che con provvedimento prot. DRUPS/VII/1.5.h.n.5.2 del 6 agosto 2008 il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento del predetto titolo;
– di aver impugnato tale diniego deducendo violazione dell’art. 12 del d.lgs. 112/1995 e 14 del d.lgs. n. 319/1994, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria; carenza di motivazione, disparità di trattamento, parzialità e violazione del principio del buon andamento.
Con memoria depositata il 16.5.2018 il ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 84, d.lgs. n. 104/2010, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso indicato in epigrafe.
Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Presidente
[#OMISSIS#] Grazia [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/06/2018