TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 18 giugno 2018, n. 6787

Accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia- Irricevibilità per impugnazione tardiva

Data Documento: 2018-06-18
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 06787/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02940/2018 REG.RIC. 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2018, proposto da: 
Savoia [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Malinconico in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II 284, come da procura in atti; 
contro
Universita’ degli Studi Palermo in persona del Rettore p.t., Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47, come da procura in atti; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Canzonieri non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Greco, rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino n.47, come da procura in atti; 
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
-del bando di concorso dell’Università degli Studi di Palermo per l’ammissione al corso di laurea in Medicina, nella parte in cui (art. 9) prevede che “i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002”, e del D.M. 477/17 riproduttivo del contenuto di tale disposizione, nonché nella parte in cui non dispongono che la riassegnazione dei posti avvenga agli studenti comunitari per priorità di punteggio;
-del decreto n. 3103 dell’11 novembre 2017, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo ha approvato la graduatoria degli studenti extracomunitari, nella parte in cui non prevede la riassegnazione dei relativi posti in favore degli studenti comunitari con priorità di punteggio;
-in quanto occorra, della nota dell’Università degli Studi di Palermo del 29.11.2017 prot. 90139, nella parte in cui non dispone la riassegnazione dei posti destinati agli studenti extracomunitari in favore degli studenti comunitari con priorità di punteggio;
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto dell’odierna ricorrente allo scorrimento della graduatoria degli studenti extracomunitari con riassegnazione di un posto vacante in proprio favore, con ogni statuizione consequenziale
E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO, ANCHE IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Palermo e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Greco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. Malinconico in sostituzione dell’Avv. G. La [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#], l’Avv. M. [#OMISSIS#] e l’Avv. S. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 1. – La ricorrente riassume, in forma di ricorso principale (notificato l’8 marzo 2018 e depositato il successivo giorno 14), un atto di intervento ad opponendum (che ella definisce anche “ricorso incidentale”) proposto originariamente nel giudizio incardinato davanti al TAR della Sicilia, sede di Palermo, al n. 28282017 r.g., dalle signore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Greco, sul quale il Tribunale siciliano ha declinato la propria competenza per territorio in favore di quella del TAR del Lazio con ordinanza n. 5082018 del 27 febbraio 2018.
2. – Con il detto ricorso proposto davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo, le signore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Greco, che avevano partecipato presso l’Università degli Studi di Palermo alla selezione per l’accesso al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20172018, riportando punteggi minori della odierna ricorrente, avevano censurato la mancata attribuzione a loro favore dei tre posti non occupati da studenti extracomunitari non residenti, in assenza di aventi diritto appartenenti alla detta categoria.
Esse erano state dapprima immatricolate con riserva in forza di un provvedimento cautelare presidenziale, ma la loro immatricolazione era successivamente stata annullata dall’Ateneo a seguito della perdita di efficacia della detta misura cautelare dovuta alla pronunzia di incompetenza territoriale del TAR Palermo.
3. – La signora Savoia, premesso di avere conseguito punteggio maggiore delle tre candidate su menzionate, e di avere indicato, nella propria domanda di partecipazione alla procedura in questione, l’Università di Palermo quale seconda scelta, censura la mancata attribuzione a sé di uno dei posti originariamente riservati agli extracomunitari non residenti, affermando la violazione del diritto allo studio e del principio, più volte affermato in giurisprudenza, alla completa saturazione dei posti disponibili nel Corso di laurea in questione.
4. –Costituitesi in questo giudizio, le tre odierne controinteressate (ma originarie ricorrenti davanti al TAR della Sicilia) hanno eccepito, con memoria, l’inammissibilità e la tardività del gravame avversario e la sua infondatezza.
Il MIUR e l’Università di Palermo non hanno depositato memorie.
5. – In occasione della camera di consiglio del 6 giugno 2018, nella quale il ricorso è stato chiamato per la trattazione dell’istanza cautelare, esso è stato assunto in decisone per essere definito mediante sentenza in forma semplificata, previo avviso dato alle parti.
6. – Il ricorso in riassunzione è irricevibile.
Con il tale mezzo processuale, infatti, la ricorrente ha inteso convertire in un peculiare strumento impugnatorio, recante una domanda di annullamento della graduatoria nella parte di suo interesse, ciò che essa stessa (anche nella memoria depositata a ridosso della odierna camera di consiglio) qualificava davanti al TAR della Sicilia quale intervento ad opponendum (in quanto si definisce controinteressata pretermessa).
In tal modo, tuttavia, ella, davanti a questo TAR, ha proposto una vera e propria impugnazione tardiva (che peraltro si affianca ad altra impugnazione, questa volta principale, proposta davanti al Tar del Lazio e recante il n.r.g. 29222018), perché proposta ben oltre i termini decadenziali prescritti.
Per quanto sopra, non può che essere dichiarata l’irricevibilità dell’impugnativa in esame.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 complessive oltre IVA e CPA se dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

Pubblicato il 18/06/2018