Il diniego all’Abilitazione Scientifica Nazionale deve essere annullato, iIn continuità con gli analogh precedenti (cfr. ad es.n. 91902017 del 3 agosto 2017). In particolare “E’ vero che la Commissione può stabilire di non utilizzare uno o più dei criteri fissati dal decreto ministeriale in relazione alla specificità del settore concorsuale. E’, altresì, vero, peraltro, che essi sono espressione di un equilibrio del sistema di valutazione, il quale deve essere comunque mantenuto, pur nelle modifiche effettuate. Si è sopra detto delle modifiche e limitazioni introdotte dalla Commissione. Esse risultano indirizzate al rafforzamento dell’incidenza del criterio della qualità. Purtuttavia, l’introduzione del criterio più selettivo adottato nella specie dalla Commissione ha finito per alterare (sostanzialmente obliterandolo) l’equilibrio della valutazione qualitativa di cui il richiamato articolo 5 è espressione. Pur nell’encomiabile sforzo della premialità della qualità dell’attività svolta, va, peraltro, rilevato che, considerato nel complesso degli interventi parametrici effettuati dalla Commissione rispetto a quelli stabiliti dal d.m., il criterio più selettivo adottato ha finito per avere un ruolo determinante nell’attribuzione dell’abilitazione, incidendo, peraltro, in maniera eccessiva rispetto al tipo di selezione oggetto della procedura. (…) Orbene, l’introduzione del criterio più selettivo, inteso come inserimento di “almeno tre pubblicazioni di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D…tra cui almeno una monografia” , in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, finisce per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della mera “maturità scientifica”, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 giugno 2018, n. 6782
Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione pubblicazioni
N. 06782/2018 REG.PROV.COLL.
N. 16713/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16713 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sandulli in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 349, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneita’ del ricorrente al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/g1 – diritto penale – atto di costituzione in giudizio ex art. 10 dpr 1199/71
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. F. [#OMISSIS#] e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. –Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto ritualmente avanti a questo TAR, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il negativo esito riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsuale 12/G1- Diritto penale.
3. – La Commissione ha ritenuto di non potere attribuire la abilitazione scientifica nazionale al ricorrente, in quanto ha fatto applicazione del criterio, da essa stessa posto ai sensi dell’art. 3 comma III del DM n. 762012, per cui occorreva annoverare almeno tre monografie di livello eccellente o buono, mentre le opere del ricorrente sono state giudicate per lo più solo come “accettabili”.
4. – Premesso di avere superato le tre mediane degli indicatori di riferimento, il dott. Losappio svolge contro il negativo giudizio conseguito numerose censure, alcune delle quali volte a contestare i poteri della Commissione di porre criteri e parametri di valutazione più restrittivi di quelli rinvenibili nel D.M. n. 762012, ed altre tese a contestare la logicità del criterio di eccellenza qualitativa posto dalla Commissione, di cui si è appena detto, nonché dell’erroneità della dequotazione del giudizio di “accettabile”, cui la Commissione non ha riconosciuto la [#OMISSIS#] positiva attribuitagli dall’allegato D al DM n. 762012.
5. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
6. – Il ricorso ai fini della possibile definizione ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a., è stato posto in decisione alla camera di consiglio del 6 giugno 2018.
7. – Il ricorso è fondato, e può essere deciso in aderenza a precedenti specifici (si veda ad esempio la sentenza della Sezione e n. 91902017 del 3 agosto 2017), secondo cui, a proposito della tornata abilitativa dell’anno 2012 nel settore concorsuale 12G1 – Diritto penale “E’ vero che la Commissione può stabilire di non utilizzare uno o più dei criteri fissati dal decreto ministeriale in relazione alla specificità del settore concorsuale. E’, altresì, vero, peraltro, che essi sono espressione di un equilibrio del sistema di valutazione, il quale deve essere comunque mantenuto, pur nelle modifiche effettuate. Si è sopra detto delle modifiche e limitazioni introdotte dalla Commissione. Esse risultano indirizzate al rafforzamento dell’incidenza del criterio della qualità. Purtuttavia, l’introduzione del criterio più selettivo adottato nella specie dalla Commissione ha finito per alterare (sostanzialmente obliterandolo) l’equilibrio della valutazione qualitativa di cui il richiamato articolo 5 è espressione. Pur nell’encomiabile sforzo della premialità della qualità dell’attività svolta, va, peraltro, rilevato che, considerato nel complesso degli interventi parametrici effettuati dalla Commissione rispetto a quelli stabiliti dal d.m., il criterio più selettivo adottato ha finito per avere un ruolo determinante nell’attribuzione dell’abilitazione, incidendo, peraltro, in maniera eccessiva rispetto al tipo di selezione oggetto della procedura. (…) Orbene, l’introduzione del criterio più selettivo, inteso come inserimento di “almeno tre pubblicazioni di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all’allegato D…tra cui almeno una monografia” , in uno alle altre limitazioni introdotte in ordine al perseguimento di un più elevato livello qualitativo, finisce per condurre, in contrasto con la previsione del requisito della mera “maturità scientifica”, a ritenere necessario un requisito di “piena maturità”, in tal modo sostanzialmente richiedendo un requisito che è proprio dei professori di prima fascia, così introducendo un criterio che appare irragionevole in relazione alla specifica tipologia abilitativa”.
8. – Inoltre, con la sentenza n. 89422016 pubblicata il 2 agosto 2016 la Sezione aveva osservato che il criterio consistente nell’ “avere inserito a corredo della domanda di partecipazione alla procedura almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono, secondo le definizioni di cui all’allegato D, commi 1 e 2 del D.M. n. 76 del 2012, tra cui almeno una monografia” non differisce, nella sostanza, da quello adottato medesima tornata abilitativa, sempre a’ termini dell’art. 3 comma III del D.M. n. 762012, dalla Commissione relativa al settore concorsuale 12D1 – Diritto Amministrativo, che prescriveva, per raggiungere l’abilitazione, “la pubblicazione di almeno tre lavori da ritenersi di livello eccellente”.
9. – Ancora, con sentenza n.6283 del 2015, la Sezione aveva ritenuto che detto criterio appariva sì irragionevole; ma ciò “tenuto conto della natura abilitativa, come suindicato, della procedura in esame e dei giudizi in ogni caso positivi espressi dalla Commissione sulle predette pubblicazioni, per l’interesse dei temi trattati, con analisi seria, approfondita, originale e ben argomentata (…), secondo quanto previsto dall’all. D del D.M. n.76 del 2012, oltre che dunque immotivato, ex art.6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012, essendo stata riconosciuta, come detto, la [#OMISSIS#] qualitativa dei lavori”.
10.- Il medesimo assunto è stato poi ribadito dalla Sezione (sentenze n. 14451 del 2015 e n. 918 del 2016) a proposito del “criterio più selettivo” posto proprio dalla Commissione del settore concorsuale 12G1 – Diritto penale.
Anche in quella occasione, tuttavia, il Collegio aveva precisato che il motivo veniva accolto “tenuto conto della natura abilitativa, come su indicato, della procedura in esame e dei giudizi in ogni caso positivi espressi dalla Commissione sulle predette pubblicazioni, secondo quanto previsto dall’all. D del D.M. n.76 del 2012, oltre che dunque immotivato, ex art.6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012, essendo stata riconosciuta la [#OMISSIS#] qualitativa dei lavori”.
11.- In definitiva, come pianamente si evince dalle pronunzie su riportate, per l’accoglimento del motivo imperniato sulla irragionevolezza del “criterio più selettivo” teso all’eccellenza, non è sufficiente solo che la Commissione ne abbia fatto applicazione, ma occorre anche che i giudizi sull’opera del singolo candidato superino la “prova di resistenza” costituita dalla presenza di giudizi comunque positivi (anche se non eccellenti) sulla produzione scientifica.
Tale condizione non può che essere verificata alla luce della scala di valori posta dall’allegato D al D.M. n. 76 del 2012, che, come detto, vanno, in ordine decrescente, da “eccellente” a “buono” ad “accettabile” fino a “limitato”.
Secondo tale provvedimento “1. Le pubblicazioni di livello eccellente sono quelle riconosciute come eccellenti a livello internazionale per originalità, rigore metodologico e rilevanza interpretativa; oppure quelle che hanno innovato in maniera significativa il campo degli studi a livello nazionale. 2. Le pubblicazioni di livello buono sono quelle di importanza internazionale e nazionale riconosciute per originalità dei risultati e rigore metodologico. 3. Le pubblicazioni di livello accettabile sono quelle a diffusione internazionale o nazionale che hanno accresciuto in qualche misura il patrimonio delle conoscenze nei settori di pertinenza. 4. Le pubblicazioni di livello limitato sono quelle a diffusione nazionale o locale, oppure in sede internazionale di non particolare rilevanza, che hanno dato un contributo modesto alle conoscenze nei settori di pertinenza.”.
A questo proposito, come costantemente affermato dalla Sezione (v. ad esempio, per tutte, sentenza n. 114292014), l’eventuale accezione negativa in cui la Commissione abbia inteso le opere “accettabili” contrasta da quanto prevede per il giudizio in questione l’allegato D al DM n. 762012, che riporta “all’accrescimento del patrimonio di conoscenze del settore”, evento evidentemente non negativo per il mondo scientifico.
12. – Da tale orientamento il Collegio non scorge motivi per discostarsi nel caso in esame.
Qui, invero, la prova di resistenza risulta superata, in quanto il giudizio collegiale dà atto del livello almeno accettabile (e dunque, secondo il DM n. 762012, positivo) delle monografie edite dal candidato.
Ne segue l’accoglimento del gravame e l’annullamento del giudizio di non abilitazione gravato, il resto assorbito.
13. – Si dispone che, ai sensi dell’art. 34 comma I lettera “c” del c.p.a. il ricorrente sia sottoposto a nuova valutazione da parte di commissione in composizione interamente diversa da quella che ha operato, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
14. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il diniego di abilitazione impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che complessivamente e forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/06/2018