N. 06710/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Gissi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di Giovanni Di [#OMISSIS#] in Napoli, via P. Colletta, 12;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.10530 del 6 febbraio 2018, di diniego di ammissione diretta al corso di laurea triennale in fisioterapia, previa considerazione del diploma di massofisioterapista, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. G. Di [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Gissi nel 2015 conseguiva il diploma di massofisioterapista, a seguito di corso triennale con tirocinio e superamento di prove finali.
Il successivo 8 gennaio 2018 l’interessato presentava istanza all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, per l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, in anno successivo al primo, mediante il riconoscimento del suddetto diploma.
Con nota del 6 febbraio 2018 tuttavia il suindicato Ateneo respingeva la richiesta, atteso che per accedere al corso in argomento occorreva sostenere e superare apposita prova di cultura generale, ex art.4 della Legge n.264 del 1999, per poi se del caso richiedere il riconoscimento del diploma di massofisioterapista, ai fini dell’eventuale abbreviazione del corso di laurea.
L’istante impugnava allora il cennato atto di diniego, censuandolo per violazione degli artt.3, 97 Cost., della Legge n.241 del 1990, della Legge n.403 del 1971, dell’art.4, della Legge n.42 del 1999, dell’art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999, della Legge n.43 del 2006, del D.M. 27 luglio 2000, dell’art.7, comma 5 del D.M. n.270 del 2004 nonchè per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti e di motivazione, della disparità di trattamento e dello sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che nell’art.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione alla disciplina legislativa citata, era tra l’altro fissata l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista; che inoltre il test di ingresso era destinato ai neodiplomati per l’iscrizione al I anno del corso di laurea.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Nella camera di consiglio del 21 marzo 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che la normativa contenuta nell’art.4 della Legge n.264 del 1999, volta all’accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi universitari, non riguarda il caso di specie, bensì i neodiplomati della scuola secondaria superiore (cfr. Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015, TAR Campania, IV, n.706 del 2017, TAR Lazio, III, n.9838 del 2017).
Va inoltre rilevato che nell’art.1, sezioni A e B del D.M. Salute n.840300 del 27 luglio 2000, emesso in relazione all’art.4, comma 1 della Legge n.42 del 1999 e all’art.6, comma 3 del D.Lgs. n.502 del 1999 – contenenti disciplina riguardante i diplomi sanitari e la formazione del personale sanitario -, è fissata l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista (cfr. ancora Cons. Stato, VI, n.1105 del 2015, TAR Lazio, III, n.9838 del 2017).
L’Amministrazione dovrà pertanto, escluso il test di ingresso, considerare il diploma di massofisioterapista, in sede di iscrizione dell’interessato al corso di laurea in fisioterapia.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1866/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 15/06/2018