Nell’ambito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
I giudizio reso risulta viziato sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria,in quanto la ricorrente ha ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.6 degli stessi presi in considerazione. In riferimento alle pubblicazioni poi i singoli Commissari riconoscono in varia misura elementi positivi in relazione all’originalità e alla collocazione editoriale delle stesse, all’apporto individuale del candidato e alla continuità temporale delle medesime.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2018, n. 6703
Abilitazione scientifica nazionale - Carenza di motivazione del diniego
N. 06703/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Mazzatenta, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Muratore e Mosè [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Primicerj in Roma, piazza Martiri di [#OMISSIS#], 2;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Parma, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E1 “psicologia generale, psicobiologia, psicometria”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. P. N. Muratore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Mazzatenta, Professore a contratto di psicobiologia presso l’Università degli Studi di Teramo, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 11/E1 “psicologia generale, psicobiologia, psicometria”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.3, 5 del D.M. n.76 del 2012, dell’all.B del D.M. n.159 del 2012 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto, illogicità, sviamento.
La Commissione di valutazione riteneva nello specifico la maggior parte delle pubblicazioni non pertinenti col detto settore concorsuale, attenendo a temi di prevalente rilevanza neurologica.
Il ricorrente di contro ha fatto presente di aver presentato lavori scientifici di psicobiologia, riguardanti il settore concorsuale in argomento; che l’ambito neurologico non centrava nulla col suo campo di ricerca; che in ogni caso occorreva considerare anche l’interdisciplinarietà dei lavori.
L’interessato ha inoltre sostenuto che gli era stato riconosciuto il raggiungimento di tutti e tre i valori-soglia; che era mancato un esame analitico di titoli e pubblicazioni; che comunque erano sufficienti ai fini dell’idoneità le due pubblicazioni ritenute pertinenti dalla Commissione.
Veniva altresì segnalato lo svolgimento di attività scientifica in psicobiologia per 13 anni, emergente dai titoli prodotti nonchè riaffermata la pertinenza dei lavori, tramite l’esame delle singole pubblicazioni e la banca-dati Web of Science.
Nella camera di consiglio del 21 marzo 2018, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Al riguardo va premesso quanto segue.
Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt.4, 5, 6, all.A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso, il giudizio reso risulta viziato sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, come dedotto nel gravame.
E invero la ricorrente ha ricevuto apprezzamenti positivi dalla Commissione, in relazione all’impatto della produzione scientifica, col raggiungimento dei valori-soglia in tutti e tre gli indicatori e ai titoli, con n.6 degli stessi presi in considerazione (cfr. all.4 al ricorso).
In riferimento alle pubblicazioni poi i singoli Commissari riconoscono in varia misura elementi positivi in relazione all’originalità e alla collocazione editoriale delle stesse, all’apporto individuale del candidato e alla continuità temporale delle medesime (cfr. ancora all.4 al ricorso).
Sulla pertinenza dei lavori in ultimo va evidenziato che gli stessi appaiono riferiti in buona parte all’ambito psicobiologico, dunque a un settore scientifico-disciplinare rientrante nel settore concorsuale in argomento, M-PSI/02 in 11/E1, (cfr. domanda all.2 al ricorso e all.A e B al D.M. n.159 del 2012).
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1684/2018 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 15/06/2018