Per la consolidata giurisprudenza, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale; pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell’imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole (Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628, e 20 gennaio 2016, n. 192, nonché Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789).
Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3837
Procedura concorsuale posto ricercatore- Incompatibilità membri commissione-Imparzialità commissione
N. 03837/2018REG.PROV.COLL.
N. 08092/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8092 del 2014, proposto dalla signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nicosia, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#] in Lucina, n. 26;
contro
l’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della signora [#OMISSIS#] Giglio, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Scurria ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Accardo in Roma, via G. Bazzoni, n. 3;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 515, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Mediterranea e della signora Giglio;
Esaminate le ulteriori memorie prodotte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Salvatore [#OMISSIS#], su delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avvocato [#OMISSIS#] Scurria, nonché l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorso indicato in epigrafe è stato proposto per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2014, n. 515, con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dall’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, veniva riformata la sentenza del TAR della Calabria 7 aprile 2009, n. 226, che aveva accolto il ricorso proposto dalla signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nicosia volto all’annullamento degli esiti del concorso per ricercatore universitario, poiché aveva riconosciuto fondata la censura di incompatibilità per conflitto di interesse della nomina del presidente della commissione professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in ragione di una comunanza di interessi intercorrente con la candidata [#OMISSIS#] Giglio, vincitrice della selezione, derivante dalla collaborazione nella progettazione definitiva ed esecutiva per il rifacimento della piazza De Seta nel Comune di Fuscaldo.
La sentenza di appello, al contrario di quanto avevano ritenuto i giudici di primo grado, pur rilevando la oggettiva presenza di un rapporto professionale tra il presidente della commissione e la vincitrice del concorso, non riteneva che lo stesso fosse idoneo a far ritenere sussistente una situazione di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c.
2. – La ricorrente ritiene che nel caso di specie sussista un vizio revocatorio, con riferimento alla suindicata sentenza del Consiglio di Stato, in quanto:
– nella sentenza di primo grado, poi riformata, si è chiarito “che il rilievo del modesto valore economico dell’incarico (complessivi Euro 15.500,00) – non decisivo alla luce delle plurime circostanze sopra evidenziate – è comunque superato dalla considerazione che la progettazione afferiva a lavori già finanziati e ad essa, infatti, ha fatto seguilo, dopo l’approvazione di perizia cli variante e suppletiva predisposta dallo stesso prof [#OMISSIS#], l’affidamento a quest’ultimo della direzione lavori con contratto disciplinare d’incarico del 27 gennaio 200-I per ulteriori Euro 9.000,00″ (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado)” (così alle pagg. 5 e 6 del ricorso per revocazione);
– quindi il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un primo errore, ritenendo che il rapporto professionale tra il signor [#OMISSIS#] e la signora Giglio si fosse concluso nel 2002, visto che l’incarico di progettazione fu affidato al signor [#OMISSIS#] nel dicembre 2002 e solo nel 2003 quest’ultimo ha individuato, quale collaboratore da inserire nel gruppo di lavoro, la signora Giglio e quindi un quinquennio prima, circa, rispetto all’avvio della selezione nel 2008;
– da qui un secondo profilo di errore contenuto nell’affermazione espressa nella sentenza del giudice di appello, allorquando si puntualizza che trattavasi di “un rapporto pregresso, che risulta risalente nel tempo e del cui effetto non sono state date dimostrazionid’attualità o imminenza” e che pertanto “non può infatti dirsi condizionare nell’attualità – per sospettabile comunanza di interessi economici o di vita tra gli interessati – il comportamento che qui rileva”.
L’errore dunque nel quale sarebbe incorso il Consiglio di Stato si compendierebbe nell’aver collocato a distanza di tempo il rapporto di collaborazione professionale intercorrente tra il presidente della commissione [#OMISSIS#] e la candidata Giglio, poi risultata vincitrice della selezione, tanto da considerarlo ininfluente rispetto alla terzietà della valutazione operata dalla commissione, mentre la distanza temporale limitata ad un solo quinquennio sarebbe dimostrativa della incompatibilità a carico del presidente della commissione di concorso.
3. – Si sono costituiti in giudizio l’Università e la signora Giglio, che hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la revocazione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione del ricorso.
Le parti hanno prodotto ulteriori memorie con documenti e il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 22 marzo 2018.
4. – Il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Indipendentemente dalla circostanza in cui è sorto il rapporto di collaborazione tra il signor [#OMISSIS#] e la signora Giglio per lo svolgimento dell’attività professionale pregressa rispetto alla data di avvio della procedura selettiva nel corso della quale il signor [#OMISSIS#] è stato nominato presidente della commissione valutatrice, si deve ritenere decisivo il fatto che in nessun grado del giudizio di cognizione è stata offerta una documentata e puntuale dimostrazione dell’intensità dei rapporti professionali tra i due, né l’attualità e persistenza degli stessi rispetto all’epoca in cui si è svolta la selezione.
In altri termini, nel corso dell’intero processo non si è offerta la prova inconfutabile che la collaborazione in questione, per la progettazione definitiva ed esecutiva per il rifacimento della piazza De Seta nel Comune di Fuscaldo, non sia stata l’unica intercorsa tra i due e che tra gli stessi vi sia stato quel minimo di consolidamento di rapporti che può costituire il presupposto di applicazione dell’art. 51 c.p.c.
5. – Per la consolidata giurisprudenza, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale; pertanto, la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell’imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole (Cons. Stato, Sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628, e 20 gennaio 2016, n. 192, nonché Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789).
Deve quindi concludersi nel senso che del tutto ragionevolmente – e sulla base della documentazione acquisita in giudizio – la sentenza impugnata ha riaffermato come la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della commissione esaminatrice non comporti alterazioni della par condicio tra i concorrenti: tali alterazioni sono ipotizzabili quando vi sia un rapporto di collaborazione [#OMISSIS#].
Tale circostanza non si è rivelata sussistente nel caso di specie, o comunque non è stata dimostrata, non assumendo rilievo che il genitore della Giglio, in qualità di funzionario del Comune di Fuscaldo, abbia adottato gli atti di affidamento dell’incarico al signor [#OMISSIS#], tenuto conto che si tratta sempre del medesimo, unico, episodio.
6. – In considerazione delle suesposte osservazioni il ricorso per revocazione va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a, imputandosi a carico della parte ricorrente ed in favore delle parti resistenti in ragione di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, per ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione (n. R.g. 8092/2014), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ed in favore della signora [#OMISSIS#] Giglio nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) ciascuna, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 22/06/2018