Consiglio di Stato, Sez. III, 25 giugno 2018, n. 3900

Procedura valutativa per la copertura di due posti di professore II fascia-Riformulazione criteri da parte della commissione

Data Documento: 2018-06-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere dichiarata la nullità degli atti posti in essere dalla commissione di valutazione nella nuova composizione, per violazione del giudicato, qualora essi risultino in violazione del dictum giudiziale, eccedenti dai limiti oggettivi delle statuizioni annullatorie e conformative della sentenza ottemperanda oggetto di giudizio.
In particolare, la nuova Commissione, in sede di ri-fissazione dei criteri di valutazione, avrebbe dovuto limitarsi a rimodulare i punteggi attribuibili nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» – correttamente espungendo l’elemento «Soddisfazione degli studenti» –, ed a ‘spalmare’ il punteggio massimo di 25 punti attribuibili per tale categoria tra elementi valutativi a maggiore valenza oggettiva (sotto tale profilo omogenei rispetto agli elementi oggettivi rientranti nelle altre categorie valutative). La riformulazione dei criteri valutativi anche in relazione alle categorie diverse da quella della «Attività didattica», e la ri-attribuzione di nuovi punteggi anche in relazione a tali categorie valutative eccede dai limiti oggettivi.

Contenuto sentenza

N. 03900/2018REG.PROV.COLL.
N. 00357/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Giovanni Livraghi, n. 1; 
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Marzani e [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio; 
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2482/2017, resa tra le parti, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dichiararsi la nullità del verbale n. 1 e del relativo allegato adottato dalla Commissione giudicatrice il 31 ottobre 2017 e pubblicato il 2 novembre 2017, in quanto elusivo della sentenza ottemperanda;
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti, dichiararsi la nullità, per elusione del giudicato formatosi sulla menzionata sentenza:
– del decreto rettorale n. 102 del 25 gennaio 2018, di approvazione degli atti della procedura valutativa ex art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di II° fascia per il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali (DICAM) dell’Università di Bologna, settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni;
– dei verbali nn. 1, 2 e 3 della commissione e dei relativi allegati;
– delle schede di valutazione dei candidati Marzani, de [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018 per la chiamata in ruolo dei concorrenti Marzani e de [#OMISSIS#];
– di tutti gli atti in cui si valutano i candidati;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
c) ordinarsi l’ottemperanza alla sentenza cognitoria, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione e nominarsi, qualora ritenuto opportuno, un Commissario ad acta;
d) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Visti il ricorso in ottemperanza, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] D’Avanzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 2482/2017 di questa Sezione, con la quale, in parziale accoglimento degli appelli (tra di loro riuniti) proposti dall’odierna ricorrente avverso la sentenza non definitiva n. 141/2015 del T.a.r. per l’Emilia-Romagna e la successiva sentenza definitiva n. 602/2015 dello stesso T.a.r. – reiettive delle censure dalla stessa dedotte avverso gli atti della procedura valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di II° fascia per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna, Settore concorsuale 08/B2, Scienza delle costruzioni (SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni), indetta con decreto rettorale n. 285 del 7 aprile 2014 e conclusa con decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014, di approvazione dei relativi atti, al cui esito si era classificato al primo posto il candidato Marzani [#OMISSIS#] con punti 83/100, al secondo posto il candidato de [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 82/100 (entrambi evocati in giudizio quali controinteressati) e al terzo posto la candidata ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 80/100 –, erano stati annullati gli atti valutativi della commissione per l’erronea illegittima applicazione del criterio «Soddisfazione degli studenti» e, di conseguenza, anche il gravato decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva in questione.
Sul piano conformativo, era stato disposto che «l’amministrazione dovrà nominare una nuova commissione in diversa composizione al fine di procedere ad una rinnovata valutazione dei candidati, in conformità ai parametri di giudizio specificati […] sub 8.2.1. e 8.2.2. [della sentenza]»;
1.1. Ai punti 8.2.1. e 8.2.2. della sentenza ottemperanda era stato statuito testualmente:
«8.2.1. In primo luogo, deve ritenersi affetta da manifesta irragionevolezza e illogicità la predeterminazione da parte della commissione, nel verbale n. 1, di un punteggio massimo di 5 punti per il criterio della «soddisfazione degli studenti» (nell’ambito della categoria di valutazione dell’attività didattica, per la quale, secondo le previsioni del bando, era attribuibile un punteggio massimo di 25 punti), in raffronto al punteggio massimo attribuibile ad altri criteri valutativi, quali l’«Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. Organizzazione scientifica di convegni. Conseguimento della titolarità di brevetti», per il quale la commissione ha stabilito la misura massima di soli 3 punti (nell’ambito della categoria di valutazione dell’attività di ricerca e pubblicazioni, per la quale, secondo le previsioni del bando, era attribuibile un punteggio massimo di 65 punti), o l’«Attività di relatore di tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato, con particolare riferimento agli ultimi tre anni», per la quale la commissione pure ha stabilito un punteggio massimo di 5 punti (nell’ambito della categoria valutativa dell’attività didattica).
Infatti, mentre le schede di valutazione degli studenti riflettono più percezioni soggettive che oggettive e sono, in quanto tali, connotati da un alto grado di opinabilità, le attività di ricerca, costituenti uno degli elementi qualificanti delle funzioni di professore di seconda fascia, possono essere valutate secondo i [#OMISSIS#] criteri oggettivi diffusi nella comunità scientifica del settore e costituiscono dunque elementi oggettivi e trasparenti di valutazione, come tali idonei a garantire l’imparzialità del giudizio valutativo nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Inoltre, le attività poste a raffronto (compresa quella di relatore di tesi di laurea) sono di certo più significative, sotto il profilo oggettivo, rispetto ad un generico e soggettivo grado di soddisfazione espresso dagli studenti.
La natura manifestamente sproporzionata attribuita dalla commissione al peso del criterio della «soddisfazione degli studenti», di scarsa significatività oggettiva, rispetto agli altri concorrenti criteri suscettibili di una parametrazione più oggettiva, inficia in parte qua la predeterminazione del peso specifico dei singoli criteri valutativi, operata dalla commissione nella seduta del 20 giugno 2014 (verbale n. 1).
8.2.2. In secondo luogo, è fondata la censura di disomogeneità dei criteri di valutazione applicati dalla commissione, comportante un disparità di trattamento tra i candidati, laddove la stessa ha limitato l’operatività del criterio della «soddisfazione degli studenti» alle sole attività formative, per le quali erano «disponibili» le rilevazioni nell’ultimo triennio.
Così operando, la commissione è incorsa in un’erronea interpretazione delle correlative previsioni del bando di gara, nella parte in cui le stesse riconnettono il calcolo della percentuale media di risposte positive alla domanda sulla soddisfazione complessiva degli studenti (che deve essere superiore al 70%) alle sole risposte positive per ciascuna attività formativa ponderata per il numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici «per cui sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio», e, rispettivamente, limitano la valutabilità del sub-criterio della soddisfazione degli studenti espressa su «presenza e puntualità» alle «attività formative per le quali sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio».
Infatti, la subordinazione dell’applicazione del criterio in questione alla condizione della «disponibilità» dei dati di rilevamento all’uopo necessari, prevista dalla lex specialis (v. allegato 1, p. 92, del bando), non può che essere intesa nel senso che tale condizione deve coesistere per tutte le attività formative svolte da tutti i candidati (o, nel caso che ciò sia impossibile, per un numero eguale di attività formative svolte dai singoli concorrenti, da individuare secondo un criterio oggettivo e imparziale), nel senso che, se manca la disponibilità di dati per alcune delle attività svolte (per le quali, in ipotesi, il relativo esito potrebbe essere anche negativo) o per alcuni dei candidati (per i quali, in ipotesi, il risultato potrebbe essere anche positivo), il criterio appare inapplicabile, pena la violazione del principio della par condicio.
In altri termini, per effetto dell’interpretazione delle previsioni del bando quale operata dalla commissione giudicatrice, l’esito del rilevamento della «soddisfazione degli studenti» è venuto ad essere condizionato da fattori contingenti e arbitrari, non giustificandosi razionalmente l’applicazione del criterio solo per alcune e non per altre delle attività formative svolte dai vari candidati, sfociando tale modus procedendi in una disomogeneità ed incompletezza di valutazione delle attività formative svolte dai candidati medesimi».
1.2. L’odierna ricorrente assume che, in sede di riedizione delle operazioni valutative, la Commissione esaminatrice, anziché procedere alla nuova valutazione dei candidati secondo le modalità disposte nella sentenza ottemperanda (ossia, attraverso la semplice disapplicazione del criterio della «soddisfazione degli studenti») e discostandosi dalla stessa, avrebbe stabilito nuovi criteri di valutazione, difformi rispetto ai precedenti e lesivi per il profilo della ricorrente.
1.2.1. In particolare, quanto all’elemento valutativo costituito dalla «Attività didattica – Volume e continuità della ricerca», secondo l’originario criterio da valutare con riferimento ai tre anni accademici precedenti la valutazione comparativa (2011/20122, 2012/2013, 2013/2014), la Commissione avrebbe deciso di prendere in considerazione gli ultimi tre anni accademici a partire dalla nomina della nuova Commissione (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), con ciò favorendo palesemente i controinteressati Marzani e de [#OMISSIS#], i quali potevano avvantaggiarsi dell’attività connessa al nuovo inquadramento di professori associati a tempo determinato (con ciò potendo vantare un totale di ore 282 282 di didattica frontale il secondo, e di 188 ore il primo), mentre la ricorrente, rimasta inquadrata come ricercatore a tempo indeterminato, ha potuto assumere incarichi didattici per un massimo di ore 120 annue. Invece, col criterio originario, la situazione di partenza era stata di parità tra i concorrenti, all’epoca tutti ricercatori.
Inoltre la Commissione, sempre nell’ambito della valutazione dell’elemento in esame, avrebbe previsto l’attribuzione di un punteggio che premiava i candidati, i quali avevano assunto responsabilità didattiche nei corsi di laurea magistrale, e pregiudicava i candidati (quale la ricorrente) che avevano assunto responsabilità didattiche nei corsi di laurea triennali.
1.2.2. La Commissione, anche con riguardo alla valutazione dell’elemento «Attività di relatore di tesi», avrebbe illegittimamente spostato in avanti di tre anni il periodo di valutazione, peraltro senza chiedere l’integrazione dei curricula allegati alla prima procedura, con conseguente presumibile acquisizione dei relativi dati, accessibili online, d’ufficio, senza garanzia dell’anteriorità della fissazione del criterio in questione rispetto all’acquisizione dei relativi dati, in violazione della par condicio dei candidati.
1.2.3. La Commissione, in violazione del giudicato, avrebbe inoltre illegittimamente rideterminato i punteggi attribuibili anche a tutti i criteri non riconducibili all’elemento della didattica (quindi anche agli elementi dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni e delle attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’Ateneo), peraltro con parametri sfavorevoli alla ricorrente e inammissibili criteri ‘fotografia’ con riferimento ai profili dei controinteressati.
1.2.4. Con i motivi aggiunti, la ricorrente censurava l’immutazione illegittima dei criteri originariamente fissati per la valutazione delle pubblicazioni dei candidati, tramite l’espressa esclusione di qualsiasi riferimento agli indici bibliometrici e la conseguente sostituzione di un criterio oggettivo di valutazione non toccato dal giudicato di annullamento.
1.2.5. Inoltre, la stessa deduceva la violazione del principio della predeterminazione dei criteri valutativi sancito dall’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 317/2000, non modificabili ex post rispetto al momento conoscitivo degli elementi da giudicare, con conseguente violazione del principio della par condicio.
1.3. La ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione di nullità degli atti indicati in epigrafe, inerenti alla procedura valutativa rinnovata, e degli atti consequenziali, per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2482/2017 di questa Sezione, nonché l’adozione dell’ordine di ottemperanza con fissazione delle relative modalità, previa eventuale nomina di un commissario ad acta.
2. Si costituivano in giudizio il M.i.u.r. e l’Università degli Studi di Bologna, contestando la fondatezza dell’avversario ricorso e chiedendone la reiezione.
3. Sebbene ritualmente evocati in giudizio, omettevano di costituirsi i controinteressati Marzani e de [#OMISSIS#].
4. All’udienza camerale del 19 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso per ottemperanza (come integrato dai motivi aggiunti) è fondato parzialmente, nei limiti di cui appresso.
5.1. Rileva il Collegio che il decisum annullatorio e conformativo della sentenza ottemperanda deve ritenersi limitato al segmento di valutazione relativo alla categoria «Attività didattica».
Infatti, ai punti 8.2.1. e 8.2.2. della sentenza ottemperanda sono state dichiarate illegittime:
– l’attribuzione di una rilevanza manifestamente sproporzionata al peso specifico del criterio «Soddisfazione degli studenti», di scarsa significatività oggettiva rispetto agli altri concorrenti criteri suscettibili di una parametrazione più oggettiva,che si rifletteva sulla predeterminazione del peso specifico dei singoli criteri valutativi, operata dalla Commissione originaria nella seduta del 20 giugno 2014;
– la disomogeneità dei criteri di valutazione applicati dalla Commissione orignaria – sempre inerenti alla categoria «Attività didattica» –, comportante una disparità di trattamento tra i candidati, laddove la Commissione aveva limitato l’operatività del criterio della «Soddisfazione degli studenti» alle sole attività formative, per le quali erano «disponibili» le rilevazioni nell’ultimo triennio.
L’ordine di rinnovazione dell’attività valutativa tramite un nuova Commissione, di cui al punto 8.3. della sentenza ottemperanda, si era dunque limitato ad escludere, dall’ambito della categoria «Attività didattica», l’elemento valutativo della «Soddisfazione degli studenti» e a disporre una rimodulazione dei parametri di giudizio nell’ambito della sola categoria «Attività didattica», al fine di informare l’attività valutativa a parametri oggettivi e non casuali o arbitrari.
Va, al riguardo, precisato che il riferimento, nel punto 8.2.1. della sentenza ottemperanda, al peso specifico attribuito ad un elemento valutativo nell’ambito della diversa categoria «Attività di ricerca e pubblicazioni» assolveva alla sola funzione di evidenziare la discrasia tra peso specifico attribuito all’elemento, di natura soggettiva e casuale, della «Soddisfazione degli studenti» inerente alla categoria «Attività didattica», e peso specifico attribuito a un criterio di [#OMISSIS#] più oggettiva inerente alla menzionata, diversa categoria «Attività di ricerca e pubblicazioni».
L’effetto della statuizione annullatoria era, in altri termini, limitato alla espunzione, dalla categoria «Attività didattica», dell’elemento della «Soddisfazione degli studenti», con la conseguenza, sul piano conformativo, della necessità di una rimodulazione degli elementi valutativi nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» (massimo 25 punti), fermi restando i criteri e i punteggi previsti per le altre due categorie «Attività di ricerca e pubblicazioni» (massimo 65 punti) e «Attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’Ateneo» (massimo 10 punti).
La nuova Commissione, in sede di ri-fissazione dei criteri di valutazione, avrebbe pertanto dovuto limitarsi a rimodulare i punteggi attribuibili nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» – correttamente espungendo l’elemento «Soddisfazione degli studenti» –, ed a ‘spalmare’ il punteggio massimo di 25 punti attribuibili per tale categoria tra elementi valutativi a maggiore [#OMISSIS#] oggettiva (sotto tale profilo omogenei rispetto agli elementi oggettivi rientranti nelle altre categorie valutative).
La riformulazione, nel verbale n. 1 del 31 ottobre 2017, dei criteri valutativi anche in relazione alle categorie diverse da quella della «Attività didattica», e la ri-attribuzione, nei successivi verbali n. 2 del 28 novembre 2017 e n. 3 del 12 gennaio 2018, di nuovi punteggi anche in relazione a tali categorie valutative, costituiscono dunque atti posti in essere in violazione del dictumgiudiziale, in quanto eccedenti dai limiti oggettivi delle statuizioni annullatorie e conformative della sentenza ottemperanda.
S’impone dunque la declaratoria di nullità degli atti in epigrafe, per violazione del giudicato, con la conseguenza che una nuova Commissione in diversa composizione dovrà procedere ad una nuova valutazione dei candidati, secondo i seguenti criteri:
– mantenere fermi i criteri stabiliti e i punteggi attribuiti dalla Commissione originaria per le categorie «Attività di ricerca e pubblicazioni» (massimo 65 punti) e «Attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’Ateneo» (massimo 10 punti);
– stabilire e rimodulare nuovi criteri, di [#OMISSIS#] oggettiva e idonei a garantire la par condicio dei candidati, nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» (massimo 25 punti), escludendo il criterio «Soddisfazione degli studenti» e avendo riguardo all’attività didattica relativa ai tre anni accademici precedenti il termine di presentazione della domanda della procedura comparativa in questione (2011/20122, 2012/2013, 2013/2014);
– procedere alla valutazione finale, totalizzando il punteggio in tal modo conseguito dai candidati nelle singole categorie.
5.2. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza sotto i profili sopra precisati comporta l’assorbimento dei residui profili di censura.
5.3. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio di ottemperanza, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’Università intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto (ricorso n. 357/2018) ed integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
(i) dichiara la nullità degli atti indicati in epigrafe, per violazione del giudicato;
(ii) ordina all’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum di dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2482 del 26 magio 2017, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero – se anteriore – dalla notificazione a cura della ricorrente;
(iii) in caso di persistente inottemperanza oltre il termine sopra assegnato, si riserva di nominare un Commissario ad acta, affinché, in luogo e vece dell’inadempiente Amministrazione, adotti i provvedimenti necessari in conformità alle statuizioni della presente sentenza e della sentenza ottemperanda;
(iv) condanna l’Università intimata a rifondere alla ricorrente le spese della presente fase di ottemperanza, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 25/06/2018