Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere a seguito del conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3918
Abilitazione scientifica nazionale – Declaratoria improcedibilità per cessazione della materia del contendere
N. 03918/2018REG.PROV.COLL.
N. 02727/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2016, proposto da Mola [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 5;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III, n. 11324/2015, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 13/b3.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#] Manzi, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. 11324/2015, pubblicata il 22.9.2015, che – con l’onere delle spese – le ha respinto il suo originario ricorso proposto per l’annullamento della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 13/B3 (organizzazione aziendale), la cui procedura è stata indetta con D.D. MIUR n. 222/2012, nonché, per quanto d’interesse, del d.m. n. 76/2012 e degli atti e delle delibere dell’ANVUR relativi alla determinazione delle “mediane” di settore.
2. L’appello è affidato alle seguenti censure:
a) violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa di cui agli artt. 97 Cost. e 1 della l.n. 241/1990 – violazione dell’obbligo di astensione;
b) violazione dell’art. 16, co. 3, lett. a), della l.n. 240/2010 – violazione artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 222/2011 – violazione degli artt. 3 e 5 del d.m. 7.6.2012 – violazione dell’art. 4 del d.d. n. 222/2012 – violazione dei criteri e parametri di valutazione della ricerca e disciplina aziendali elaborati dall’accademia italiana di economia aziendale in data 5.7.2011, nonché, dei criteri, parametri e indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati ai fini dell’abilitazione. Linee guida dell’Accademia Italiana di economia aziendali, approvati dal consiglio direttivo dell’Accademia Italiana di economia aziendale il 4.10.2012 – violazione dei criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13B3 organizzazione aziendale approvati dalla commissione giudicatrice nella seduta del 4.2.2013 e costituenti l’allegato b) del verbale n. 2 della medesima commissione – eccesso di potere per illogicità contraddittorietà e sufficienza della motivazione;
c) violazione degli artt. 6, co. 7, e 16, co. 3, lett. f) e h), della l.n. 240/2010 – violazione degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 222/2011 – violazione dell’art. 8 e allegato B) del d.m. 7.6.2012 – violazione dell’art. 5 del d.d. n. 181 del 27.6.2012 – eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa pronuncia;
d) violazione dell’art. 16, co. 3, della l.n. 240/2010 – violazione del d.P.R. n. 222/2011, art. 4 e 6 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – violazione del principio di retroattività degli atti amministrativi, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di affidamento;
e) violazione dell’art. 16, co. 3, lettere f) e h), della l.n. 240/2010 – violazione degli artt. 7, co. 2 e 7, del d.P.R. n. 222/2011 – violazione dell’art. 6 del d.d. n. 181/2012 – violazione della nota sulle modalità di sorteggio delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi del d.P.R. n. 222/2011;
f) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria.
3. Nel giudizio d’appello si sono costituiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Anvur-Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
4. L’appellante ha depositato memoria del 16.5.2018.
5. In vista dell’udienza pubblica di discussione, con atto del 21.5.2018 l’appellante ha dichiarato che “nelle more del giudizio il ricorrente ha ottenuto l’abilitazione per tale settore concorsuale, valida dal 30/03/2017 al 30/03/2023, con giudizio ampiamente positivo, (nel quale tra l’altro si conferma quanto sostenuto nel ricorso in ordine alla pertinenza dei titoli del ricorrente, negata dalla commissione precedente, al settore scientifico concorsuale); è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso in quanto l’utilità che deriverebbe dalla sentenza è già stata conseguita con l’ottenimento dell’abilitazione scientifica. Tutto ciò premesso si dichiara il venir meno dell’interesse al ricorso e si chiede che esso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
6. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 21.6.2018, è stata ivi trattenuta in decisione.
7. Tenuto conto della dichiarazione di parte (sub 5. supra) e della satisfattività dell’evento sopravvenuto in tal modo riferito, il Collegio non può che procedere alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso in epigrafe e di quello originariamente proposto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e con spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 25/06/2018