Corte dei Conti reg., Calabria, 21 dicembre 2017, n. 367

Riconoscimento servizio pre-ruolo per trattamento di quiescenza e previdenza – Assistenti incaricati o supplenti

Data Documento: 2017-12-21
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] L’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, l. 21 febbraio 1980, n. 28”, vale a dire, tra gli altri (lett. f) gli assistenti incaricati o supplenti. L’art. 103, comma 4, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in cui è disciplinato il termine di presentazione della domanda per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo, è espressione di una normativa di complessivo riordino del sistema di reclutamento dei docenti universitari, che si pone, al contempo, quale legge speciale e successiva rispetto all’art. 147 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che fissa a sua volta un differente termine per la presentazione di tale domanda, rivolto però a tutti i dipendenti statali.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni
Primo referendario [#OMISSIS#] Luberti 
Ha pronunciato la seguente 
SENTENZA N. 367/2017
Sul ricorso in materia di pensioni civili numero 21460 del registro di segreteria, proposto da D. B., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, residente in Omissis, al Omissis, Omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Mammì, con studio in Reggio Calabria, alla via Fiume, 16, ivi elettivamente domiciliata in forza di procura speciale ad litem.    
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via [#OMISSIS#] il Grande, 21;
INPS, gestione INPDAP, direzione provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, alla via [#OMISSIS#] Crispi, 77.
Ente rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Greco e dall’avv. [#OMISSIS#] Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via [#OMISSIS#] Acri, 81; 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria, alla salita Melissari.
Per: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente, nei confronti dell’INPS e dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, al riconoscimento per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza dei servizi effettivamente prestati in favore dell’ Università dal 15 gennaio 1978 al 31 ottobre 1981 nella qualità di “assistente supplente”;
Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente, nei confronti dell’INPS, alla riliquidazione del trattamento pensionistico n. 50184210, con computo gratuito dei servizi dal 15 gennaio 1978 al 31 ottobre 1981;
Condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre a interessi e a rivalutazione.    
Con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.  
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017 la parte ricorrente e quella resistente, nelle rispettive persone dall’avvocato [#OMISSIS#] Mammì e dell’avvocato [#OMISSIS#] Greco.      
RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha richiesto il calcolo, ai fini della determinazione del proprio trattamento pensionistico, del servizio prestato in epoca precedente all’inquadramento nel ruolo.
In particolare, risulta che D. B., già dipendente dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in quiescenza del 31 ottobre 2015, è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati a far data dal 1 novembre 1981.  
In precedenza, il medesimo aveva prestato servizio presso la medesima università in qualità di assistente supplente dal 15 gennaio 1978 al 31 ottobre 1981, come comprovato anche da certificazione della medesima Università allegata agli atti; da tale certificazione risulta inoltre il regolare versamento dei relativi contributi.
La parte ricorrente ha lamentato, tuttavia, che in sede di determinazione del trattamento pensionistico tale periodo di effettiva contribuzione non sia stato preso in considerazione dall’ente previdenziale.
In particolare, a seguito della liquidazione del trattamento pensionistico, su istanza della parte ricorrente proposta in data 12 novembre 2015, l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha provveduto alla trasmissione del “modello PA04” aggiornato con il calcolo di tali servizi, ma a tale trasmissione non ha fatto seguito il nuovo computo ai fini pensionistici da parte dell’ente previdenziale.  
In data 26 maggio 2017, la parte ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto peraltro inevaso.
Con il ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che ha dettato una disciplina di riordino del reclutamento del personale universitario, disciplinando l’inquadramento delle figure professionali pregresse.
In particolare, l’articolo 103, terzo comma, prevede che “Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28”, vale a dire, tra gli altri (lettera f) gli assistenti incaricati o supplenti.
L’INPS si è costituita con note di memoria del 27 novembre 2017, chiedendo il rigetto del ricorso.
Secondo l’INPS, il mancato computo dei servizi prestati precedentemente all’inquadramento nel ruolo discenderebbe dal mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede che “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda (…) almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza”.
L’INPS ha, inoltre, eccepito il mancato versamento dei contributi, da parte del datore di lavoro, e la prescrizione del relativo diritto atteso il decorso del termine quinquennale.
In data 5 dicembre 2017 l’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ha fatto pervenire il fascicolo amministrativo della parte ricorrente. 
In data 18 dicembre 2017 il difensore di D. B. ha fatto pervenire ulteriori note di memoria.
Con le stesse, la parte ricorrente ha contestato la ricostruzione giuridica dell’INPS.   
All’udienza del 20 dicembre 2017 le parti, rappresentate rispettivamente dagli avvocati [#OMISSIS#] Mammì e [#OMISSIS#] Greco, hanno insistito nelle proprie rispettive richieste.  
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ai fini della risoluzione del presente ricorso, assume rilievo decisivo la disposizione di cui all’articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.    
Tale disposizione prevede che “Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28”.
Il successivo quarto comma prevede poi che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data”.
La disposizione, inserita in una normativa di complessivo riordino del sistema di reclutamento dei docenti universitari, si pone, al contempo, quale legge speciale e successiva rispetto alle disposizioni invocate dall’INPS.
Pertanto, essa risulta prevalente e applicabile in base a evidenti considerazioni di teoria generale del diritto.
La norma, che contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS disciplina espressamente il riconoscimento del servizio precedente all’ingresso nel ruolo, prevede un diritto assoluto e incondizionato, subordinato esclusivamente alla produzione di un’istanza in tal senso entro un anno dal conferimento della qualifica di ricercatore confermato.
Detta istanza, nel caso di specie, risulta comprovata dal decreto dell’allora Istituto universitario statale di Reggio Calabria in data 29 ottobre 1982, registrato dalla Corte dei conti.
Tale atto, nel conferire una specifica anzianità di carriere alla parte ricorrente, dà atto della intervenuta istanza in tal senso effettuata, con tutta evidenza, in epoca anteriore al decreto, a sua volta precedente al termine decadenziale previsto dalla normativa di settore.     
Inoltre, risulta agli atti una specifica dichiarazione della Università convenuta, in data 17 luglio 2015, con cui è attestato l’intervenuto versamento della relativa contribuzione previdenziale.
In proposito, il giudice non ritiene di poter attribuire rilevanza alle contrarie argomentazioni dell’INPS, secondo cui l’ente previdenziale non avrebbe avuto contezza dell’istanza del ricorrente, né avrebbe ricevuto la relativa contribuzione. Infatti, attesa la provenienza di tali attestazioni da parte di soggetti preposti a un pubblico ufficio, nella sede del presente giudizio non può che assumersi la veridicità degli stessi, salva eventuale ulteriore tutela da parte dell’INPS nei confronti degli autori di tali dichiarazioni.      
P.Q.M.
Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto:  
Accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza dei servizi effettivamente prestati in favore dell’ Università dal 15 gennaio 1978 al 31 ottobre 1981 nella qualità di “assistente supplente”;
Condanna l’INPS, alla riliquidazione del trattamento pensionistico n. 50184210, con computo gratuito dei servizi dal 15 gennaio 1978 al 31 ottobre 1981, alla corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento della differenza tra tale somma e quella effettivamente riscossa nei precedenti ratei di pensione, oltre agli interessi legali decorrenti da ogni singolo rateo sino all’effettivo adempimento, nonchè alla maggiore rivalutazione.  
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura di euro 5.000 (cinquemila), da distrarsi in favore del difensore antistatario.
A tale somma deve essere aggiunto il contributo previsto per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché l’importo per l’Imposta sul valore aggiunto.  
 Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro all’udienza del 20 dicembre 
Depositata in Segreteria il 20/12/2017