Corte dei conti reg., Emilia-Romagna, 7 dicembre 2017, n. 237

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Iscrizione ad altra facoltà

Data Documento: 2017-12-07
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Dalla lettera dell’art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903 non emerge in alcun modo che l’orfano, ai fini della corresponsione della pensione indiretta quale studente universitario e orfano maggiorenne, debba essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’università al momento in cui avviene il decesso del genitore che lo aveva a carico; l’unico riferimento temporale che viene dettato è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto, anche se permanesse la condizione di studente universitario. Il diritto alla pensione indiretta come orfano maggiorenne non viene meno anche qualora lo studente universitario, dopo aver interrotto un corso di studi, ottenga l’iscrizione ad un’altra facoltà.
La prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione indiretta per studenti universitari e orfani maggiorenni non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale
per l’Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44755/PC R.G. proposto da S. F., nato il (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Carroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna via Urbana n. 5, contro l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici avverso la determinazione negativa n. 1 in data 2 gennaio 2015 della Direzione Provinciale di (omissis) del predetto Istituto;
Udite nella pubblica udienza del 18 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario dott.ssa [#OMISSIS#] Cassadonte, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Carroni per il ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Come esposto nel ricorso in epigrafe, depositato presso la Segreteria della Sezione il 19 giugno 2017, in data 26 settembre 2014 il sig. S. F. presentava istanza all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici volta ad ottenere la liquidazione, pro quota, della pensione indiretta quale studente universitario e orfano maggiorenne della sig.ra P. L., dipendente dell’Azienda Ospedaliera di (omissis), deceduta in servizio il (omissis).
A tal fine, il sunnominato allegava domanda di immatricolazione provvisoria al corso di laurea in Disegno Industriale presentata il 24 settembre 2014 all’ Università degli Studi di Firenze, nonché ricevuta in pari data del pagamento delle tasse di immatricolazione anno accademico 2014 – 2015.
Con l’impugnata determinazione negativa n. 1 in data 2 gennaio 2015 la Direzione Provinciale INPS di (omissis) respingeva la suddetta istanza di pensione per mancanza dei requisiti di legge, sul duplice rilievo che in base alla legge n. 903 del 1965 “il diritto alla pensione indiretta spetta ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento del decesso, per gli anni di corso legale di laurea, e comunque non oltre il 26° anno di età e a condizione che non prestino lavoro retribuito”, e che alla data del decesso del de cuius (17/08/2014) l’istante risultava “non essere iscritto all’ Università ”.
Avverso la suindicata determinazione il sig. S. presentava ricorso al Comitato di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici dell’INPS, rimasto, però, senza esito.
L’interessato ha quindi adito questa Corte con il ricorso in esame, nel quale, esposta la vicenda di causa, e riportato il contenuto dispositivo dell’art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, è stata ampiamente richiamata la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. 910 del 7 giugno 2004, secondo cui i principi recati dalla norma anzidetta, finalizzata a favorire il diritto all’istruzione universitaria degli orfani, trovano applicazione anche nell’ipotesi disciplinata dal successivo art. 88 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 – che prevede la compartecipazione dell’orfano maggiorenne alla pensione di riversibilità liquidata al coniuge superstite – e “soprattutto, non soffrono limitazioni in relazione alla scelta dello studente di passare ad altro corso universitario”, avendo infatti la giurisprudenza prevalente chiarito che “la rinuncia agli studi finalizzata al conseguimento dell’iscrizione presso altro ateneo non comporta la perdita dello status universitario (cfr. Corte conti, Sezione Sicilia, 14 novembre 2001, n. 230; id., Sezione III, 20 aprile 1999, n. 81)”, ed essendo stato, inoltre, evidenziato che “in caso di cambio del corso universitario, il dies a quo della durata legale del corso di studi superiori deve ritenersi unico e riferito sempre al momento della prima iscrizione, mentre si assume come durata legale (massima) quella del corso frequentato per ultimo (cfr. Corte conti, Sezione Sicilia, 8 marzo 1999, n. 69)”.
Si è precisato che, come documentato in sede amministrativa, il sig. S. è stato iscritto dapprima, per l’anno accademico 2013/2014, al corso di laurea in Scienze Geologiche presso l’ Università di Bologna; successivamente, avendo deciso di cambiare il proprio percorso di studi, ha rinunciato alla frequentazione del predetto Corso, e ha fatto domanda di ammissione al corso di laurea in “Disegno industriale” presso l’ Università di Firenze, come in effetti ottenuto dopo avere sostenuto e superato la prova di ammissione per l’anno accademico 2014/2015.
Pertanto – si è sottolineato – il ricorrente “ha assunto lo status di studente universitario fin dal 2013 e non lo ha mai dismesso”.
E’ stato, poi, contestato l’assunto dell’Istituto Previdenziale secondo il quale il diritto alla pensione indiretta spetterebbe ai figli studenti universitari purché “iscritti all’ università al momento del decesso del genitore”.
Si è rimarcato che le disposizioni in materia non dispongono affatto una simile condizione, così come non dispongono che il requisito dell’iscrizione debba sussistere al compimento del 21° anno di età, deducendosi, con richiamo di giurisprudenza sul punto, che il diritto al trattamento indiretto o di riversibilità può insorgere, con il conseguimento dello status di studente universitario, anche in un momento successivo, fermo restando il limite massimo del 26° anno di età per godere di detto beneficio (citt. Corte dei Conti – Sezione giur. reg. Molise, sent. n. 180/1998; Sezione giur. reg. Toscana, sent.ze n. 1022/2000 e n. 924/1999; Sezione III centrale d’appello, sent. n. 211/1998).
Si è rilevato che lo stesso Istituto di previdenza, nella propria nota informativa n. 16 del 5 ottobre 1999, ha precisato che “…la pensione spetta anche agli studenti universitari che dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi ottengano l’iscrizione ad altra facoltà”, e nella successiva nota operativa n. 44 del 25 novembre 2008 ha ribadito che “…La pensione spetta anche agli studenti universitari che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà”.
E’ stata, altresì, evidenziata la peculiarità delle regole per l’immatricolazione universitaria, osservandosi che il sig. S. ha dovuto non soltanto formalmente rinunciate agli studi di Geologia presso l’ Università di Bologna, ma, effettuato il pagamento in data 25 agosto 2014, ha dovuto partecipare al test di ammissione al nuovo e diverso corso di studi di “Disegno industriale” presso l’ Università di Firenze, e solo il successivo mese di settembre, superato “lo sbarramento” disposto dall’Ateneo, ha potuto effettuare il versamento delle tasse universitarie; inoltre – si è soggiunto -, il decesso della madre del ricorrente, sig.ra P., è avvenuto durante tale periodo (omissis), e dunque, a maggior ragione, egli risulterebbe “illogicamente ed irrazionalmente penalizzato”.
Da ultimo, è stata richiamata giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che “la rinuncia agli studi finalizzata al conseguimento dell’iscrizione presso altro ateneo non comporta la perdita dello status universitario” (cit. Sezione giur. reg. Lombardia, sent. n. 910/2004; cit. anche Sezione giur. reg. Sicilia, sent. n. 230/2001).
Si è chiesto, pertanto, di volere: “nel merito, in via principale, accertare e dichiarare il diritto del sig. F. S., orfano studente universitario, al trattamento indiretto di pensione (iscriz. n. 61181266), nella misura di legge ed in compartecipazione con il padre F. S. ed il fratello A. S.., a decorrere dal (omissis), data del decesso della madre e dante causa sig.ra P. L. ; per l’effetto, condannare l’Inps Gestione Dipendenti Pubblici in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento dei ratei maturati a decorrere dalla predetta data 17/08/2014, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, nonché adottare ogni altro conseguente provvedimento di legge”. Con vittoria di spese e compensi di procedura.
L’INPS si è costituito in giudizio a mezzo della propria Avvocatura con memoria depositata il 6 ottobre 2017 a firma dell’avv. [#OMISSIS#] Cascio.
In detta memoria, riepilogata la controversia, sono stati riportate le disposizioni regolatrici della materia in esame, di cui all’art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 (norma applicabile alle pensioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) ed agli artt. 82 e 86 del d.P.R. n. 1092/1073.
Richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “dal quadro normativo vigente non emerge affatto che l’orfano deve essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’ Università al momento del decesso del dante causa, considerato che l’unico riferimento temporale ivi contenuto è dato dal compimento del ventiseiesimo anno di età, limite oltre il quale il beneficio non può essere ulteriormente corrisposto, anche ove permanesse la condizione di studente universitario” (citt. Sezione I Centrale d’Appello, sent.ze n. 701/2012; n. 282/2015 e n. 1138/2014; Sezione di Appello Sicilia, sent. n. 184/2015; Sezione giur. reg. Sicilia, sent.ze n. 181/2016 e n. 672/2014; Sezione giur. reg. Piemonte, sent. n. 176/2013; Sezione giur. reg. Friuli Venezia [#OMISSIS#], sent. n. 12/2017), si è dedotto che, tuttavia, le sentenze scrutinate omettono di considerare il disposto dell’art. 86 del d.P.R. n. 1092/1973, che “àncora la sussistenza delle condizioni soggettive (in questo caso lo status di studente universitario) per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità al momento della morte del dipendente o del pensionato”.
E’ stata, perciò, ribadita l’infondatezza del ricorso.
Si è poi rilevato che comunque, posto che il mantenimento del trattamento di reversibilità per l’intera durata legale degli studi universitari, e sino al ventiseiesimo anno di età, deve ritenersi subordinato al permanere delle condizioni previste dagli artt. 13 r.d.l. n. 636/1939 e 82 d.P.R. n. 1092/1973, tra le quali la mancanza di redditi propri, nel caso di specie tale condizione è venuta meno, risultando, dall’allegato estratto conto assicurativo del ricorrente, che lo stesso, nel periodo 1° giugno – 31 luglio 2017 ha percepito redditi da lavoro di importo superiore a quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili (art. 24 l. 28 febbraio 1986 n. 41).
Da ultimo, è stato eccepito il quantum della pretesa, assumendosi che l’eventuale liquidazione dei ratei non potrà comunque essere calcolata dalla data del decesso della dante causa, ma dal mese successivo allo stesso.
Conclusivamente, si è chiesto: “il rigetto integrale del ricorso perché infondato in fatto e in diritto”; in subordine, in ogni caso, “il rigetto della domanda relativa alla liquidazione dei ratei con decorrenza dalla data del decesso della dante causa, 17.8.2014”. Con vittoria delle spese di lite.
All’odierna pubblica udienza l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Carroni, per il ricorrente, si è riportata al ricorso evidenziando, inoltre, il carattere saltuario dell’attività lavorativa prestata dal suo assistito e l’inadeguatezza del reddito dello stesso; ha quindi insistito per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. L’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’INPS, esclusa la possibilità di conciliazione della lite, ha ribadito gli argomenti della memoria di costituzione e confermato la richiesta di reiezione del ricorso.
La causa è quindi passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Considerato in
DIRITTO
La pretesa dedotta in giudizio concerne il riconoscimento in favore del ricorrente della pensione indiretta in qualità studente universitario ed orfano maggiorenne della sig.ra P. L., dipendente dell’Azienda Ospedaliera di (omissis), deceduta in servizio il (omissis).
Al riguardo, nel rinviare a quanto esposto in narrativa circa i termini della controversia, occorre fare precipuo riferimento all’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (sostitutivo dell’art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in precedenza già sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218), che trova in specie applicazione ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Ebbene, il sopra citato art. 22, dopo aver disposto al comma 1 che “Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”, soggiunge, al comma 3, che “Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’ Università ”.
Per quanto ne occupa, va allora osservato come la giurisprudenza d’appello di questa Corte abbia già affermato, in fattispecie pressoché analoga a quella in esame, che “dalla lettera della norma non emerge in alcun modo che l’orfano debba essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’ università al momento in cui avviene il decesso del dante causa; l’unico riferimento temporale che viene dettato è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto, anche se permanesse la condizione di studente universitario” (v. Corte dei Conti – Sezione d’Appello, sent. n. 701 del 21 novembre 2012; v. anche sent.ze n. 1138 del 10 ottobre 2014 e n. 605 del 28 ottobre 2009 della stessa Sezione).
Sulla base di tale arresto, da ultimo ribadito nella recentissima sentenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 306 del 31 agosto 2017, nel caso di specie si deve quindi ritenere la sussistenza del requisito in discussione in capo al ricorrente, il quale, come documentato in atti, ancor prima del decesso della madre (avvenuto il 17 agosto 2014) era stato iscritto, per l’anno accademico 2013/2014, al primo anno del corso di laurea in Scienze Geologiche presso l’ Università di Bologna, cui aveva poi rinunciato il 5 marzo 2014 (v. dichiarazione sostitutiva di certificazione in data 17 ottobre 2014), e dal successivo mese di settembre dello stesso anno risulta iscritto al corso di laurea triennale in Disegno Industriale presso l’ Università di Firenze (v. certificato in data 6 luglio 2017 dell’ Università degli Studi di Firenze).
Per quanto concerne, poi, l’ulteriore requisito di legge costituito dalla mancata prestazione di lavoro retribuito, che nella specie, ad avviso della difesa dell’INPS, sarebbe venuto meno a seguito della percezione da parte del ricorrente, nel periodo 1° giugno – 31 luglio 2017, di redditi da lavoro “di importo superiore a quello previsto per la concessione della pensione agli invalidi civili (art. 24 l. 28 febbraio 1986 n. 41)”, vale richiamare la recente sentenza 27 ottobre 2016 n. 21707 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, la quale, anche alla luce dell’interpretazione dell’art. 22, comma 3, della legge n. 903 del 1965 fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 42 del 1999, ha statuito che “la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione”.
Ne consegue, per il caso concreto, che l’attività lavorativa prestata dal ricorrente nel bimestre giugno-luglio 2017, retribuita con complessivi € 1.593,04 (v. Estratto Conto “lavoratori dello spettacolo e dello sport” elaborato dall’INPS il 6 ottobre 2017) non può ritenersi ostativa alla corresponsione del trattamento pensionistico di cui si discute; ciò tenuto conto, da un lato, dell’evidente carattere di saltuarietà di detta attività, e, dall’altro, dell’ammontare della retribuzione percepita, di molto inferiore al limite di reddito previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali dall’art. 14-septies della legge 29 febbraio 1980 n. 33, assumibile come riferimento per l’accertamento del diritto a pensione degli orfani maggiorenni in virtù del disposto dell’art. 24, comma 6, della legge 28 febbraio 1986 n. 49 (vedasi anche Circolare INPS – Direzione Centrale delle Prestazioni 29 novembre 2000 n. 198 “Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2000. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti”), e fissato per l’anno 2017 (così come per gli anni 2015 e 2016) in € 16.532,10 (v. Circolare INPS – Direzione Centrale delle Prestazioni 17 gennaio 2017, n. 8 “Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2017”).
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, e risultando incontroversa la sussistenza del requisito della “vivenza a carico” della madre al momento del suo decesso, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente, in qualità di studente universitario e orfano maggiorenne di P. L. , alla corresponsione della quota di legge della pensione indiretta ai superstiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso della madre (art. 5 del d.lgs. lt. 18 gennaio 1945, n. 39), per la durata del corso legale di studi universitari e, in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
Inoltre, sulle somme accordate in forza della presente sentenza va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 167, comma 3, del codice di giustizia contabile, tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
Nei sensi e nei termini delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’INPS. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
P.Q.M.
la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica,
Accoglie
il ricorso in epigrafe nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
– riconosce e dichiara il diritto del ricorrente, quale studente universitario e orfano maggiorenne di P. L. , alla corresponsione della quota di legge della pensione indiretta ai superstiti a decorrere dal 1° settembre 2014, per la durata del corso legale di studi universitari e, in ogni caso, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età;
– riconosce inoltre, sulle somme accordate in forza della odierna pronuncia, il diritto agli accessori da calcolarsi nei modi indicati in motivazione;
Condanna l’INPS alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese legali, che si liquidano nel complessivo importo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di [#OMISSIS#].
Così deciso in Bologna il 18 ottobre 2017.
Depositata in Segreteria il 07/12/2017