Sulla base dell’esegesi degli artt. 203 ss. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 sussiste il diritto del dipendente pubblico alla conservazione del trattamento pensionistico definitivo attribuitogli con provvedimento del 2010 e di cui l’amministrazione INPS ha disposto la riduzione nel 2016. Occorre infatti porre in evidenza che la contestata modifica, adottata dopo 6 anni dall’attribuzione della pensione definitiva, è discesa dalla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, traendo, cioè, origine da un preteso errore di diritto, caso non contemplato dall’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973, che individua le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi.
Corte dei conti reg., Sicilia, 11 dicembre 2017, n. 759
Dipendente università assegnato a policlinico – Equiparazione trattamento economico personale in servizio presso i policlinici e personale USL – Conservazione trattamento pensionistico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico per le Pensioni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A 759/2017
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 63931 del registro di segreteria, proposto da: R. S. S. NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Costa e dall’avv. Giovanni Marchese elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Rubino via Oberdan 5, Palermo
CONTRO:
Fondo Pensioni Regione Sicilia;
Visto il D.Lgs. 174/2016
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2017 l’avv. Marchese per il ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] per l’INPS
FATTO
Il ricorrente dipendente dell’ Università degli Studi di Messina è stato assegnato presso il Policlinico Universitario di Messina e cessato per dimissioni volontarie il 1 novembre 2010.
Il ricorrente al momento del pensionamento era collocato in fascia D, posizione economica D3.
L’art. 31 del DPR 761/10979 assicura una piena equiparazione tra il trattamento economico del personale in servizio presso i policlinici ed il personale delle USL; veniva, infatti, corrisposta al ricorrente una indennità al fine di assicurare una equiparazione del trattamento economico nonché per il lavoro straordinario e altre indennità.
Il ricorrente è stato assunto presso l’ Università degli Studia di Messina ed assegnato a prestare servizio presso l’AOU policlinico C. Martino dal 22 febbraio 1974.
Con provvedimento n. 103201000018554 (12 ottobre 2010) è stato liquidato il trattamento di quiescenza in euro 33.356,16.
Successivamente, con determina n. 1032016000157 (1 giugno 2016) è stato riliquidato il trattamento di quiescenza in euro 27.293,27.
Si è formato, così, un indebito pari ad euro36.253,41 dal 1 novembre 2010 al 31 maggio 2016 che l’INPS sta provvedendo a recuperare con trattenute mensili di euro 184, 96 dal 1 giugno 2016 al 31 agosto 2032.
L’istituto previdenziale ha motivato l’avvenuta formazione dell’indebito alla luce di una rideterminazione del trattamento di pensione per aver inserito l’indennità ospedaliera in quota B anziché in quota A, come originariamente riconosciuto.
L’INPS nelle sue memorie difensive ha ribadito la correttezza del proprio operato ricordando come l’indennità di che trattasi vada inserita in quota B.
Con ordinanza n. 14/2017 questa Sezione ha sospeso l’esecuzione del provvedimento di recupero.
La causa è, quindi, stata posta in decisione all’udienza del 7 dicembre 2017.
Considerato in
DIRITTO
Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione del trattamento pensionistico attribuitogli con provvedimento del 2010 nonché l’accertamento della eventuale irripetibilità delle somme richieste in pagamento dall’INPS a seguito della rideterminazione in peggio, del proprio trattamento di quiescenza. Le norme che costituiscono il parametro per valutare la fondatezza della domanda sono contenute negli articoli 203 e seguenti del D.P.R. 1092/1973: in particolare, l’art. 204 individua le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi; l’art. 205 fissa il termine entro il quale possono essere emanati i provvedimenti in autotutela; infine, l’art. 206 indica i presupposti in presenza dei quali sia possibile procedere al recupero delle somme erogate ma non dovute. Il caso di specie ricade nella disciplina contenuta nelle norme citate, dovendosi, in primo luogo, osservare che il trattamento, poi modificato, rivestiva carattere di definitività. L’amministrazione, infatti, nel 2016 ha modificato un provvedimento già definitivo. Inoltre, occorre porre in evidenza che la contestata modifica, adottata dopo 6 anni dall’attribuzione della pensione definitiva avvenuta nel 2010, è discesa dalla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, traendo, cioè, origine da un preteso errore di diritto, caso non contemplato dal richiamato art. 204. Sulla base dell’esegesi delle norme in commento appare meritevole di accoglimento la pretesa di parte attrice all’intangibilità del proprio trattamento ed illegittimo il provvedimento di autotutela impugnato, emanato al di fuori dei casi in cui ne era consentita l’adozione, mentre la difesa spiegata dall’INPS, che poggia essenzialmente sulla non corretta collocazione iniziale della indennità in parola ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza, non muta le conclusioni in merito alla fondatezza della pretesa di parte attrice. Il trattamento di quiescenza, pertanto, non poteva essere modificato in alcun modo. Risulta irrilevante, pertanto, ogni possibile valutazione circa lo stato soggettivo del pensionato ai fini del trattenimento o meno delle somme dal momento che, alla luce delle suddette affermazioni, non sussiste alcun indebito.
All’accoglimento del ricorso segue l’obbligo da parte dell’amministrazione di rideterminare il trattamento di quiescenza secondo i criteri indicati nella determina del 2010 n. 103201000018554, riportandolo, quindi alla somma originariamente riconosciuta di euro 33.356,16, nonché l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere il maggior trattamento pensionistico ed i relativi arretrati nonché di restituire quanto eventualmente trattenuto anche a titolo di compensazione.
Le spese seguono la soccombenza; il Giudice condanna l’INPS al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a favore del ricorrente, oltre al rimborso spese generali 15%,
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il giudice Unico per le Pensioni, con riferimento al ricorso n. 63931 dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento di quiescenza secondo i criteri indicati nella determina del 2010 n. 103201000018554, riportandolo, quindi alla somma originariamente riconosciuta di euro 33.356,16 e, pertanto, condanna l’amministrazione a corrispondere il maggior trattamento pensionistico ed i relativi arretrati nonché di restituire quanto eventualmente trattenuto anche a titolo di compensazione; condanna l’INPS al pagamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a favore del ricorrente, oltre al rimborso spese generali 15%.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di [#OMISSIS#].
Così deciso in Palermo il 7 dicembre 2017.
Il Giudice
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 07 dicembre 2017
PUBBLICATA L’ 11 dicembre 2017