Corte dei conti reg., Lazio, 22 novembre 2017, n. 340

Indennità di equiparazione personale universitario dipendente da policlinico – Recupero somme erroneamente versate in sede di pensionamento – Rivalsa

Data Documento: 2017-11-22
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] In caso di dipendente di un policlinico, che rientri nel personale universitario strutturalo, spetta all’Università di appartenenza redigere, pur sui dati forniti dall’amministrazione ospedaliera, la comunicazione indirizzata all’INPS e contenente l’indicazione del trattamento pensionistico, ivi inclusa l’indennità di equiparazione. Pertanto, l’ente erogatore, che ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538 può recuperare quanto indebitamente versato a causa di un errore contenuto nella suddetta comunicazione nei confronti del responsabile della comunicazione stessa, dovrà procedere nei confronti dell’Università e non del policlinico. A tutto concedere si potrebbe ritenere che l’indebito si sia formato ad opera di entrambe le amministrazioni, ma l’esclusione dal procedimento di recupero dell’Università non appare in linea con il dettato normativo letterale.

Contenuto sentenza

Sent. n.340/17        
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal consigliere [#OMISSIS#] d’[#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n.74225, presentato da Policlinico Umberto I, rappresentato e difeso dalla propria avvocatura nella persona dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e domiciliato in Omissis, Omissis;
Per l’annullamento dell’atto di recupero crediti di cui al prot. 47142 del 26 marzo 2015 dell’INPS;
Contro l’Inps rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Botta dell’Avvocatura dell’INPS con sede in Roma, via [#OMISSIS#] Beccaria 29;
Udito alla pubblica udienza fissata per oggi sono presenti l’avv. [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
La vicenda scaturisce dall’atto con il quale l’INPS ha chiesto al ricorrente Policlinico il recupero del credito erariale di euro 20.096,26 concernenti al posizione dell’ex dipendente E. C..
L’indebito era scaturito, ad avviso dell’INPS, dagli erronei conteggi effettuati in sede di pesionamento e comunicati all’INPS con il modello P04 dall’ Università La Sapienza di Roma. Ai sensi dell’art.8, del d.P.R. 8 agosto 1986 n.538 se l’atto di comunicazione contiene un errore lo stesso può essere recuperato dall’ente erogatore nei confronti del responsabile della comunicazione.
Il ricorrente eccepisce che la comunicazione è effettuata dall’ Università e non dal Policlinico (modello P04) il quale quindi si trova in una posizione di difetto di legittimazione passiva. Inoltre, anche la sede INPS che agisce per il recupero sarebbe quella riferibile all’ Università (Roma Monte Sacro) e non al Policlinico (Roma Tuscolana).
La pensionata in questione era dipendente del Policlinico quale “personale universitario strutturato”; perciò l’ Università corrispondeva il trattamento fondamentale e il Policlinico il trattamento economico di equiparazione al personale del SSN con pari funzioni.
La questione verte sulla cosiddetta “indennità legge 761/79” che ricomprendeva la “retribuzione variabile aziendale” e che l’ Università avrebbe erroneamente indicato nel modello P04.
A seguito di interventi del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, già nel 2006 il Direttore Generale competente aveva adottato una delibera riguardante tale indennità (delibera 28 del 31 gennaio 2006) comunicata all’ Università con lettera 002239 del 10 gennaio 2006 in cui si precisava che gli emolumenti “indennità di equiparazione” e “posizione variabile aziendale” andavano a confluire nella “indennità legge 761/1979”. Di tale posizione era informata anche l’INPDAP allora competente per le erogazioni pensionistiche.
Successivamente sul punto erano intervenuti diversi atti tra cui circolari dell’INPDAP, un parere sempre dell’INPDAP, un parere specifico rilasciato all’ Università e poi confermato dall’INPS e infine una richiesta di chiarimenti dell’ Università al Policlinico, nel 2013, che aveva comportato la revisione del trattamento pensionistico della signora citata in premessa e di altre 56 posizioni.
Con memoria di costituzione l’INPS eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte e il difetto di contraddittorio, dal momento che il Policlinico, pur ritenendo responsabile l’ Università non la chiama in giudizio. Ribadisce poi il diritto dell’Istituto a recuperare l’indebito.
In data 6 aprile 2017 a seguito di sentenza-ordinanza il giudice unico cons. Chiara Bersani ha statuito circa la giurisdizione della Corte e respinto le eccezioni sul difetto del contraddittorio; inoltre, ha emanato ordinanza con incombenti istruttoria a carico di INPS, Università e Policlinico.
Quanto al Policlinico l’ordinanza è stata eseguita con deposito di memoria in data 13 giugno 2017. Oltre a quanto già esposto in sede di ricorso l’Azienda ricorda che l’Ispettorato delle Pensioni dell’ Università era informato della situazione concernente l’indennità detta “ex legge 761/1979” e delle sue diverse componenti compresa la posizione variabile aziendale e che l’INPDAP era intervenuta con una circolare (765/2009) sul medesimo tema affermando che “la retribuzione di posizione minima unificata e variabile in godimento sono utili ai fini dell’indennità di Premio di Servizio”. Inoltre, con le note operative INPDAP 31 e 32 2008 era stato precisato come si dovesse sottoporre a contribuzione la retribuzione minima unificata nella sua componente fissa e variabile. In seguito, previa interlocuzione con l’ Università , l’INPDAP rappresentava che la disciplina dell’art. 31 DPR 761/1979 non ha modificato lo status giuridico degli interessati che permangono destinatari di specifiche disposizioni.
L’ Università , inoltre, già dal 2010 rappresentava all’INPS la situazione con la nota 26 aprile 2010, n.23199. L’Istituto confermava il contenuto del parere dell’INPDAP.
La questione è dunque risalente a prima del 2013 e anzi, afferma il ricorrente, fin dal 2000 la situazione delle diverse componenti della retribuzione di questo personale era chiara sia al Policlinico, sia all’ Università .
L’INPS, una volta accertato l’indebito ha chiesto, come risulta in atti depositati dal Policlinico, all’ Università di rifondere quanto dovuto (comunicazione 66199 del 4 settembre 2014), ottenendo una risposta negativa che ha comportato l’atto oggetto di impugnazione con richiesta di ripetizione di indebito inviata, invece che all’ Università , al Policlinico.
Il ricorrente Policlinico, tuttavia, non sa che tipo di certificazione sia stata prodotta con i conteggi del modulo P04 a firma dell’ Università che ritiene responsabile dell’indebito.
L’ Università La Sapienza ha risposto agli incombenti istruttori in data 19 luglio. Nella relazione si chiarisce che nel 2013 l’ Università stessa ha chiesto al Policlinico chiarimenti su una voce di retribuzione afferente all’indennità di cui all’art. 31 DPR 761/1979 e definita “variabile aziendale” da questo scambio di richieste e risposte emerge l’errore di computo che ha dato luogo all’indebito. Perciò, l’ Università , sulla base delle note scambiate, procede alla revisione delle comunicazioni e segnala l’errore rettificando i modelli P04. Tuttavia, si conferma che l’INPDAP era intervenuta sulla vicenda in particolare con il parere del 2007 (confermato nel 2009) dove si afferma “La scrivente non può che confermare quanto espresso con le precedenti note, nel senso che gli importi afferenti alla retribuzione di posizione cosiddetta “aziendale” (…) può concorrere esclusivamente alla definizione della quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lett, b) del d.lgs 503/1992”. Questo parere è stato inviato all’ Università e successivamente trasmesso al Policlinico.
L’INPS non ha risposto alla richiesta istruttoria nella quale si domandava di chiarire da cosa fosse scaturito l’indebito e di prendere posizione sull’attribuzione della responsabilità di compilazione del modello come rilevato dal ricorrente.
DIRITTO
In primo luogo si rileva che, in assenza dell’adempimento dell’ordinanza, non è possibile determinare le ragioni che hanno indotto l’INPS a richiedere al ricorrente la ripetizione dell’indebito in presenza di un modello P04 sottoscritto da altra Amministrazione ( Università La Sapienza).
D’altra parte, non è sufficientemente provato in sede di memoria di costituzione che il soggetto debitore sia effettivamente il Policlinico.
L’atto impugnato si limita a riscontrare l’indebito accumulatosi, richiama il modello P04 a firma dell’ Università , ma poi conclude richiedendo il pagamento al Policlinico.
L’atto impugnato appare, dunque, quantomeno contraddittorio ed inoltre non è sufficientemente provato dal resistente che la somma maturata sia dovuta, a titolo di indebito, dal Policlinico, che risulta estraneo al procedimento di determinazione della pensione, anche se fornisce i dati per calcolarla e non dall’Amministrazione firmataria del modulo da cui è scaturito l’errore.
Del resto, l’Amministrazione dell’ Università era a conoscenza della problematica relativa all’indennità tanto quanto il Policlinico avendo anche interloquito con l’Inpadap prima e con l’INPS poi. Tale conoscenza era risalente nel tempo e non riferibile al 2013 come affermato nella memoria depositata a seguito di ordinanza.
Si osserva poi che la norma richiamata (art. 8 Dpr 538/1986) secondo comma recita: l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato medesimo.
Non vi è dubbio da quanto depositato dalle parti che l’ente responsabile della comunicazione – che avviene attraverso il modello P04 – sia l’ Universitàper quanto per la compilazione del modello si avvalga dei dati forniti dal Policlinico.
A tutto concedere si potrebbe ritenere che l’indebito si sia formato ad opera di entrambe le Amministrazioni, ma l’esclusione dal procedimento di recupero dell’ Università non appare in linea con il dettato normativo letterale.
Sussistono tuttavia ragioni per compensare le spese vista la complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
Accoglie il ricorso
Spese compensate
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2017.
Depositata in Segreteria il 22/11/2017