Corte dei conti reg., Calabria, 16 novembre 2017, n. 285

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Fuori corso

Data Documento: 2017-11-16
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Il diritto degli orfani maggiorenni studenti universitari alla pensione di reversibilità è stato disciplinato dall’art. 17, comma 2, l. 8 agosto 1991, n. 274 in ragione del quale “Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”. Il tenore letterale della disposizione non consente di condividere l’opzione ermeneutica secondo cui fino a 26 anni sussiste il diritto dell’orfano maggiorenne alla reversibilità. Il legislatore, infatti, laddove utilizza la congiunzione “e” piuttosto che “o” evidentemente non intende accordare la quota di reversibilità allo studente in presenza di una sola delle due situazioni richiamate nella disposizione, quanto piuttosto subordina il diritto alla sussistenza di entrambe, e quindi “alla durata legale del degli studi” e “all’età”. Scaduto il corso legale degli studi, ossia tre anni in caso di laurea triennale, viene meno il diritto in questione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
 Il Giudice delle pensioni
Con. Ida [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 285/2017
Sul il ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al 21419 del registro di Segreteria, proposto da C. C., ( c.f. Omissis), nata a  Omissis il Omissis e residente in Omissis (Omissis) ed ivi elettivamente domiciliata in via Della Libertà n. 51/C presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che la rappresenta e difende, avverso  l’INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, gestione ex INPDAP, con sede in Omissis alla Omissis il Grande; e INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del o.r.p.t. elettivamente domiciliato presso l’Agenzia di Omissis.
Esaminati gli atti  e i documenti di causa,
Fatto e Diritto
1) Con atto introduttivo del presente giudizio la sig. C. ha adito questa Corte dei conti per ottenere, in via principale,  la declaratoria di irripetibilità della somma di € 122.765,82 in quanto percepita in assoluta buona fede e liquidata in base alle norma vigenti. In via subordinata il ricalcolo dell’indebito in quanto dovuto solo a decorrere dal 10.11.2013, data del compimento del suo ventiseiesimo anno d’età.
2) Premette in fatto di essere titolare di pensione di reversibilità quale orfana di C. C. C. A., deceduto in data omissis, e di aver percepito il trattamento pensionistico prima come orfana minorenne  e, successivamente,  quale orfana maggiorenne iscritta al corso di studi di decorazione presso l’Accademia delle Belle Arti in Catanzaro dove in data 2.10.2015 ha conseguito la laurea triennale. 
Nell’anno successivo si è poi iscritta al primo anno della laurea specialistica in Fotografia presso l’Accademia delle Belle arti di Bologna.
Precisa che l’Inps mai nel corso di tutti questi anni ha inviato alla ricorrente comunicazioni relative alla pensione in godimento e che solo a seguito di dichiarazione inviata spontaneamente all’Inps in data 3.10.2016,  l’Ente ha provveduto a chiedere in restituzione la somma di € 122.765,82 oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto indebitamente percepiti.  
A sostegno della propria pretesa oppone la buona fede e di aver compiuto i 26 anni solo nel 2013.
3) Con memoria del 2.11.2017 si è costituito l’inps, ex gestione Inpdap opponendo la legittimità del proprio operato. Al riguardo evidenzia che  a seguito del decesso del genitore è stata conferita alla ricorrente la pensione quale orfana minorenne iscritta al quinto anno dell’Istituto Tecnico Commerciale di Cirò Marina; successivamente la C. C. si è iscritta a un corso di laurea triennale sicché sino al 2009 ha percepito legittimamente la pensione di reversibilità a cagione dell’art. 82 del d.p.r. 1092/1973.
4) Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
5)  Dall’esame degli atti prodotti in giudizio emerge che la  ricorrente  si è iscritta al primo anno del corso di studi di decorazione presso l’Accademia delle Belle Arti nell’anno accademico 2006-2007e che la durata del Corso di laurea è triennale.
Ebbene, il diritto degli orfani maggiorenni studenti universitari è stato  disciplinato dall’art. 17, comma 2 della l. 274/1991 in ragione del quale  “Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età. “
Detta disciplina non è stata modificata dal nuovo ordinamento previdenziale introdotto con l’art. 1, comma 41 della l. 335/1995.
Invero il tenore letterale della disposizione non consente di condividere l’opzione ermeneutica fatta propria dalla ricorrente secondo la quale fino a 26 anni sussiste li diritto dell’orfana maggiorenne alla reversibilità.
Il legislatore, infatti, laddove utilizza la congiunzione “e” piuttosto che “o” evidentemente non intende accordare la quota di reversibilità allo studente  in presenza di una sola delle due situazioni richiamate nella disposizione; quanto piuttosto  subordina il diritto  alla sussistenza di entrambe le condizioni  e quindi  “alla durata legale del degli studi “ ed “all’età”.
In altri termini l’orfano maggiorenne ha una compartecipazione nella pensione di reversibilità per tutta la durata legale del corso di laurea  ove non abbia superato i ventisei anni .
In questo senso, peraltro, si pronuncia tutta la giurisprudenza  contabile. 
L’età anagrafica, dunque, altro non esprime se non l’intendimento del legislatore  di assicurare il beneficio pensionistico entro il limite massimo del 26° anno; detto requisito pertanto svolge una funzione esclusivamente  sussidiaria e non alternativa rispetto a quello della durata legale del corso di studi.
Tale opzione ermeneutica non può essere revocata in dubbio dal  “nuovo ordinamento” degli studi universitari che prevede due distinti livelli nell’alta formazione dei cittadini, con una laure  triennale o di primo livello (c.d. laure breve), che a sua volta dà accesso ai corsi (in genere biennali) di laurea specialistica o magistrale nello stesso ambito disciplinare.
Peraltro la ricorrente si è iscritta alla specialistica dopo aver compiuto il 26esimo anno d’età.
Alla luce di tutto quanto sin qui considerato deve ritenersi corretto il comportamento dell’Inps  che ha chiesto la restituzione di quanto indebitamente erogato a far data dalla scadenza del corso legale degli studi.
Né può invocarsi la buona fede della percipiente in mancanza dei presupposti di legge per ottenere la pensione. La disposizione che dà diritto alla pensione di reversibilità per i maggiorenni studenti è chiara e la ricorrente ben sapeva di non trovarsi nelle condizioni per ottenere l’emolumento percepito.  
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando
RESPINGE
Il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese legali a favore dell’INPS che liquida in € 500,00 ( cinquecento/00)
Così deciso nella camera di consiglio del 15.11.2017.
Depositata in segreteria il 15/11/2017