[X] Ove un danno erariale sia, in qualche modo, ricollegabile ad un provvedimento amministrativo illegittimamente emesso da un organo collegiale, la norma contenuta nell’art. 1, comma 1-ter, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 (secondo cui “nel caso di deliberazioni di Organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole”) se, da un lato, sancisce l’ovvio principio che non possano essere chiamati a rispondere del danno i componenti dell’organo che si siano opposti all’adozione dell’atto illegittimo, da un altro lato, non esclude affatto, in sé e per sé, che il danno possa essere imputato anche a quei soggetti, legati da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, che, pur non avendo formalmente partecipato all’emanazione del provvedimento, abbiano, comunque, influito in maniera efficiente e determinante sulla formazione della volontà di coloro che procedettero alla sua materiale approvazione. Deve ritenersi indubbiamente ammissibile, nell’ambito dell’istituto della responsabilità amministrativa per danno erariale, la tipologia del “concorso morale” nel compimento del fatto illecito, ove risulti provato che un soggetto, abusando dei poteri e dell’influenza derivantigli dalla posizione da lui ricoperta nell’ambito di una pubblica amministrazione, abbia indotto, sia pur ab externo, i componenti di un organo collegiale ad assumere scelte illegittime e suscettibili di arrecare danno alle pubbliche finanze (nel caso di specie, il Rettore e un professore di un Ateneo, pur non prendendo parte alle sedute del Consiglio di facoltà, ne avrebbero influenzato l’operato, indirizzandolo verso l’adozione di volti a impedire la dovuta assegnazione di un posto di professore associato in favore a un candidato, così da salvaguardare gli interessi di un altro candidato). Le condotte volte a impedire l’assegnazione di un posto di professore associato in favore del candidato vincitore, così da salvaguardare illecitamente gli interessi di un altro candidato pur risultato inidoneo, sono idonee a cagionare un danno da disservizio all’amministrazione universitaria, a causa del notevole ed ingiustificato ritardo con cui si è proceduto alla copertura del posto di professore associato; ritardo che ha comportato il venir meno, sia pur temporaneamente, della prestazione di uno specifico servizio didattico e scientifico (che avrebbe dovuto essere fornito proprio dal vincitore della procedura concorsuale), che lo stesso Ateneo aveva ritenuto indispensabile all’epoca in cui aveva bandito il relativo concorso.
Corte dei conti, appello Regione Siciliana,12 ottobre 2017, n. 118
Danno patrimoniale e danno da disservizio – Procedura concorsuale per la copertura di un posto da professore associato – Concorso morale nel compimento del fatto illecito
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
composta dai magistrati:
dott. GIOVANNI [#OMISSIS#] Presidente
dott. [#OMISSIS#] LO PRESTI Consigliere
dott. [#OMISSIS#] BRANCATO Consigliere
dott. [#OMISSIS#] DEL [#OMISSIS#] Consigliere- relatore
dott. GUIDO [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA N.118/A/2017
nel giudizio d’appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 5285 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso:
1) Tomasello [#OMISSIS#], nato a Messina il 4.7.1946, ivi residente in via Panoramica dello Stretto, n.960, difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Caldarera (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [#OMISSIS#] Castiglione, in via Sammartino, n.2, Palermo);
2) [#OMISSIS#] Battesimo Consolato, nato a Reggio Calabria il 12.11.1949, residente a Messina, in via Industriale, n.86, difeso dagli avvocati Nazareno [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [#OMISSIS#] Piazza, in via G. [#OMISSIS#], n.4, Palermo);
3) Germanà Giovanni, nato a Sant’[#OMISSIS#] di Militello (ME) il 16.12.1936, residente a Messina, in via Romagnosi, n.14, is. 336, difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Germanà (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via San [#OMISSIS#], n.14, Messina);
4) [#OMISSIS#] Salvatore, nato a Scaletta Zanclea (Me) il 16.3.1950, residente a Messina, in via Nuova Panoramica, km. 3,250, complesso “Grotte”, difeso dall’avv. Salvatore Versaci (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in via Santorre di Santarosa, n.1, Palermo);
5) Niutta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato a Siderno (RC) l’11.10.1961, residente a Messina, in contrada Catanese, n.2, Villaggio SS. Annunziata, difeso dall’avv. Giovanni Monforte (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in corso Calatafimi, n.530, Palermo), che ha, a sua volta, proposto appello incidentale;
6) [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato a Drapia (CZ) il 25.1.1951, residente a Messina, in contrada Catanese, Villaggio SS. Annunziata, complesso “3 Stelle”, difeso dall’avv. Giovanni Monforte (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in corso Calatafimi, n.530, Palermo), che ha, a sua volta, proposto appello incidentale;
7) Cristarella Santo, nato a Bovalino (RC) l’8.11.1957, residente a Messina, in contrada Catanese, Villaggio “SS. Annunziata”, cooperativa “[#OMISSIS#]”, pal. B/1;
8) Masucci [#OMISSIS#], nata a Villa San Giovanni (RC) il 10.12.1966, ivi residente in via Griso, n.11;
9) Naccari [#OMISSIS#], nato a Messina il 25.1.1949, ivi residente in via Catania, res. “Villa Dante”;
10) [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grazia, nata a Reggio Calabria il 12.4.1956, ivi residente in via Porto [#OMISSIS#], n.7;
11) Piedimonte [#OMISSIS#], nato ad Amalfi il 27.11.1951, residente ad Urbino, in via B. da Montefeltro, n.30;
12) Zanghì [#OMISSIS#], nata a Mascali (CT) il 9.1.1951, residente a Messina, in via Polveriera, n.22;
per ottenere la riforma della sentenza n.1027/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 11.9.2014;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza dell’11 luglio 2017 il consigliere relatore dott. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], il Vice Procuratore Generale dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e gli avvocati: [#OMISSIS#] Caldarera per Tomasello [#OMISSIS#] e (su delega dell’avv. Giovanni Monforte) per Niutta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Sorge (su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Germanà) per Germanà Giovanni; [#OMISSIS#] Piazza (su delega degli avvocati [#OMISSIS#] e Nazareno [#OMISSIS#]) per [#OMISSIS#] Battesimo Consolato; non comparso il difensore di [#OMISSIS#] Salvatore; non costituiti in grado d’appello i sig.ri Cristarella Santo, Masucci [#OMISSIS#], Naccari [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grazia, Piedimonte [#OMISSIS#] e Zanghì [#OMISSIS#].
FATTO
Con la sentenza n.1027/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana s’è pronunziata in ordine all’azione di responsabilità amministrativa, che era stata esercitata dalla Procura Regionale a carico di:
Tomasello [#OMISSIS#] (rettore dell’ Università degli Studi di Messina),
Germanà Giovanni (preside della Facoltà di Veterinaria del medesimo Ateneo),
[#OMISSIS#] Battesimo Consolato, [#OMISSIS#] Salvatore, Niutta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cristarella Santo, Masucci [#OMISSIS#], Naccari [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grazia, Piedimonte [#OMISSIS#] e Zanghì [#OMISSIS#] (docenti ivi in servizio nonchè componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria),
ai quali il P.M. contabile aveva contestato gravi illiceità, connotate da dolo intenzionale, da essi compiute con l’obiettivo di vanificare l’esito della procedura concorsuale, che era stata espletata per la copertura di un posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria dell’ Università degli Studi di Messina.
In particolare, secondo il P.M. contabile:
tutti i soggetti sopra elencati avevano, nell’ambito di un disegno criminoso unitario, abusato (sia pur con diverse modalità e gradazioni) delle qualifiche rivestite in seno all’Ateneo e dei poteri correlati alle loro funzioni, al fine d’impedire la dovuta assegnazione del predetto posto di professore associato al dott. [#OMISSIS#] Spadola (dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice) e conseguentemente salvaguardare, sia pure in maniera indiretta, gli interessi di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (figlio del prof. Battesimo [#OMISSIS#]), che era stato, invece, dichiarato inidoneo;
in pratica, cercando d’impedire, sulla base di motivazioni giuridicamente pretestuose ed inconsistenti, l’assunzione del dott. Spadola, s’intendeva lasciare scoperto il posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, onde consentire l’effettuazione di future manovre volte a favorire, in occasione di un nuovo concorso, l’assegnazione del posto al figlio del prof. [#OMISSIS#] (operazione che non aveva avuto buon esito nell’ambito della procedura selettiva già espletata, in quanto il medesimo candidato era stato bocciato).
Le trame volte ad impedire l’assegnazione del posto al dott. Spadola erano riuscite, però, soltanto a procrastinare, per circa un anno, la nomina del medesimo, in quanto il T.A.R. di Catania (ripetutamente adito dall’interessato) aveva dichiarato l’illegittimità delle deliberazioni che, di volta in volta, erano state emesse dal Consiglio di Facoltà in pregiudizio dei suoi interessi, imponendone, alla fine, l’assunzione in servizio (formalmente avvenuta in data 3.8.2007), salvo il diritto al risarcimento dei danni ingiustamente subiti.
Il P.M. contabile evidenziava, inoltre, che tale vicenda era stata oggetto di lunghe e complesse indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Messina, che s’erano articolate essenzialmente, oltre che nella disamina della pertinente documentazione amministrativa, nell’effettuazione di numerose intercettazioni telefoniche e nell’acquisizione delle dichiarazioni rese da vari testimoni e persone informate sui fatti.
All’esito di tali indagini, erano stati rinviati a giudizio per i reati di “concorso in tentata concussione continuata” (artt. 110, 81 cpv., 56 e 317 del c.p.) e di “concorso in abuso d’ufficio” (artt. 110 e 323 del c.p.):
il prof. [#OMISSIS#] Battesimo Consolato, il quale, al fine di favorire il proprio figlio [#OMISSIS#] e di fargli ottenere, in qualsiasi modo, l’assegnazione del posto di professore associato, aveva dapprima cercato d’influire pesantemente (anche con esplicite minacce di ritorsioni) sull’operato di un membro (il prof. Cucinotta) della commissione esaminatrice, aveva poi manovrato per far invalidare il concorso ed, infine, non essendo riuscito in tali intenti, aveva avviato un’assidua “opera di proselitismo” nei riguardi di numerosi componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria, onde condizionare le decisioni di tale Organo (alle cui sedute egli, peraltro, si asteneva formalmente dal partecipare), in modo da impedire che il posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria fosse assegnato al dott. Spadola (candidato dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice e rimasto unico legittimo aspirante alla nomina, dopo che la dott.ssa [#OMISSIS#] Citi, anch’essa dichiarata idonea, aveva accettato analogo incarico di docenza conferitole dall’ Università di Pisa);
il rettore Tomasello [#OMISSIS#], il quale, agendo in piena consonanza con il prof. [#OMISSIS#], aveva anch’egli dapprima, nella fase d’espletamento della procedura concorsuale, cercato (senza successo) d’influire pesantemente sull’operato del prof. Cucinotta, membro della commissione esaminatrice, e poi (una volta che il figlio del [#OMISSIS#] era stato bocciato) s’era impegnato alacremente nell’opera di proselitismo nei riguardi di numerosi componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria, onde condizionare dall’esterno le decisioni di tale Organo (alle cui sedute egli non poteva partecipare, non avendone diritto) in conformità agli illeciti “desiderata” del [#OMISSIS#].
La Procura della Repubblica di Messina aveva, inoltre, chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per il reato di “concorso in abuso d’ufficio”:
del prof. Germanà Giovanni (preside della Facoltà di Veterinaria), che aveva agito come “[#OMISSIS#] manus” del rettore Tomasello nonché in piena consonanza con il [#OMISSIS#], influendo (mediante un’opera di assiduo proselitismo svolta nei riguardi dei componenti dell’Organo a lui più vicini) sulle decisioni del Consiglio di Facoltà per orientarle in pregiudizio del dott. Spadola; d’altro canto, la circostanza che il preside Germanà si fosse formalmente astenuto nelle occasioni in cui il Consiglio di Facoltà avrebbe, invece, dovuto uniformarsi alle pronunzie del T.A.R. di Catania favorevoli allo Spadola confermava il suo atteggiamento connotato da mala fede;
del prof. [#OMISSIS#] Salvatore, che, in veste di “fedelissimo” del prof. [#OMISSIS#] Battesimo, aveva partecipato con inesauribile zelo alla sistematica opera di proselitismo, finalizzata ad influire sulle deliberazioni del Consiglio di Facoltà, in modo da orientarle in pregiudizio del dott. Spadola, uniformando, altresì, in tali sensi le proprie scelte in occasione delle deliberazioni assunte dal predetto Organo;
dei professori Niutta e [#OMISSIS#], che, aderendo alle pressanti sollecitazioni loro rivolte, non solo avevano partecipato attivamente alle “riunioni ristrette”, indette dal [#OMISSIS#] e dai suoi sodali per concordare gli orientamenti da seguire, in pregiudizio dello Spadola, durante le sedute del Consiglio di Facoltà, ma s’erano anche resi promotori, rispettivamente, nelle sedute del 15.11 e del 23.11.2006, dell’approvazione di due deliberazioni, aventi finalità ingiustificatamente “dilatorie” dell’urgente soluzione da dare alla problematica della copertura del posto di professore associato;
dei professori Cristarella, Masucci, Naccari, [#OMISSIS#], Piedimonte e Zanghì, che, sia pur assumendo ruoli più marginali, avevano, comunque, consapevolmente condiviso le finalità sottese alle illecite manovre ordite a danno dello Spadola ed avevano, di conseguenza, conformato i loro comportamenti e le loro scelte in occasione delle sedute del Consiglio di Facoltà.
Il P.M. contabile riferiva, altresì, che il procedimento penale promosso in relazione a tale assai inquietante vicenda non aveva avuto un decorso unitario.
Infatti, gli imputati Masucci, Naccari e [#OMISSIS#] avevano scelto d’essere giudicati con il “[#OMISSIS#] abbreviato”, definito in primo grado con la sentenza n.614/2008 del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte d’Appello di Messina con la sentenza n.226/2012 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.21976/2013, con cui i medesimi erano stati definitivamente riconosciuti colpevoli del reato di “concorso in abuso d’ufficio”.
Gli imputati Tomasello, [#OMISSIS#], Germanà, [#OMISSIS#], Niutta, [#OMISSIS#], Piedimonte, Cristarella e Zanghì avevano, invece, optato per il [#OMISSIS#] ordinario, che, all’epoca in cui il P.M. contabile aveva esercitato l’azione di responsabilità amministrativa, risultava essere stato definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Messina n.277/2013 (oggetto d’appello), che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di “concorso in abuso d’ufficio” (il Tomasello ed il [#OMISSIS#] anche del reato di “concorso in tentata concussione continuata”).
Ciò premesso, la Procura della Corte dei Conti sosteneva che la vicenda sopra sinteticamente descritta aveva cagionato:
da un lato, un danno patrimoniale indiretto, ammontante ad € 47.164,46, pari alla somma di denaro che l’ Università di Messina aveva dovuto versare al dott. Spadola, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell’ingiustificato ritardo con cui era stato assunto in servizio in qualità di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria;
da un altro lato, un danno diretto da disservizio, quantificabile, in via equitativa, in € 40.000,00, correlato alle ripercussioni negative sulla funzionalità della Facoltà di Veterinaria e sulla qualità delle prestazioni didattiche e scientifiche erogate all’utenza, che erano derivate dalle illecite trame che avevano impedito, per un lasso di tempo ragguardevole (circa un anno), la copertura del predetto posto di professore associato.
Ritenendo, quindi, sussistente una fattispecie di responsabilità amministrativa di tipo plurisoggettivo, caratterizzata dal dolo intenzionale ravvisabile nei comportamenti tenuti da tutti i soggetti implicati nella vicenda, il P.M. contabile chiedeva la loro condanna in solido al pagamento, in favore dell’ Università degli Studi di Messina, della complessiva somma di € 87.164,46.
Fermo restando, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della L. n.20/1994 (essendosi in presenza di comportamenti dolosi), il vincolo di solidarietà passiva in favore dell’Amministrazione danneggiata, la Procura reputava, comunque, necessario sottolineare, ai fini della ripartizione del complessivo onere risarcitorio nell’ambito dei rapporti interni tra i vari soggetti, che:
i principali attori della vicenda erano stati indubbiamente il prof. [#OMISSIS#] Battesimo ed il rettore Tomasello, che avevano ricoperto i ruoli di promotori, istigatori e coordinatori, sovente rimasti dietro le quinte, delle trame illecite sopra illustrate, ai quali, pertanto, andava imputato un maggiore onere risarcitorio, pari ad € 30.000,00 complessivi, da ripartirsi tra loro in quote uguali;
ruoli intermedi, ma comunque notevolmente significativi, erano stati ricoperti dal preside Germanà e dai professori [#OMISSIS#], Niutta e [#OMISSIS#], soggetti rivelatisi assai solerti nel prodigarsi al fine di garantire il buon esito delle illecite manovre ordite avverso il dott. Spadola, ai quali, pertanto, andava imputato un onere risarcitorio pari ad € 40.000,00 complessivi, da ripartirsi tra loro in quote uguali;
ruoli sostanzialmente più marginali erano stati ricoperti dai docenti Cristarella, Masucci, Naccari, [#OMISSIS#], Piedimonte e Zanghì, ai quali, dunque, andava imputato un onere risarcitorio minore, pari ad € 17.164,46 complessivi, da ripartirsi tra loro in quote uguali.
Con la sentenza n.1027/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana:
riteneva fondate e condivisibili le argomentazioni con cui il T.A.R. di Catania aveva censurato i provvedimenti amministrativi emessi dal Consiglio della Facoltà di Veterinaria in pregiudizio del dott. Spadola;
sosteneva che i provvedimenti formalmente adottati dal Consiglio di Facoltà avevano costituito la causa diretta ed esclusiva del danno patrimoniale, che era stato patito dall’ Università di Messina per effetto dell’avvenuto versamento allo Spadola della somma di € 47.164,46, a titolo di risarcimento (disposto dal T.A.R. di Catania) per l’ingiustificato ritardo con cui gli era stato assegnato il posto di professore associato.
Ciò premesso, il Giudice di primo grado affermava che, essendo l’emanazione di tali illegittimi provvedimenti imputabile solamente ai singoli membri del Consiglio di Facoltà, che, di volta in volta, avevano espresso voto favorevole alla loro approvazione, doveva escludersi qualsiasi concreta responsabilità per danno erariale sia del rettore Tomasello (in quanto non facente parte del Consiglio della Facoltà di Veterinaria) sia del prof. [#OMISSIS#] (che non aveva partecipato alla votazione di alcuno dei provvedimenti in questione).
Per quanto riguarda gli altri soggetti convenuti in giudizio (ossia il preside Germanà ed i professori [#OMISSIS#], Niutta, [#OMISSIS#], Cristarella, Masucci, Naccari, [#OMISSIS#], Piedimonte e Zanghì), il Giudice di primo grado reputava loro imputabile una responsabilità di tipo parziario, da rapportarsi al ruolo che, di volta in volta, era stato da ciascuno di essi svolto in occasione dell’approvazione della singola deliberazione del Consiglio di Facoltà.
Relativamente all’individuazione dell’elemento psicologico che aveva caratterizzato i comportamenti del preside Germanà e degli altri docenti da ultimo citati, il Giudice di primo grado sosteneva che, nel mentre risultava giuridicamente insuperabile il vincolo scaturente dal giudicato penale ormai formatosi nei riguardi della Masucci, del Naccari e della [#OMISSIS#] (a carico dei quali era stata ravvisata la sussistenza del dolo intenzionale, tipico del reato di “concorso in abuso d’ufficio”), non incombeva sul Giudice contabile alcun vincolo analogo in sede di disamina delle posizioni del preside Germanà e dei professori [#OMISSIS#], Cristarella, Piedimonte, Niutta, [#OMISSIS#] e Zanghì (nei confronti dei quali il procedimento penale era stato definito, in primo grado, con la sentenza di condanna n.277/2013, emessa dal Tribunale di Messina, decisione che era stata, però, da essi ritualmente appellata).
In tale contesto, quindi, non ravvisando (in sede di disamina delle risultanze delle indagini penali, basate essenzialmente sull’effettuazione di intercettazioni telefoniche e sull’acquisizione di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e da testimoni) adeguati elementi di prova del dolo intenzionale (che, secondo il P.M. contabile, aveva, invece, connotato anche i comportamenti tenuti dal preside Germanà e dai docenti [#OMISSIS#], Cristarella, Piedimonte, Niutta, [#OMISSIS#] e Zanghì), il Giudice di primo grado dichiarava che ai medesimi potevano essere contestati soltanto profili di colpa grave e, comunque, limitatamente a quei provvedimenti del Consiglio di Facoltà che essi avevano contribuito a far approvare.
Sulla scorta di tale complesso di argomentazioni, la Sezione di primo grado:
assolveva da ogni addebito il rettore Tomasello ed il prof. [#OMISSIS#];
condannava, in regime di responsabilità parziaria (e, quindi, senza il vincolo di solidarietà passiva, invocato dal P.M. contabile), il preside Germanà ed i docenti [#OMISSIS#], Cristarella, Piedimonte, Niutta, [#OMISSIS#], Zanghì, Masucci, Naccari e [#OMISSIS#] al pagamento in favore dell’ Università di Messina di modeste quote (rapportate al numero di deliberazioni del Consiglio di Facoltà, che ciascuno di essi aveva contribuito a far approvare) del danno indiretto patito dall’Ateneo per effetto di quanto versato al dott. Spadola.
In particolare, il Giudice di primo grado addebitava:
€ 609,21 al Germanà;
€ 1.882,25 al [#OMISSIS#];
€ 2.177,03 al Cristarella;
€ 1.118,64 al Piedimonte;
€ 2.177,03 al Niutta;
€ 2.177,03 al [#OMISSIS#];
€ 1.862,60 alla Zanghì;
€ 1.862,60 alla Masucci (con l’aggiunta di € 2.000,00 per il risarcimento del danno arrecato all’immagine dell’Ateneo, che le era stato contestato dal P.M. contabile, in considerazione della definitiva condanna da lei riportata in sede penale per il reato di concorso in abuso d’ufficio);
€ 1.882.25 al Naccari (con l’aggiunta di € 2.000,00 per il risarcimento del danno arrecato all’immagine dell’ Università , che gli era stato contestato dal P.M. contabile, in considerazione della definitiva condanna da lui riportata in sede penale per il reato di concorso in abuso d’ufficio);
€ 1.451,42 alla [#OMISSIS#] (con l’aggiunta di € 2.000,00 per il risarcimento del danno arrecato all’immagine dell’Ateneo, che le era stato contestato dal P.M. contabile, in considerazione della definitiva condanna da lei riportata in sede penale per il reato di concorso in abuso d’ufficio).
La Sezione di primo grado rigettava, infine, la domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da disservizio, ritenendolo non adeguatamente provato ed, in ogni caso, ormai prescritto, per quanto riguardava specificamente il Niutta ed il [#OMISSIS#] (unici soggetti che avevano formalmente sollevato la relativa eccezione).
Avverso la sentenza n.1027/2014 ha proposto appello la Procura regionale, sostenendo, in primo luogo, che la Sezione di primo grado:
avrebbe disapplicato i principii generali disciplinanti la fattispecie del concorso di più persone nella commissione di illeciti amministrativo-contabili;
avrebbe erroneamente valutato i fatti di causa e le relative prove disponibili, pervenendo così ad un ingiustificato disconoscimento della sussistenza degli elementi costitutivi dell’articolata fattispecie dannosa plurisoggettiva, che era stata contestata dal P.M. a tutti i soggetti citati in giudizio.
A tal proposito, la Procura ha sottolineato che per potersi configurare una responsabilità amministrativa di tipo concorsuale:
non è affatto indispensabile la materiale partecipazione di ciascun soggetto alla formale adozione del provvedimento amministrativo illegittimo e non viene ad assumere significativa rilevanza neppure la sussistenza o meno della giuridica competenza ad emanare tale atto;
occorre, invece, che siano stati posti in essere comportamenti che, sia pur “ab externo”, abbiano concretamente influito in maniera efficiente e determinante, anche soltanto sotto il profilo psicologico, sui funzionari pubblici che hanno formalmente adottato il provvedimento amministrativo illegittimo e foriero di danno erariale.
Pertanto, nel caso in cui l’emanazione di un atto illegittimo sia riconducibile alle decisioni adottate da un Organo collegiale, la norma finalizzata a limitare la responsabilità amministrativa a carico dei soli componenti che abbiano espresso voto favorevole all’approvazione del provvedimento non può ritenersi, in sé e per sé, idonea ad escludere profili di responsabilità di quegli altri soggetti pubblici, anche esterni al Collegio, che abbiano tenuto comportamenti eziologicamente influenti sull’articolarsi della vicenda produttiva di danno, avendo orientato in maniera preponderante le concrete scelte compiute dai componenti dell’Organo.
Ciò premesso, la Procura ha affermato che la Sezione di primo grado, disattendendo tali basilari principii, aveva avuto una visione assai parziale e riduttiva della complessa fattispecie sottoposta al suo esame, pervenendo così ad esiti abnormi e sinanche paradossali in sede di risoluzione di alcune fondamentali problematiche.
In pratica, tale visione parziale e riduttiva:
aveva determinato una disarticolazione del disegno illecito, che appariva, invece, chiaramente essere stato unitariamente perseguito da tutti i soggetti citati in giudizio, ed aveva, quindi, scompaginato le tessere del mosaico della complessiva ricostruzione dei fatti, effettuata dal P.M. contabile anche sulla scorta delle inequivocabili risultanze delle indagini svolte in sede penale;
aveva condotto il Giudice di primo grado ad ignorare o perlomeno a sottovalutare ingiustificatamente i motivi reconditi, gli interessi occulti e gli obiettivi di fondo, che avevano concretamente ispirato l’ideazione delle trame illecite e guidato la loro attuazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda;
aveva inopinatamente indotto a degradare a “concorso colposo” l’elemento psicologico, che il P.M. aveva, invece, qualificato come “dolo unitario di compartecipazione”, avendo evidenziato che tutti i soggetti implicati nella losca vicenda (e non soltanto la Masucci, il Naccari e la [#OMISSIS#], ormai definitivamente condannati in sede penale per “concorso in abuso d’ufficio”) si erano consapevolmente e deliberatamente adoperati per la buona riuscita delle manovre finalizzate ad impedire l’assegnazione al dott. Spadola del posto di professore associato, e ciò al fine di salvaguardare eventuali future “chances” del figlio del potente prof. [#OMISSIS#];
aveva spinto il Giudice di primo grado a focalizzare la propria attenzione esclusivamente sui verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà e sui comportamenti che risultavano essere stati ufficialmente tenuti dai suoi componenti, in occasione delle votazioni sulle singole deliberazioni poste all’ordine del giorno, e, quindi, ad ignorare inopinatamente le trame che erano state ordite “dietro le quinte”, così come disvelate dalle numerose intercettazioni telefoniche e dalle dettagliate dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del procedimento penale.
In pratica, per effetto di tale distorta e riduttiva visione della complessiva vicenda, la Sezione di primo grado:
era pervenuta alle ingiuste assoluzioni del rettore Tomasello e del prof. [#OMISSIS#], ossia proprio di coloro che risultavano essere stati gli ideatori, i promotori ed i coordinatori delle manovre illecite a danno del dott. Spadola;
aveva erroneamente sottovalutato i ruoli concretamente svolti dal preside Germanà e da quei docenti (quali il [#OMISSIS#], il Niutta, il [#OMISSIS#] ecc.) che s’erano maggiormente impegnati nell’opera di assiduo proselitismo nei confronti dei colleghi, finalizzata ad orientare le scelte del Consiglio di Facoltà in senso sfavorevole al dott. Spadola.
In tale ottica, il P.M. ha sostenuto che, ove il Giudice di primo grado avesse ponderatamente vagliato il copioso materiale probatorio (costituito da molteplici intercettazioni telefoniche, numerose dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, dettagliate testimonianze ecc.) acquisito nel corso del procedimento penale ed ampiamente illustrato nella sentenza n.277/2013 del Tribunale di Messina, sarebbe indubbiamente pervenuto a conclusioni ben diverse da quelle esposte nella sentenza n.1027/2014.
Proseguendo nell’esposizione delle proprie doglianze, la Procura ha contestato anche il rigetto, da parte della Sezione di primo grado, della domanda risarcitoria inerente il danno da disservizio, la cui sussistenza sarebbe indubitabile.
Infatti, anche a prescindere da altre considerazioni, appare del tutto evidente che, a causa del notevole ed ingiustificato ritardo con cui s’era proceduto alla copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, nell’ambito dell’ Università di Messina era, sia pur temporaneamente, venuta a mancare la prestazione di un importante servizio didattico e scientifico (che avrebbe dovuto essere fornito dal docente vincitore della procedura selettiva), che lo stesso Ateneo aveva reputato indispensabile all’epoca in cui aveva bandito il concorso.
Ciò aveva comportato inevitabilmente una minore funzionalità della Facoltà di Veterinaria nonché il mancato conseguimento, durante un periodo temporale abbastanza lungo, delle preventivate finalità d’interesse pubblico, con conseguente insorgenza di un danno economicamente valutabile.
Il P.M. ha, conclusivamente, chiesto che:
previa riforma della sentenza n.1027/2014, sia riconosciuta la sussistenza di una fattispecie di responsabilità amministrativa plurisoggettiva, caratterizzata da comportamenti connotati da dolo intenzionale, tenuti da tutti i soggetti citati in giudizio per il conseguimento di uno scopo unitario illecito;
costoro siano conseguentemente condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’ Università degli Studi di Messina, della complessiva somma di € 87.164,46, di cui: € 47.164,46 a titolo di risarcimento del danno indiretto (corrispondente a quanto l’Amministrazione aveva dovuto versare al dott. Spadola) ed € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno da disservizio, fermi restando, ai fini della ripartizione del complessivo onere risarcitorio nell’ambito dei rapporti interni tra i vari soggetti, i criteri già enunziati nell’originario atto di citazione in giudizio.
In prossimità dell’udienza del 25.6.2015, fissata per la trattazione dell’appello proposto dalla Procura, si costituivano in giudizio:
il rettore Tomasello [#OMISSIS#], difeso dall’avv. Caldarera;
il prof. [#OMISSIS#] Battesimo Consolato, difeso dagli avvocati Nazareno e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
il preside Germanà Giovanni, difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Germanà;
il prof. [#OMISSIS#] Salvatore, difeso dall’avv. Salvatore Versaci;
i professori Niutta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], difesi dall’avv. Giovanni Monforte, i quali, a loro volta, proponevano appello incidentale avverso la sentenza n.1027/2014, al fine d’ottenerne la riforma nella parte in cui la Sezione di primo grado, disattendendo le argomentazioni difensive da essi addotte, li aveva condannati a pagare all’ Università di Messina la somma di € 2.177,03 ciascuno.
Non si costituivano, invece, i sig.ri Cristarella Santo, Masucci [#OMISSIS#], Naccari [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grazia, Piedimonte [#OMISSIS#] e Zanghì [#OMISSIS#].
Preliminarmente, tutti i soggetti costituiti evidenziavano che la sentenza n.277/2013, emessa nei loro confronti dal Tribunale penale di Messina, era stata da essi tempestivamente appellata, ragion per cui, considerato che l’azione di responsabilità per danno erariale era stata promossa a loro carico dal P.M. contabile sulla scorta essenzialmente delle risultanze emerse nel corso del procedimento penale, appariva necessaria la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definitiva conclusione di quello penale.
Nel merito, Tomasello [#OMISSIS#] sosteneva che, a prescindere dalle manovre illecite che, secondo la Procura, sarebbero state (anche) da lui poste in essere per favorire il figlio del prof. [#OMISSIS#], durante la fase d’espletamento della procedura concorsuale per la copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, egli, dopo la conclusione di tale procedura selettiva (che aveva visto dichiarati idonei i dottori Spadola e Citi e bocciato il figlio del [#OMISSIS#]), nella sua qualità di rettore, si sarebbe comportato in maniera corretta ed imparziale, non avendo assunto concrete iniziative per impedire od ostacolare la nomina del dott. Spadola (unico soggetto rimasto in lizza, dopo l’avvenuta opzione della dott.ssa Citi per l’incarico offertole da altro Ateneo) e non essendosi mai adoperato per influire “ab externo” sulle deliberazioni di competenza del Consiglio della Facoltà di Veterinaria (che, secondo la Procura, avevano inteso lasciare scoperto il predetto posto di docente, al fine di salvaguardare future “chances” del figlio del [#OMISSIS#]).
In sostanza, secondo il Tomasello, non vi sarebbero concreti elementi di prova né per sostenere che egli avesse ordito, in consonanza con il [#OMISSIS#] e con la fattiva cooperazione di altri docenti, trame illecite nè per affermare che le manifestazioni delle sue “personali opinioni” su tale peculiare vicenda avessero influito in maniera efficiente e determinante sugli orientamenti seguiti dai vari componenti del Consiglio di Facoltà, in pregiudizio dei legittimi interessi vantati dallo Spadola.
Il Tomasello chiedeva, pertanto, che l’appello proposto dalla Procura avverso la sentenza n.1027/2014 fosse respinto, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale indiretto, non sussistendo alcun effettivo e comprovato nesso causale tra i suoi comportamenti ed il nocumento subito dall’ Università per effetto del risarcimento che essa aveva dovuto corrispondere allo Spadola, sia per quanto concerne il danno da disservizio, la cui sussistenza, peraltro, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata dal P.M. contabile.
A sua volta, il prof. [#OMISSIS#] Battesimo Consolato sosteneva che i fatti illeciti e dannosi prospettati dalla Procura sarebbero stati imputabili esclusivamente a quei componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria che avevano formalmente approvato le deliberazioni, poi censurate dal T.A.R. di Catania, volte ad impedire l’assunzion