L’annullamento in autotutela della graduatoria di ammissione al TFA illegittima, anziché la sua conservazione con l’ammissione in aggiunta del concorrente indebitamente non ammesso, risponde al principio per cui l’interesse individuale alla conservazione di un atto invalido recede comunque rispetto al principio generale di parità di trattamento che impronta l’azione amministrativa. In questa prospettiva, le questioni che si riferiscono alla tipicità dei provvedimenti amministrativi sono superate dalla dominante necessità di ristabilire la legalità violata, anche nell’interesse dei controinteressati collocati nelle graduatorie dalle quali l’interessato è stato escluso.
TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 7 febbraio 2014, n. 33
Accesso ai corsi di tirocinio formativo–Annullamento in autotutela graduatoria di ammissione illegittima
N. 00033/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Demetz, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Mazzei e Hans Prada, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Mazzei, in Bolzano, corso Italia, 10;
contro
Libera Università di Bolzano, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, largo Kolping, 2;
nei confronti di
Philipp Forer, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, corso Liberta’, 35;
per l’annullamento
1) in [#OMISSIS#] o in parte qua, del decreto n. 115/2013 dd. 26.8.2013 del Rettore della Libera Universitá di Bolzano, con tutti gli allegati approvati ed in particolare della graduatoria, nonché
2) in [#OMISSIS#] o in parte qua, del presupposto e richiamato verbale in seduta 26.8.2013 della Commissione d’esame (nominata con decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano n. 174/2012), e degli allegati ivi approvati,
3) della nota della facoltà di scienze della libera Università di Bolzano dd. 28.8.2013 prot. n. 5961/2013,
4) se e per quanto occorrer debba, della comunicazione via mail dd. 18.10.2013 della Libera Università di Bolzano, nonché di ogni ulteriore eventuale non comunicato e non conosciuto provvedimento di esclusione dal tirocinio,
nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso e collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano e di Philipp Forer;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Mosna e uditi per le parti i difensori:
F. Mazzei per il ricorrente;
M. [#OMISSIS#] per la Libera Università di Bolzano;
I. [#OMISSIS#] per Forer Philipp.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
che il ricorrente deduce che la Libera Universitá di Bolzano (in seguito: L.U.B.), con provvedimento del suo Presidente n. 14/12 del 16.10.2012, successivamente ratificato con delibera del Consiglio dell’Universitá n. 102/2012, ha approvato il bando per l’ammissione ad un tirocinio formativo attivo finalizzato (in seguito: TFA) al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola primaria e secondaria di primo livello per la Classe di abilitazione 30/A (scienze motorie e sportive);
che il numero complessivo dei posti a concorso, per detta Classe di abilitazione, era di 10;
che il signor [#OMISSIS#] Demetz ha chiesto di essere ammesso a detto tirocinio;
che la commissione di valutazione approvava la graduatoria, nella quale il ricorrente si è posizionato all’8° posto con 89 punti in totale, per cui lo stesso veniva ammesso al tirocinio de quo;
che il candidato Cattani [#OMISSIS#], classificatosi al 13° posto in graduatoria con punti 86 e, quindi, rimasto escluso dal tirocinio, impugnava la suddetta graduatoria avanti il T.R.G.A. di Bolzano;
che, questo, con sentenza n. 253/2013, depositata il 24.7.2013, ha accolto il ricorso annullando la graduatoria e gli atti di relativa approvazione;
che, in seguito alla precitata decisione, la Commissione esaminatrice, nella seduta del 26.8.2013, ha predisposto una nuova graduatoria definitiva (successivamente approvata dal Rettore dell’Università con l’impugnato decreto n. 115/2013), nella quale il signor Cattani ha conseguito il punteggio complessivo di 89 punti, ottenendo l’8° posto in graduatoria, mentre il ricorrente è stato retrocesso al 16° posto , avendo conseguito, complessivamente, solo 73 punti;
che, quindi, quest’ultimo, deve essere escluso dal corso TFA in oggetto, avuto riguardo al limite di 10 partecipanti;
che, con il ricorso all’esame, viene aggredito il precitato decreto n. 115/2013, oltre ad altri provvedimenti, meglio precisati in epigrafe;
che l’esito del gravame è affidato alle seguenti censure:
1.“Violazione del d.m. n. 269/2000 e d.m. 11.11.201, nonchè dell’art. 9, lettera c), e punto 2 dell’Allegato 2) del c.d. „Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado“ (approvato con decreto presidenziale n. 14/2012 e delib. Del Consiglio D‘Università n. 102/2012) – lex specialis ; eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria“;
2. “Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, e relativa normativa locale di recepimento, per vizio di motivazione”;
3. “Violazione dell’art. 21nonies della l. n. 241/1990 e normativa locale di riferimento, per assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela“;
che, con decreto n. 193/2013 del 25.10.2013, il Presidente di questo Tribunale ha sospeso i provvedimenti impugnati e disposto la riammissione del ricorrente al tirocinio in corso;
che si sono costituiti in giudizio la L.U.B. e il controinteressato signor Philipp Forer, resistendo alle pretese del ricorrente;
che, all’udienza in camera di consiglio del 19.11.2013, la trattazione della domanda cautelare, su richiesta delle parti e con conferma del precitato decreto presidenziale, è stata rinviata all’udienza di merito del 5.2.2014;
che, in detta udienza, il procuratore della L.U.B. ha insistito sulla domanda di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e che il procuratore del ricorrente si è rimesso in ordine a tale richiesta;
che, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;
che, in adesione alla richiesta del procuratore della L.U.B. e stante la rimessione sul punto da parte del procuratore del ricorrente il Collegio dispone, anche in considerazione dell’urgenza del caso trattato, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
che, nel merito, con le due prime censure, in sostanza, si sostiene, tra l’altro, che al ricorrente non è stata riconosciuta, ai fini del punteggio complessivo, l’attività di sostegno (in tedesco: Integrationsunterricht), dallo stesso svolta; attività che dovrebbe, comunque, essere considerata come altra classe di abilitazione o concorso che almeno comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per la quale si concorre;
che, la L.U.B., sul punto, evidenzia, tra l’altro, che l’attività di sostegno non può essere intesa come attività di gestione in piena autonomia di un insegnamento, come, invece, sono quelle attività comprendenti vere e proprie classi di concorso;
che, al riguardo, per quanto qui di interesse, l’art. 9, lett. c), del bando prevedeva, tra i titoli da valutare ai fini della graduatoria, il c.d. “servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di abilitazione (o in altra classe di abilitazione che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui si concorre)—omissis”;
che ritiene il Collegio che l’interpretazione della citata disposizione è già stata fornita da questo Tribunale con la sentenza n. 253/2013, sopra menzionata, nella quale, nel dettaglio, si legge, testualmente, che: “Mit dem 3. Anfechtungsgrund beklagt der Rekurssteller zudem die Verletzung bzw. falsche Anwendung der streitgegenständlichen Ausschreibung in Verbindung mit dem Ministerialdekret Nr. 249 vom 10.09.2010 sowie mit dem Ministerialdekret vom 11.11.2011 einschließlich der Anlage A sowie Ermessensmissbrauch wegen Faktenfehlbewertung und unterlassener Ermittlungstätigkeit bezüglich der falschen Berücksichtigung von Dienstzeiten. Insbesondere rügt der Rekurssteller die von der Ausschreibung nicht vorgesehene Berücksichtigung der Dienstzeiten für Integrationsunterricht.
Laut Ausschreibung hätten lediglich jene Dienstzeiten in die Punkteberechnung einfließen dürfen, „die in den Einrichtungen des staatlichen Bildungssystems geleistet wurden und zwar in der spezifischen Lehrbefähigungsklasse [#OMISSIS#] in einer anderen Lehrbefähigungsklasse, die die Fächer der Lehrbefähigungsklasse beinhaltet, für welche man sich bewirbt“.
Im konkreten Fall hätte es sich ausschließlich um die Lehrbefähigungsklasse 30/A (Bewegung und Sport an der Mittelschule handeln dürfen.
Entgegen dieser Vorgaben seien jedoch bei einigen Kandidaten und zwar bei [#OMISSIS#] Basott, [#OMISSIS#] Demetz, Brigitte Kofler und [#OMISSIS#] Reiterer Dienstzeiten für Integrationsunterricht erklärt und auch berücksichtigt worden.
Die Rügen sind begründet.
Aus den von der Freien Universität vorgelegten Unterlagen geht nämlich tatsächlich hervor, dass von einigen Kandidaten auch Dienstzeiten für Integration erklärt wurden. Aus den Bewertungsunterlagen geht jedoch nicht hervor bzw. wurde nicht erhoben, welche Stunden von diesen Kandidaten im Integrationsunterricht und welche in der spezifischen Lehrbefähigungsklasse bzw. in einer ähnlichen Lehrbefähigungsklasse geleistet worden sind.
Diese Vorgangsweise, die Ausdruck einer unterlassenen Ermittlungstätigkeit ist, erlaubt es nicht, nachzuvollziehen, ob die für die Dienstzeiten vergebenen Punkte zu Recht [#OMISSIS#] zu Unrecht zuerkannt worden sind—omissis”;
che, conseguentemente, le due prime doglianze non sono accoglibili;
che, con il terzo motivo del ricorso, si lamenta, tra l’altro, che, in sostanza, la L.U.B., nel redigere la nuova graduatoria, non avrebbe dato esecuzione alla più volte citata sentenza n. 253/2013 ma avrebbe esercitato il potere di annullamento in autotutela e che, quindi, con questo tipo di procedura, avrebbe dovuto effettuare una comparazione degli interessi tra la posizione del ricorrente e l’interesse pubblico;
che, con la doglianza all’esame, si deduce, anche, che detta comparazione è assente e che, comunque, non si rinviene, nei provvedimenti impugnati, un motivazione che giustifichi che, nel caso, l’interesse pubblico sia prevalente, ovvero che possa spiegare “tra la necessità per l’Amministrazione di privilegiare assolutamente la partecipazione a soli 10 candidati rispetto all’ipotesi di ammettere in aggiunta (e/o in deroga) anche il Cattani in esecuzione della sentenza”;
che, innanzitutto, la richiesta ammissione “in aggiunta (e/o in deroga)” del Cattani oltre il numero di 10 candidati trova ostacolo nella previsione del bando, non impugnato;
che, inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella recente decisione n. 4491, depositata in data 11.09.2013, con riferimento al “depennamento” di una prof.ssa dall’elenco degli ammessi al corso speciale di cui al d.m. n. 21 del 2005 (finalizzato al conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella classe di concorso 45/C: metodologie operative nei servizi sociali) ha statuito che “l’interesse individuale alla conservazione di un atto illegittimo recede comunque rispetto al principio generale di parità di trattamento che impronta l’azione amministrativa” e che “non possono, del resto, essere posti sullo stesso piano quanti sono in possesso dei requisiti e quanti ne sono privi”, dovendo “la scelta cadere a favore dei primi”, e che, inoltre, “in questa prospettiva, le questioni che si riferiscono alla tipicità dei provvedimenti amministrativi sono superate dalla dominante necessità di ristabilire la legalità violata, anche nell’interesse dei controinteressati collocati nelle graduatorie dalle quali la ricorrente è stata esclusa”;
che, conseguentemente, anche la terza censura non coglie nel segno;
che, in conclusione, il ricorso è infondato e deve essere, quindi, respinto;
che l’istanza cautelare del ricorrente deve ritenersi assorbita dalla presente sentenza, atteso che questa viene depositata in tempi ravvicinati dall’ udienza del 5.2.2014;
che appare opportuno disporre la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la L.U.B., mentre devono essere poste a carico di questo le spese sostenute dal controinteressato signor Philipp Forer; spese che vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controinteressato signor Philipp Forer, liquidate in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00), oltre agli accessori dovuti per legge.
Spese compensate tra il ricorrente e la Libera Università di Bolzano.
Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Falk [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Mosna, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Pantozzi Lerjefors, Consigliere
[#OMISSIS#] Michaeler, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)