In ordine al regime delle spese di giudizio, deve osservarsi che la proposta istanza di rito abbreviato in alcun modo può influire sul regime delle stesse in punto di compensazione fra le parti, sia perché l’art. 130, comma 7, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 si limita a statuire che: “… Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese…”, non ponendo dunque alcun limite in ordine all’imputazione delle stesse, e sia perché non può farsi ricorso, in via analogica, alla previsione dell’art. 110, d.lgs. n. 174/2016 (“rinunzia agli atti del processo”), ipotesi nella quale è contemplata la declaratoria di estinzione del processo, specificamente prevedendosi “il non luogo a pronuncia sulle spese”. Conseguentemente, in presenza di rito abbreviato, resta intatto il disvalore della vicenda dedotta che ha dato luogo, in ogni caso, all’instaurazione di una vicenda processuale, il cui costo non può rimanere a carico dell’erario.
Corte dei conti reg., Basilicata, 25 settembre 2017, n. 78
Violazione principio di pubblicità procedure di gara – Richiesta di rito abbreviato
ent. n.78/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA
dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente
dr. Massimo [#OMISSIS#] Consigliere Relatore
dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.8311 del Registro di Segreteria, ad
istanza del Procuratore Regionale, nei confronti di:
SALVIULO [#OMISSIS#], nato a Brienza (PZ) il 28/05/1952, residente in Potenza in Via Complanare Varco [#OMISSIS#], n. 160 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Potenza alla Via del Gallitello, n. 177.
GIANNONE CODIGLIONE [#OMISSIS#], nato a Palermo il 13/08/1950, residente in Bagheria (PA) in V.le G. [#OMISSIS#], n. 18/04 ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] BRIENZA in Potenza alla Via Sanremo.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 4 luglio 2017, con l’assistenza del Segretario dott.ssa [#OMISSIS#] MICELE, il Consigliere relatore Massimo [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dr. [#OMISSIS#] GARGANO nonché gli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] BRIENZA, i quali concludevano come da verbale di udienza.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione del 4.10.2016, la Procura Regionale conveniva in giudizio i sigg. Giannone Codiglione [#OMISSIS#] e Salviulo [#OMISSIS#], per contestare loro la violazione del principio fondamentale delle procedure di gara e precisamente del requisito di pubblicità, a presidio della correttezza, della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.
Le concorrenti condotte, attive ed omissive, poste in essere dai predetti convenuti, nella veste di RUP e di direttore amministrativo, hanno consentito che si concludesse una procedura di affidamento in assenza del criterio di legge della pubblicità.
Conseguentemente, alla luce di quanto innanzi, il danno veniva quantificato in euro 12.286,66, pari alla complessiva somma versata dall’ Università degli studi della Basilicata in favore della ditta Edenrded Italia Srl, così come statuito, in sede risarcitoria, dalla sentenza del Tar Basilicata (n. 162/2011).
Con memoria di costituzione in giudizio dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il convenuto Salviuolo [#OMISSIS#] del 27. 2. 2017, si chiedeva il [#OMISSIS#] abbreviato, ai sensi dell’articolo 130 comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016 per la definizione alternativa, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria; in via gradata e solo nel caso di accoglimento della richiesta di [#OMISSIS#] abbreviato ,si chiedeva l’integrale rigetto delle richieste di parte attrice.
Con memoria di costituzione in giudizio del 10. 3. 2017, degli avvocati [#OMISSIS#] e Colangelo per il convenuto Giannone Codiglione [#OMISSIS#], si formulavano le medesime richieste defensionali sopra evidenziate.
A tale riguardo, risultava in atti il parere favorevole espresso dal Procuratore regionale in data 14 marzo 2017, in ordine alla suddetta istanza di [#OMISSIS#] abbreviato, ex articolo 130 del decreto legislativo n. 174/2016.
Con decreto n. 1/2017 di questa Sezione, venivano accolte le istanze di cui in narrativa e per l’effetto, in ragione della condotta osservata dai convenuti e delle entità del danno azionato, si riteneva congrua, ai fini della definizione del giudizio, il pagamento di una somma pari al 50% del danno dedotto in giudizio, così determinandosi in euro 3.071,66, la somma che ciascuno dei convenuti era tenuto a versare nelle casse dell’ Università degli Studi della Basilicata; a tal uopo veniva fissato il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di comunicazione del suddetto decreto per il versamento della somma da risarcire.
Risultano depositati in data 4/7/2017, sia l’attestato di versamento del Dottor Giannone Codiglione [#OMISSIS#], della somma di euro 3.071,66 a favore dell’ Università degli Studi della Basilicata, cui viene allegata la corrispondente carta contabile di incasso n.636 del 3.5.2017 della banca cassiere del predetto ateneo, sia il bonifico del medesimo importo e beneficiario eseguito dal signor Salviulo [#OMISSIS#] del 22/5/2017.
In sede di udienza dibattimentale, le difese hanno concluso con la richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio; il pubblico ministero ha chiesto l’estinzione del giudizio ed ha aderito all’istanza di compensazione suddetta.
Considerato in
DIRITTO
Ritiene il Collegio che la sentenza definitoria, ai sensi dell’articolo 130, settimo comma del decreto legislativo n. 174/2016, accertativa dell’adempimento dei convenuti, così come indicato in narrativa, comporti l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In ordine al regime delle spese di giudizio, deve osservarsi che la proposta istanza di [#OMISSIS#] abbreviato in alcun modo può influire sul regime delle stesse in punto di compensazione fra le parti, sia perché la sopracitata disposizione normativa (articolo 130, 7 comma del decreto legislativo n. 174/2016) si limita a statuire che: “… Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese…” non ponendo dunque alcun limite in ordine all’imputazione delle stesse; e sia perché non può farsi ricorso, in via analogica, alla previsione dell’articolo 110, codice giustizia contabile (“ rinunzia agli atti del processo”), ipotesi nella quale è contemplata la declaratoria di estinzione del processo, specificamente prevedendosi “il non luogo a pronuncia sulle spese”.
Nel caso di specie, “l’aliquid novi” del presente, peculiare contenzioso in giudizio, non è rappresentato, nè da una condizione di inattività delle parti, né dal sopravvenire di elementi ostativi alla perseguibilità del danno arrecato alla pubblica amministrazione, alla luce, in ipotesi, del sopravvenire di un quadro normativo successivamente intervenuto, ovvero di elementi probatori di nuovo riscontro.
Conseguentemente resta intatto, in quanto tale, il disvalore della vicenda dedotta che ha dato luogo, in ogni caso, all’instaurazione di una vicenda processuale, il cui costo non può rimanere a carico dell’erario, limitandosi la previsione legislativa (introdotta dal succitato art. 130 comma 1 del decreto legislativo n. 174/2016), in ordine al beneficio riconosciuto alla parte convenuta, unicamente ad una più mite quantificazione della lesione erariale cagionata.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata accerta l’avvenuto tempestivo pagamento della somma fissata con il decreto n. 1/2017 e per l’effetto dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di giudizio le stesse vengono liquidate nella somma di euro 627,00 (Euro seicentoventisette/00) da porsi a carico dei convenuti in parti uguali tra loro.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 4 luglio 2017.
Depositata in segreteria il 25 SET. 2017