Ai fini dell’integrazione della fattispecie ex l’art. 15, comma 17, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, tale da consentire l’ammissione in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo senza dover sostenere alcuna prova, è necessario il possesso del duplice requisito di aver superato l’esame di ammissione ai corsi SSIS e della regolare iscrizione a tali corsi, dovendosi intendersi – sempre ai fini della medesima normativa – come “congelati” coloro che, regolarmente iscritti e frequentanti i corsi, chiedono volontariamente l’interruzione della carriera, in presenza di giustificati motivi, quali obblighi militari, periodo di gravidanza, frequenza del dottorato di ricerca.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 luglio 2014, n. 2121
Accesso ai corsi di tirocinio formativo – ammissione in soprannumero iscritti ssis
Data Documento: 2014-07-31
Area:
Giurisprudenza
Massima