Corte dei conti reg., Lazio, 24 agosto 2017, n. 213

Ottemperanza – Pensione di inabilità

Data Documento: 2017-08-24
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

SENTENZA n. 213/2017
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
in persona del giudice monocratico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
sentenza
nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria della Sezione con il n° 74756,
proposto da
T.L. (omissis), rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Siena (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliata a Roma in viale Nusco n° 108 presso lo studio del difensore stesso;
contro
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Salvatore Manca (ambedue iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Omissis in Omissis n° 5 presso l’area Affari Legali dell’ Università stessa;
e contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Massa, [#OMISSIS#] Capannolo, [#OMISSIS#] Pulli e [#OMISSIS#] Valente (tutti iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Beccaria n° 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;
e contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso da Franca Franchi ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alimandi (dipendenti della direzione dei Servizi del Tesoro), nonché domiciliato a Roma in via Casilina n° 3 presso tale direzione.
§§§
1. Con ricorso notificato all’ Università degli studi di Roma “La Sapienza” (d’ora in poi soltanto: l’ Università ), all’INPS e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (in sigla: MEF) tra il 6 ed il 10 maggio 2016, nonché depositato presso questa Sezione il 3 del mese successivo, L. T., ex dipendente dell’ Università , ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n° 732/2014 di questa Sezione. Mediante tale pronuncia era stato accertato il diritto dell’odierna ricorrente all’attribuzione della pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della legge n° 335/1995, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con l’ Università stessa, cioè dal 10 luglio 2012; e, quindi, con diritto ai ratei pensionistici maturati da quella data.
In particolare la T. ha evidenziato che la predetta sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata da alcuna delle controparti soccombenti, e che queste ultime erano state vanamente diffidate a dare bonariamente esecuzione a quella pronuncia.
2. Dopo essersi limitata (il 23 settembre 2016) ad una costituzione meramente formale, il 7 marzo dell’anno successivo l’ Università ha depositato una memoria difensiva nella quale ha evidenziato di aver emesso il 16 gennaio 2015 la disposizione direttoriale n° 90: in virtù della quale era stata attribuita alla T. la pensione di cui all’art. 2 comma 12 della legge n° 335/1995. Inoltre detto resistente ha soggiunto di aver trasmesso all’INPS, il 3 febbraio 2015, il c.d. modello PA04: necessario per consentire all’ente pensionistico di rideterminare concretamente il trattamento di quiescenza dell’odierna ricorrente. E, ad avviso dell’ Università stessa, la puntuale esecuzione degli incombenti a lei demandati era confermata dalla circostanza che nessun successivo sollecito le fosse pervenuto dalla T..
Con comparsa depositata il 9 marzo 2017 si è costituito anche l’INPS, lamentando però che non gli era mai pervenuto dall’ Università alcun provvedimento di riliquidazione della pensione della T..
Con comparsa depositata il 15 di quello stesso mese si è infine costituito il MEF, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nell’odierno giudizio di ottemperanza: perché la qualità di parte resistente, che il Ministero aveva rivestito nel giudizio conclusosi con la sentenza n° 732/2014, era scaturita meramente dalla circostanza che gli accertamenti ante causam nei riguardi della T. erano stati eseguiti da una Commissione Medica di Verifica.
3. Con memoria depositata il 14 marzo 2017 l’ Università ha ribattuto alle doglianze dell’INPS, depositando una nota del 29 luglio 2016 (all. 8) mediante cui l’INPS stesso aveva comunicato di aver concretamente attribuito all’odierna ricorrente la pensione di inabilità.
All’udienza del 27 marzo 2017 la causa è stata discussa dalle parti e, all’esito della camera di consiglio immediatamente successiva, questo giudice ha dato lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
4. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del MEF: al quale, concretamente, non risultava addossato alcun incombente scaturente dall’esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza ha agito la T..
Nondimeno l’errore da costei commesso appare scusabile: perché il ricorso originario era stato notificato anche al MEF, senza che nella correlativa sentenza n° 732/2014 venisse argomentato alcunché riguardo alla legittimazione passiva del Ministero stesso e neppure venissero indicate, nell’epigrafe di quella pronuncia, quali fossero le parti resistenti. Pertanto appare giustificato compensare integralmente le spese di lite fra la T. e il MEF.
5. Nel merito risulta palese, per un verso, che la materia del contendere è cessata: atteso che alla T. è stata materialmente attribuita, sin dal 10 luglio 2012, la pensione di inabilità disciplinata dal comma 12 dell’art. 2 della legge n° 335/1995.
Per altro verso è altrettanto evidente che tale riconoscimento è avvenuto posteriormente all’introduzione dell’odierno giudizio di ottemperanza, ossia con il provvedimento emesso dall’INPS il 29 luglio 2016: laddove già un anno e mezzo prima e, quindi, ante causam l’ Università aveva posto in essere gli incombenti a suo carico. Né l’ente pensionistico ha in alcun modo lamentato una qualsivoglia erroneità in quegli incombenti, che in ipotesi potesse impedire all’INPS di porre in essere quanto gli competeva per l’ottemperanza alla sentenza n° 732/2014 di questa Sezione.
6. Ove si consideri nella propria comparsa difensiva l’INPS aveva addirittura ignorato la piena ottemperanza che a quella sentenza era ormai stata data, risulta palesemente giustificata la condanna di detto resistente al pagamento delle spese di lite. Le quali, visto la rilevanza del trattamento pensionistico riconosciuto alla T. ed il già descritto notevole ritardo dell’INPS stesso nell’ottemperare, possono liquidarsi nella misura di 3.000 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA. Tali spese vanno altresì distratte in favore dell’avv. De Siena, dichiaratasi antistataria.
Infine giustifica la compensazione delle spese di lite anche fra la T. e l’ Università stessa l’assenza di un riscontro ante causam dell’INPS riguardo all’esaustività dei provvedimenti che l’ Università , già nelle prime settimane del 2015, aveva adottato per dare ottemperanza alla sentenza n° 732/2014.
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74756:
1)   dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla domanda proposta da L. T. contro il Ministero stesso;
2)   dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da L. T. contro l’INPS e contro l’ Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
3)   dichiara integralmente compensate le spese di lite fra la T., il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ Università degli studi di Roma “La Sapienza”;
4)   condanna l’INPS a pagare alla T. le spese di lite, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA, con distrazione in favore dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Siena dichiaratasi antistataria;
5)   fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della presente sentenza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 marzo 2017.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria  il   24/08/2017