Corte dei conti, sez. I, 2 marzo 2017, n. 65

Professori a tempo pieno – Incompatibilità – Giurisdizione – Discrezionalità – Notizia di danno – Invito a dedurre e citazione

Data Documento: 2017-03-02
Area: Giurisprudenza
Massima

L’esistenza di una disposizione di legge (art. 53 comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che impone al pubblico dipendente di versare l’importo dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati o non autorizzabili non comporta il venir meno della giurisdizione contabile per responsabilità, la quale sussiste ogni qual volta il requirente deduca un danno erariale per effetto di un comportamento dell’agente, posto in essere nell’esercizio delle funzioni cui quest’ultimo è preposto, contrario ai doveri d’ufficio. La previsione della restituzione del compenso all’Amministrazione di appartenenza comporta semmai una valutazione legale dell’ammontare del danno per lo svolgimento di attività incompatibile e sicuramente attuata in violazione dell’obbligo di esclusività sancito anche a livello costituzionale – di cui l’art. 53 già citato costituisce espressione – il quale tende a salvaguardare proprio l’espletamento delle funzioni attinenti il rapporto di servizio (ancor prima che riguardare il rapporto di impiego) e, dunque, il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.Il dovere di esclusività trova in primis la sua ratio nella esigenza di evitare conflitti di interesse quando l’attività pubblica che dovrebbe essere esclusiva è, come nella specie, un’attività didattica. In secondo luogo, il precetto mira ad impedire di trarre utilità, dirette o indirette, da tale attività didattica. Da ciò discende, pertanto, una connotazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 del tutto aliena da interessi meramente privatistici, dovendo invece convenirsi che il rapporto di servizio – strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione – rappresenta proprio il “bene” tutelato dalla norma de qua, non potendosi allora condividere l’assunto per cui l’obbligo di riversamento legale dei compensi percepiti dal dipendente attiene unicamente al rapporto di impiego con la pubblica amministrazione o comunque ad interessi privatistici (oggetto di delibazione del giudice del lavoro o amministrativo) avulsi, dunque, dal rapporto di servizio e con conseguente loro irrilevanza erariale.Risulta destituita di fondamento la doglianza relativa ad una erronea applicazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in ordine ad una pretesa necessità di previa escussione nei confronti dell’ente privato erogante la retribuzione. Ciò in quanto la disposizione invocata prevede obblighi ed oneri a carico dell’ente privato e dell’amministrazione, nonché profili di responsabilità disciplinare per il dipendente, ma non subordina l’esercizio dell’azione contabile alla summenzionata escussione. Al riguardo valgono i principi di autonomia e indipendenza dell’azione del procuratore regionale rispetto alle azioni rientranti nella competenza della pubblica amministrazione, rilevando gli eventuali recuperi effettuati in via amministrativa soltanto in sede esecutiva.La cognizione della Corte dei conti riguarda, in linea di massima, anche le scelte discrezionali dell’amministrazione, al fine di verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, o invece abbiano comportato l’adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche: in particolare, è stato pacificamente affermato che la Corte dei conti ben può sindacare gli atti amministrativi, senza che sia di ostacolo il divieto riguardante il merito delle scelte discrezionali. In altri termini, poiché ciò che distingue l’attività amministrativa discrezionale da quella vincolata è la possibilità di scelta tra più comportamenti leciti, in questi casi il Giudice contabile dovrà verificare, con giudizio ex ante, se la scelta operata corrisponda di per sé a criteri generali di logica e ragionevolezza.Per avere una notizia specifica e concreta di danno è sufficiente e necessario che essa sia riferita ad uno o più fatti ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali con verosimile pregiudizio degli interessi finanziari pubblici. E le stesse Sezioni riunite non hanno mancato di specificare che anche l’esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza, è idoneo a integrare gli estremi di una “specifica e concreta notizia di danno”.L’atto di citazione è strumento processuale che, per assolvere alla duplice funzione di vocatio in ius e di editio actionis, deve contenere gli elementi necessari per consentire al giudice di pervenire alla richiesta pronuncia. Pertanto, se risultano chiaramente esposti i fatti in conseguenza dei quali viene ravvisata la sussistenza del danno erariale e sono altresì indicati i titoli sui quali è fondata la domanda di risarcimento, l’omessa specificazione delle singole responsabilità o delle quote di danno non possono assurgere a vizio di nullità. In altri termini, la fattispecie della assoluta incertezza in ordine all’oggetto della domanda, di cui all’art. 164, comma 4, c.p.c. – che comporta la nullità della citazione, con conseguente inammissibilità della domanda attrice – potrebbe verificarsi solo qualora mancassero del tutto le conclusioni in ordine all’oggetto della domanda, tanto da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l’elemento della domanda attrice richiesto dalla legge.Non è necessaria la piena e totale corrispondenza fra invito a dedurre e citazione, essendo anzi fisiologico che sussista una difformità di fatti e valutazioni, se non altro in relazione a quanto controdedotto dagli interessati.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA  ITALIANA      65/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO      
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] ROTOLO Presidente
Dott.ssa [#OMISSIS#] LORETO Consigliere relatore
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] LA CAVA Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] DAMMICCO Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nei giudizio di appello, riuniti in [#OMISSIS#], iscritti ai nn. 49452, 49465, 49536, 49554, 49556, 49586, 49598, 49611, 49653 e 49741 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente dai signori:
1)     DE CICCO [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. [#OMISSIS#] Franco [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via di Ripetta n. 142;
2)    [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], elettivamente domiciliato in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 50, presso l’Arch. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
3)    [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Franco [#OMISSIS#] Scoca, [#OMISSIS#] Como e [#OMISSIS#] Tranquilli, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla Via G. Paisiello n. 55;
4)    FERRARA [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n. 50 (studio Avv. L. [#OMISSIS#]);
5)    [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 11;
6)    ALVINO [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Grasso e [#OMISSIS#] Patti, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza San [#OMISSIS#] n. 101;
7)    [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] n. 15;
8)    BENASSAI Guido, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice [#OMISSIS#] e dall’Avv. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli n. 39;
9)    CINQUINI Lino, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, Via Bruno [#OMISSIS#] n. 36, presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] Afeltra;
10) NAPOLI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Fonteiana n. 65;
avverso la sentenza n. 305/2015, pubblicata il 30 marzo 2015, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania;
Visti gli appelli e tutti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 24 novembre 2016, il Consigliere relatore dott.ssa [#OMISSIS#] Loreto, gli Avvocati: Franco [#OMISSIS#] Scoca per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ungaretti su delega dell’Avv. [#OMISSIS#] Franco [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] De Cicco, [#OMISSIS#] d’[#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] Ferrara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, su delega dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per [#OMISSIS#] Alvino, Felice [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] per Guido Benassai, [#OMISSIS#] Lorenti su delega dell’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per Lino Cinquini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Napoli, nonché il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
FATTO
Con atto di citazione depositato il 4 dicembre 2012 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Campania ha citato in giudizio gli odierni appellanti per rispondere del danno erariale causato nel quinquennio 2003/2007 all’ Universit à degli Studi “Parthenope” di Napoli, consistito :
1.nella differenza fra quanto percepito a titolo stipendiale nella qualità di docenti a tempo pieno rispetto a quanto loro spettante a titolo di docenti a tempo definito;
2. nelle somme percepite a titolo di indennità di carica per qualifiche istituzionali rivestite all’interno degli organi accademici e presupponenti lo svolgimento delle funzioni di docente a tempo pieno;
3.nei compensi percepiti per incentivazione dell’impegno didattico, spettanti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 370 del 1999, ai professori e ai ricercatori che optano per il tempo pieno e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre Universit à od istituzioni pubbliche o private.
Dall’esito delle indagini delegate dalla Procura regionale alla Guardia di Finanza si era infatti accertato lo svolgimento, con continuità e mediante una stabile organizzazione professionale, da parte del Rettore dell’ Universit à di Napoli “Parthenope” e di altri docenti, di attività extra-didattiche incompatibili con lo status di professore a tempo pieno e in contrasto con il divieto all’esercizio del commercio, dell’industria e di altra professione imposto in tali casi dal combinato disposto degli artt. 60 del DPR n. 3 del 1957, 11 del DPR n. 382 del 1980 e 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001; divieto che ad avviso della Procura rendeva del tutto irrilevante l’eventuale autorizzazione rilasciata in alcuni casi.
Con sentenza n. 305 emessa il 30.03.2015 la Sezione territoriale ha accertato sussistere, a carico dei singoli convenuti, gli elementi costitutivi della responsabilità, sulla base del corredo probatoriodisponibile in atti e li ha condannati al risarcimento, in favore dell’ Universit à degli Studi di Napoli “Parthenope”, dei seguenti importi: € 91.760,29 a carico di [#OMISSIS#] ALVINO, € 81.065,97 a carico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], € 56.761,36 a carico Guido BENASSAI,€ 122.060,29 a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], € 30.178,24 a carico di Lino CINQUINI,€ 32.396,25 a carico di [#OMISSIS#] DE CICCO, € 438.477,30 a caricodi [#OMISSIS#] FERRARA, € 122.321,91 a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] NAPOLI, € 119.010,32 a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], € 43.582,50 a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre rivalutazione monetaria, interessi legalisulla somma così rivalutata e spese di giudizio, liquidate in 2.843,38 euro.
La sentenza è stata impugnata con separati appelli, nei quali i ricorrenti hanno, rispettivamente, prospettato in sintesi i seguenti motivi di gravame:
Appello DE CICCO (n. 49452):
1.Inammissibilità della citazione, per .deposito oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’invito a dedurre, non potendo rilevare l’emanazione dell’ordinanza di proroga n. 16 del 13.07.2012, che non era stata tempestivamente comunicata all’appellante, precludendo la possibilità di proporre reclamo ex art. 739 c.p.c..
2 . Prescrizione dell’azione di responsabilità, non sussistendo nella specie ipotesi di occultamento doloso del danno, essendo state previamente autorizzate dall’ Universit à le attività svolte dall’appellante.
3. Insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, che non è stato dimostrato dalla Procura regionale e in relazione al quale il primo giudice si è limitato a desumerne la sussistenza in base alla consapevolezza della illiceità della condotta derivante dal possesso della preparazione tecnica di docente universitario dell’appellante.
4. Assenza della condotta illecita, avendo il primo giudice fatto esclusivo riferimento al dato puramente formale quale il possesso di partita IVA ed alla omessa comunicazione della stessa all’amministrazione diappartenenza, requisito quest’ultimo che non era richiesto né dal modulo di opzione per il tempo pieno all’epoca in uso presso l’ Universit à, né dai moduli compilati dall’appellante per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre le attività di docenza svolte dall’appellante erano liberamente esercitabili ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. b) del DPR n. 382/1980 (cfr. pure nota Rettore del 13.12.2012).
5.Assenza del requisito della professionalità, di costi o consumi idonei a comprovare la sussistenza di stabile ed autonoma organizzazione professionale e di continuità dell’attività svolta ed omessavalutazione di vantaggi derivati all’ Universit à da versamenti IVA.
6. Disparità di trattamento nella valutazione della posizione dell’odierno appellante rispetto a quelle dei colleghi De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ferrara, non chiamati in giudizio dal Procuratore in considerazione del mero possesso di partita IVA.
7. Mancata indicazione del calcolo per la quantificazione del danno erariale ed erronea quantificazione del danno ascritto all’appellante, non avendo considerato i primi giudici che il docente ha optato per il regime a tempo pieno dall’1.04.2005 (quindi risponde solo per le annualità dal 2005 al 2007) e dovendosi comunque detrarre dal danno le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali (sul punto il primo giudice ha omessoogni valutazione). 
Appello [#OMISSIS#] (n. 49465 )  
1. Difetto di giurisdizione, posto che l’art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001 dispone un obbligo di corresponsione delle somme indebitamente percepite “in primis” a carico del soggetto erogante e solo invia subordinata a carico del dipendente pubblico, per cui la controversia derivante dalla mancata restituzione dei compensi da parte del dipendente costituisce una vicenda inerente al rapporto di lavoro fra questi e l’Ente pubblico, con relativa giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
2. Falsa interpretazione dell’art. 53, comma 7bis, del d. lgs. n. 165/2001, come introdotto ·dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che è norma di diritto sostanziale, quindi non applicabile(retroattivamente), ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.
3. Nullità, violazione e falsa interpretazione dell’art. 17, comma 30 ter del D.L. n. 103/2009 e succ. modif., essendosi dato corso ad istruttoria sulla base di un esposto anonimo privo dei requisiti di specificitàe concretezza della notizia di danno.·
4. Prescrizione dell’azione di responsabilità, stante il lungo lasso temporale (7 anni) tra la ricezione dell’esposto anonimo (anno 2004) e l’invito a dedurre (10.02.2012), in assenza di ipotesi di occultamentodoloso del fatto ritenuto illecito e del danno.
5. Contraddittorietà tra la riconosciuta specificità e concretezza della notizia recata dall’esposto anonimo e la successiva affermazione della inidoneità del medesimo scritto anonimo a dar luogo alla decorrenza della prescrizione.
6. Correttezza e legittimità del comportamento del Prof. [#OMISSIS#], non sussistendo i ritenuti estremi di attività professionale incompatibile (consulenze per enti pubblici o organi istituzionali autorizzate dal Rettore) e non avendo l’appellante mai avuto una società a fini commerciali e/o professionali alternativa al lavoro di docente universitario, né collaboratori; né rileva la circostanza che egli sia stato titolare di partita IVA. Depone a favore della sua buona fede anche la nota n. 2013/35 del 16.01.2013 del nuovo Rettore dell’ Universit à, che ha giudicato le attività di consulenza svolte, secondo quanto dispone la normativa in materia, come liberamente esercitabili anche dai docenti a tempo pieno.
7. Erronea quantificazione del danno addebitato all’appellante, avendo il primo giudice ritenuto essere mero “errore materiale del PM” lo scomputo della somma di euro 12.413,13 per indennità di carica eincentivazione indicato nella citazione in giudizio. Inoltre, con riferimento alla restante somma, la difesa dell’appellante rappresenta che le attività svolte dal 1.01.2003 fino al 9.02.2007 sono coperte da prescrizione, per cui residuano per il periodo 9.02.2007 – 30.12.2007 solo tre fatture per complessivi euro 41.184,42 e, quanto all’indennità di incentivazione, solo quella relativa al 2007 pari ad euro 4.028,04.
8. Insussistenza dell’elemento soggettivo, come emerge anche dalla completa assoluzione ottenuta dal docente in sede disciplinare.
9. Mancato esercizio del potere riduttivo, nel mentre sussistono tutte le condizioni, tra cui la complessità organizzativa e l’inefficienza amministrativa, per l’esercizio medesimo.
Appello [#OMISSIS#] (n. 49536):
1. Prescrizione dell’azione dì responsabilità, per insussistenza di occultamento doloso del danno nei confronti dell’Amministrazione, e conseguente inapplicabilità del principio di decorrenza della prescrizione dal momento della scoperta del danno, avendo il docente richiesto autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività extra-accademiche. Anche la Procura regionale ha ricevuto la prima notizia di danno nel 2004, cui ha fatto seguito la delega di indagini alla Guardia di Finanza sin dal 4.12.2006, mentre l’invito a dedurre è stato notificato al Prof. [#OMISSIS#] soltanto l’8.02.2012.
2. lnammissibilità della citazione, per genericità dell’invito a dedurre e per discrasia tra lo stesso e l’atto di citazione (nell’invito si contestava lo svolgimento di attività sia pur consentite ma carenti di preventiva autorizzazione, nella citazione si contesta l’esercizio di attività libero professionali, per ciò stesso incompatibili con la docenza a tempo pieno).
3. Insussistenza della giurisdizione contabile, non potendosi ratione temporis applicare le disposizioni recate dai commi 7 e 7bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in quanto sopravvenute ed inconferenti (e neppure richiamate dalla Procura), né potendo il sindacato giudiziale impingere nel merito delle autorizzazioni preventive rilasciate dall’ Universit à o nel dettato delle norme regolamentari di Ateneo che ne escludevano, in taluni casi, la necessità.
4. Nullità della citazione, per essere la stessa scaturita da denuncia anonima inidonea ad integrare notizia specifica e concreta di danno.
5. Insussistenza del danno e appiattimento della sentenza sulle tesi della Procura e sulla relazione della Guardia di Finanza circa la natura professionale delle attività extra-accademiche, desunta dall’accensione di partita IVA, il carattere di abitualità continuativa e l’utilizzo di struttura organizzativa stabile, nonché assenza di prova circa l’influenza negativa sulle attività didattiche, scientifiche e di ricerca, con conseguente disapplicazione delle autorizzazioni comunque accordate e delle disposizioni di Ateneo che ammettevano l’espletamento di talune attività senza necessità di alcuna previa autorizzazione.
6. Sempre con riferimento al danno, si contesta – per l’ipotesi di attività non autorizzate – la possibilità di richiedere in restituzione, oltre agli emolumenti percepiti per l’attività ulteriore, anche la differenza stipendiale, che costituirebbe ad avviso dell’appellante una mera duplicazione del ristoro già garantito dalla refusione dell’aliunde perceptum.
7. Insussistenza dell’elemento soggettivo, per assenza di cognizioni di diritto superiori alla media che gli consentissero di avvedersi della (presunta) assoluta contrarietà a legge delle attività extra-accademiche svolte, posto che la titolarità della partita IVA non è incompatibile con lo status di docente a tempo pieno e malgrado la preventiva autorizzazione della maggioranza delle attività svolte.
8. Omessa valutazione della utilitas conseguita dall’ Universit à per le attività extra­accademiche svolte del [#OMISSIS#] (assoggettamento ad IVA) e, comunque, omesso esercizio del potere riduttivo.
Appello FERRARA ( n. 49554):
1. Inammissibilità della citazione per difformità tra la stessa e l’invito a dedurre, con conseguente mutatio libelli.
2. Difetto di giurisdizione, per insindacabilità della scelta dell’ Universit à di autorizzare lo svolgimento di determinate attività da parte dei docenti, e per inapplicabilità delle disposizioni sopravvenute introdotte(commi 7 e 7bis art. 53 del d.lgs. n. 165/2001) dalla legge n. 190/2012, solo a partire dalle quali sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti su vicende relative ai professori universitari .
3. Inconferenza del richiamo all’art. 53 commi 7 e 7bis del d. lgs. n. 165 del 2001, poiché all’appellante non si contesta il mancato assolvimento dell’onere di richiedere l’autorizzazione (e conseguente omesso versamento delle somme percepite), bensì lo svolgimento di un’attività nemmeno astrattamente autorizzabile.
4. Prescrizione dell’azione di responsabilità, essendo l’esposto contenente la notizia di danno pervenuto alla conoscenza della Procura regionale nel 2004 (in caso contrario, vi sarebbe nullità dell’istruttoria), non sussistendo nella specie occultamento doloso di attività ulteriori rispetto a quelle di Ateneo, avendo l’appellante sempre chiesto preventivamente ed ottenuto, l’autorizzazione dagli organi accademici dell’ Universit à.
5. Nullità per insussistenza di notizia specifica e concreta di danno.
6. Nel merito, deduce l’erroneità della tesi della Procura, recepita dalla Sezione, circa l’incompatibilità delle attività svolte; deduce altresì l’avvenuto rilascio di preventiva autorizzazione allo svolgimento delle attività,l’irrilevanza della titolarità di partita IVA, la natura di incarico “istituzionale” per il FERRARA come Presidente del Comitato costituito presso Sicilcassa, pienamente compatibile con il regime di docenza atempo pieno; l’inesistenza di riflessi negativi sull’attività di docenza, di ricerca, di partecipazione agli organi di governo-universitari, sulla crescita del personale e degli studenti, sui risultati patrimoniali e finanziariottenuti.
7. Omessa motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo.
Appello [#OMISSIS#] (n. 49556 )
1. Prescrizione dell’azione di responsabilità, non sussistendo in fattispecie gli elementi tipici dell’occultamento doloso del danno, mancando una condotta indirizzata ad impedire la conoscenza delfatto dannoso, avendo il docente richiesto all’ Universit à l’autorizzazione preventiva per lo svolgimento delle attività extra didattiche, ed essendo la Procura venuta a conoscenza del fatto sin dal 2004.
2. Insussistenza di attività professionale abituale e continuativa,  irrilevanza dell’apertura di partita IVA, carenza di prova circa lo svolgimento di attività professionale.
3. Travisamento della circostanze di fatto e difetto di istruttoria, trattandosi di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni perfettamente compatibili con il regime di docenza a tempo pieno.
4. Insussistenza del danno e del nesso di causalità, avendo il docente regolarmente svolto le proprie attività didattiche, scientifiche, di ricerca e le funzioni di Preside della Facoltà di Ingegneria (con spettanzadell’indennità di carica).
5. Insussistenza del dolo per mancata comunicazione della partita IVA, in presenza dell’affidamento dell’appellante derivante dal rilascio delle richieste autorizzazioni.
Appello ALVINO (n. 49586):
1. Insussistenza della responsabilità, essendo le attività svolte pienamente compatibili con il regime di docente a tempo pieno; irrilevanza della titolarità di partita IVA, legittimità delle due docenze del 2005 e 2007commissionate dall’lCE, non necessitanti di previa autorizzazione in quanto svolte su designazione dell’Ateneo e rientranti nei termini della convenzione fra l’Ente e l’ Universit à.
2. Prescrizione dell’azione di responsabilità, non sussistendo alcun occultamento doloso proprio in ragione delle palesi autorizzazioni e designazioni.
3. Contraddittorietà tra la pronuncia sulla eccezione di nullità della citazione per assenza di notizia specifica e concreta di danno e pronuncia in tema di prescrizione.
4. Erronea quantificazione del danno, dovendosi comunque calcolare le somme ritenute indebitamente percepite al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali già versate all’erario.
Appello [#OMISSIS#] (n. 49598):
1.Insussistenza della responsabilità e del danno erariale, avendo il docente optato, sin dall’inizio del suo rapporto lavorativo, per il regime a tempo definito .e non avendo egli mai ricevuto alcunacomunicazione della rettifica di un errore contenuto nel decreto rettorale n. 13/2005 che lo ha considerato docente a tempo pieno, con conseguente affidamento incolpevole del docente sulla compatibilità conl’esercizio della professione di dottore commercialista (pende innanzi al Tribunale civile di Napoli giudizio per querela di falso avverso il decreto rettorale n. 13 del 2005 e innanzi al Tar Campania pende giudizio per la nullità del decreto).
2. Sussistenza di mera responsabilità per inadempimento contrattuale, come desumibile da sentenza Consiglio di Stato n. 2648 del 26 maggio 2015 e non configurabilità del danno erariale, stante l’avvenutarestituzione all’ Universit à, in esecuzione della stessa sentenza e tramite assegno circolare, della somma di euro 30.431,44 euro.
3. Insussistenza del dolo o della colpa grave.
Appello BENASSAI (n. 49611):
1. Inammissibilità della citazione per genericità e per “mutatio libelli” rispetto all’atto di invito a dedurre: nell’invito si contestava all’appellante di essere titolare di partita IVA e di avere svolto attività professionale incompatibile; nella citazione si contesta l’esercizio con continuità di attività professionale e la violazione del dovere di esclusività.
2. Prescrizione dell’azione di responsabilità, per insussistenza di atti di occultamento doloso.
3. Violazione del principio del divieto di duplicazione delle sanzioni (secondo quanto ritenuto da Sez. I n. 836/2014) ed avendo il BENASSAI già avuto notificato decreto rettorale prot. 12349 del 18.7.2013 con ilquale gli è stata intimata la restituzione dei compensi percepiti per gli incarichi extra-didattici.
4. Difetto di prova in ordine al danno, avendo il docente svolto regolarmente la propria attività didattica (come da attestazioni allegate).
5. Insussistenza della condotta antigiuridica, stante la espressa qualificazione di compatibilità degli incarichi svolti dall’appellante con il regime di impegno a tempo pieno, previsto dall’art. 11, comma 5, lett. b) del DPR n. 382/1980.
6. Insussistenza dell’elemento soggettivo, avendo il docente richiesto, ove necessario, le autorizzazioni preventive ed avendo regolarmente dichiarato i compensi a fini fiscali.
7. ln via subordinata, erronea quantificazione del danno, con riferimento ad incarichi di breve durata e con riferimento al mancato computo delle somme versate a fini fiscali.
8. Omessa valutazione dei “vantaggi” conseguiti in relazione alle Convenzioni stipulate con il Ministero dell’Ambiente, la Provincia di Napoli e Aliscafi SNA, per le quali l’ Universit à ha incassato dal 2003 al2007 la somma di 205 [#OMISSIS#] euro.
9. Mancato esercizio del potere riduttivo.
Appello CINQUINI (n. 49653):  
1. Nullità della citazione per genericità ed indeterminatezza, poiché si valuta l’addebito a carico dell’appellante per relationem rispetto alla posizione di altro appellante che non presenta analoghi presupposti fattuali.
2. Violazione del termine di 120 giorni, in relazione alla proroga istruttoria concessa al PM, comunicata solo con l’atto di citazione.
3. Prescrizione dell’azione di responsabilità, per assenza di atti di occultamento doloso.
4. Insussistenza della incompatibilità, avendo il docente svolto attività compatibili (previamente autorizzate o liberamente esercitabili anche dai professori a tempo pieno) e nessuna attività professionaleavente carattere di continuità o utilizzo di stabile organizzazione.
5. Insussistenza dell’elemento soggettivo e del danno, per avere l’appellante svolto attività consentite dall’art. 11 del DPR n. 382/1980 e per assenza di prova di una minore resa del servizio.
6. Difetto del nesso di causalità, non provato in causa.
7. Erronea quantificazione del danno, da computarsi comunque al netto delle ritenute fiscali.
Appello NAPOLI (n. 49741):
1. Prescrizione dell’azione di responsabilità, dovendo la stessa decorrere dalla data di erogazione mensile degli emolumenti, essendovi stata preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle attività extra-didattiche e non sussistendo alcun atto di occultamento doloso.
2. Insussistenza di illiceità della condotta e di incompatibilità per attività previamente autorizzate.
3. In via subordinata, esercizio del potere riduttivo in considerazione della buona fede del percipiente.
     Sono state, altresì, depositate ulteriori memorie con cui gli appellanti hanno riepilogato i motivi di gravame già esposti negli atti di appello.
     Con atto conclusionale del 13 maggio 2016 il Procuratore generale ha ritenuto infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di nullità e di intervenuta prescrizione, ha diffusamente motivato in ordine alla infondatezza delle ulteriori censure avversarie ed ha chiesto il rigetto dei gravami con conferma della sentenza impugnata, eccetto che per lo scomputo di euro 30.431,44 già pagati tramite assegno circolare dal [#OMISSIS#], che pertanto possono essere detratti dal quantum della condanna risarcitoria.
Alla pubblica udienza del 24 novembre 2016, udito il relatore, le difese di tutti gli appellanti ad eccezione del dr. [#OMISSIS#] hanno riproposto l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità, mancando l’occultamento doloso in presenza delle autorizzazioni rilasciate dall’ Universit à. Le difese hanno pure rimarcato l’insussistenza, nella specie, della prova di un danno concreto all’Ateneo, dal momento che i docenti hanno svolto gli incarichi senza pregiudizio alcuno all’attività didattica; e la carenza di colpa grave, stante l’affidamento riposto dagli appellanti nei regolamenti e nelle direttive emanate dall’ Universit à e nelle stesse autorizzazioni rilasciate.
Il Pubblico Ministero, dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ha escluso il difetto di giurisdizione; si è soffermato sul fondamento e sulla ratio del dovere di esclusività, la cui osservanza grava su tutti i pubblici dipendenti, inclusi i professori universitari; si è opposto alla richiesta di sospensione avanzata dalla difesa del prof. [#OMISSIS#], dal momento che non sussiste pregiudizialità: In ordine alla prescrizione, ha precisato che secondo la Procura generale inizialmente, all’atto della denuncia anonima, non vi è stato il disvelamento del danno, che si è avuto invece solo quando è stato reso noto l’esito delle indagini delegate alla  Guardia di Finanza. In merito alle eccezioni pregiudiziali e preliminari si è riportato alle conclusioni scritte ed ha insistito per il rigetto degli appelli e la conferma della sentenza di primo grado, salvo che per il dr. [#OMISSIS#], per il quale dovrà scomputarsi dalla quota di danno a lui addebitata dalla sentenza di condanna quanto dallo stesso già pagato.
DIRITTO
Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti tutti avverso la stessa sentenza.
1.1 Tanto premesso, va preliminarmente respinto il motivo d’appello formulato dagli appellanti [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e FERRARA circa l’asserito difetto della giurisdizione contabile sulla domanda di risarcimento del danno erariale avanzata.
Infatti l’esistenza di una disposizione di legge (art. 53 comma 7, D.Lgs. n. 165/2001) che impone al pubblico dipendente di versare l’importo dei compensi percepiti per incarichi non autorizzati o non autorizzabili non comporta il venir meno della giurisdizione contabile per responsabilità, la quale sussiste ogni qual volta il requirente deduca un danno erariale per effetto di un comportamento dell’agente, posto in essere nell’esercizio delle funzioni cui quest’ultimo è preposto, contrario ai doveri d’ufficio. La previsione della restituzione del compenso all’Amministrazione di appartenenza comporta semmai una valutazione legale dell’ammontare del danno per lo svolgimento di attività incompatibile e sicuramente attuata in violazione dell’obbligo di esclusività sancito anche a livello costituzionale – di cui l’art. 53 già citato costituisce espressione – il quale tende a salvaguardare proprio l’espletamento delle funzioni attinenti il rapporto di servizio (ancor prima che riguardare il rapporto di impiego) e, dunque, il perseguimento delle finalità istituzionali della P.A.
Deve quindi convenirsi che, in ogni caso, qualunque sia la natura attribuibile alla responsabilità imputata agli appellanti, la norma tutela la grave violazione delle disposizioni di legge che vietano il cumulo di impieghi ed incarichi e del connesso dovere di esclusività (art. 98 Cost.: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”), come in effetti è accaduto nella fattispecie in esame.
Ma al di là della chiara indicazione della norma costituzionale, il dovere di esclusività trova in primis la sua ratio nella esigenza di evitare [#OMISSIS#] di interesse quando l’attività pubblica che dovrebbe essere esclusiva è, come nella specie, un’attività didattica. In secondo luogo, il precetto mira ad impedire di trarre utilità, dirette o indirette, da tale attività didattica. Da ciò discende, pertanto, una connotazione dell’art. 53, comma 7, del tutto aliena da interessi meramente privatistici, dovendo invece convenirsi che il rapporto di servizio – strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali della P.A. – rappresenta proprio il “bene” tutelato dalla norma de qua, non potendosi allora condividere l’assunto per cui l’obbligo di riversamento legale dei compensi percepiti dal dipendente attiene unicamente al rapporto di impiego con la P.A. o comunque ad interessi privatistici (oggetto di delibazione del giudice del lavoro o del G.A.) avulsi, dunque, dal rapporto di servizio e con conseguente loro irrilevanza erariale.
E ciò, senza voler considerare che già la Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 22688/2011, avevano chiaramente affermato la giurisdizione della Corte dei conti in ipotesi di violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevando che “trattasi di prescrizioni chiaramente strumentali al corretto esercizio delle mansioni, in quanto preordinate a garantirne il proficuo svolgimento attraverso il previo controllo dell’amm.ne sulla possibilità, per il dipendente, d’impegnarsi in un’ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d’istituto. Una conclusione del genere non suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale, perché contribuisce ad assicurare il buon andamento degli uffici, non distoglie i dipendenti dal suo giudice naturale (che per quanto riguarda la responsabilità amm.va è, per l’appunto, la Corte dei conti) e non li sottopone ad alcuna irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati che, in quanto estranei all’amm.ne, non si trovano nella medesima posizione di quelli pubblici”.
Pertanto, in conformità ad orientamento uniforme di queste Sezioni di appello, con riferimento ad analoghe azioni del P.M: contabile, la giurisdizione della Corte dei conti va affermata per il solo fatto obiettivo dello svolgimento di tale attività incompatibile, in violazione del principio della esclusività della funzione pubblica  (Sez. I app., n. 121 del 2015; n. 406 del 2014).
La “solidità” di tale interpretazione è resa manifesta, pertanto, ma solo ad abundantiam, dal richiamo effettuato dai primi giudici al riconoscimento che, anche se temporalmente posteriore al verificarsi dei fatti di causa, il legislatore ha accordato, consolidando la linea di tendenza già instauratasi e fissando in una norma la giurisdizione della Corte dei conti in materia: “dopo il comma 7 e’ inserito il seguente: «7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita’ erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; (legge n. 190/2012, art. 1, comma 42, modificativo dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001)”. In tal senso vanno quindi ritenute prive di pregio le argomentazioni degli appellanti posto che, quale che sia la sua portata temporale, il comma 7 bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 è meramente confermativo della pregressa giurisdizione contabile in materia, come ricavabile dai principi generali ed affermata dalla giurisprudenza.
1.2 Se, dunque, il problema che viene precipuamente il rilievo è, prima ancora dell’obbligo restitutorio, la violazione degli obblighi di servizio ed i connessi doveri di esclusività, privo di pregio appare – per le ragioni appena esposte – anche l’ulteriore motivo di censura dell’app