Le previsioni contenute negli artt. 13 e 15 D.M. 10 settembre 2010, n. 249 attribuiscono ai c.d. congelati SSIS il diritto a partecipare ai TFA senza previo superamento di esame di ammissione ed in soprannumero, ma non anche un diritto analogo con riferimento ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 16 settembre 2014, n. 9676
Ammissione corsi di formazione attività di sostegno-Congelati SISS
N. 09676/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11407/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11407 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Russo, [#OMISSIS#] Mai, [#OMISSIS#] Barone, [#OMISSIS#] Ciccarese, [#OMISSIS#] Bellini, [#OMISSIS#] Terzano, [#OMISSIS#] Chietti, [#OMISSIS#] Palmisano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Traina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Annunziata Denora, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ampolo, [#OMISSIS#] Suriani, [#OMISSIS#] Carrera, [#OMISSIS#] Pia Zibella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Amore, [#OMISSIS#] Pileri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mariachiara De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Malvano, [#OMISSIS#] Resta, [#OMISSIS#] Rosa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pardini, [#OMISSIS#] Bertalotto, [#OMISSIS#] Guerriero, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giardina, [#OMISSIS#] Carlucci, [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] Catalano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fontana, Mariachiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Garzotto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Casella, [#OMISSIS#] Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Angeli, [#OMISSIS#] Villani, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Roveta, [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] Sapuppo, [#OMISSIS#] Antona, [#OMISSIS#] Turco, [#OMISSIS#] D’Andria, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Grosso, Barbara Caredda, [#OMISSIS#] Sapienza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fabri, [#OMISSIS#] Parente, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Forni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Barbara Seghetti, [#OMISSIS#] Grazia Lombardi, Zamira Bertolotti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Randazzo, tutti rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] Manca e [#OMISSIS#] Labbate, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore, sito in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università della Calabria, Università [#OMISSIS#] Bo di Urbino e Università degli Studi di Firenze, in persona dei rispettivi Rettori e legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università Lumsa e Università Luspio, n.c.g.;
per l’annullamento:
– del Decreto Ministeriale n. 706 del 9 agosto 2013, che ha autorizzato l’istituzione di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2013/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2013, nella parte in cui non prevede l’ammissione al corso, in soprannumero, senza lo svolgimento di specifiche prove di ammissione, dei docenti che, iscritti alle Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, non hanno frequentato i corsi, congelando la propria iscrizione (c.d. congelati SSIS), e si sono abilitati con la partecipazione in soprannumero al TFA ordinario;
– di tutti i bandi delle Università che hanno istituito tali corsi; in particolare: il bando dell’Università LUMSA approvato e pubblicato con Decreto Rettoriale n. 1209 dell’8 ottobre 2013, il bando dell’Università LUSPIO approvato e pubblicato con Decreto Rettoriale n. 823 del 17 settembre 2013, il bando dell’Università della Calabria approvato e pubblicato con Decreto Rettoriale n. 2076 del 15 ottobre 2013, il bando dell’Università degli Studi di Urbino [#OMISSIS#] Bo approvato e pubblicato con Decreto Rettoriale n. 480 del 30 ottobre 2013, il bando dell’Università degli Studi di Firenze approvato e pubblicato con Decreto Rettoriale n. 76141 dell’8 novembre 2013, nella parte in cui non prevedono la partecipazione dei c.d. “congelati SSIS” in soprannumero, senza lo svolgimento di prove di ammissione, ai percorsi di specializzazione all’insegnamento del sostegno;
– di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, collegato o consequenziale, compresi il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 ed il D.M. del 30 settembre 2011, nella parte in cui non prevedono la partecipazione dei c.d. “congelati SSIS” in soprannumero, senza lo svolgimento di prove di ammissione, ai percorsi di specializzazione all’insegnamento del sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Università della Calabria, dell’Università [#OMISSIS#] Bo di Urbino e dell’Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il dott. [#OMISSIS#] Chiné e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, i ricorrenti, tutti abilitati all’insegnamento per le rispettive classi di concorso a seguito del superamento del Tirocinio Formativo Attivo, hanno impugnato il Decreto Ministeriale n. 706 del 9 agosto 2013 recante autorizzazione all’istituzione di Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2013/2014, nella parte in cui non prevede l’ammissione al Corsi, in soprannumero, senza lo svolgimento di specifiche prove di ammissione, dei docenti che – come i ricorrenti – originariamente iscritti alle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, non hanno frequentato integralmente i corsi, congelando la propria iscrizione (c.d. congelati SSIS), e si sono successivamente abilitati con la partecipazione in soprannumero al Tirocinio Formativo Attivo ordinario.
Hanno dedotto che il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, recante il Regolamento per la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, di primo e secondo grado, ha previsto che i docenti nella posizione di “congelati SSIS” avrebbero potuto conseguire l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione alla SSIS attraverso lo svolgimento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti, anche in soprannumero rispetto al numero massimo dei docenti previsti nei citati TFA.
Hanno, altresì, dedotto che l’art. 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha disciplinato i percorsi di formazione universitari per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, senza prevedere espressamente la possibilità per i “congelati SSIS” di accedervi in assenza di specifiche prove di ammissione ed anche in soprannumero.
Di qui l’impossibilità per essi ricorrenti di essere ammessi ai percorsi, tenuto conto che i primi bandi adottati dalle università, anch’essi oggetto di gravame, non permettono ai “congelati SSIS” abilitati tramite i TFA di partecipare ai percorsi senza il superamento delle specifiche prove di ammissione previste dal D.M. 706 del 2013.
2. A sostegno dell’odierno gravame hanno pertanto denunciato, in un’unica complessa doglianza, i vizi di: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, lettera c e 10 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università e della Ricerca, dell’Università della Calabria, l’Università [#OMISSIS#] Bo di Urbino e l’Università degli Studi di Firenze, tutti instando per la reiezione del gravame.
4. All’udienza pubblica del 17 luglio 2014, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è integralmente infondato e va pertanto respinto.
2. I ricorrenti, tutti abilitati all’esito dei Tirocini Formativi Attivi, ai quali sono stati iscritti senza previo superamento di prove di ammissione e in soprannumero, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 15, comma 17, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (secondo cui i c.d. congelati SSIS conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del Tirocinio Formativo Attivo “senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”) censurano il D.M. n. 706 del 2013 – recante l’autorizzazione all’istituzione di Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2013/2014 – nella parte in cui non permette ad essi ricorrenti di essere iscritti ai predetti Corsi senza il previo superamento di prove di ammissione ed anche in soprannumero.
In sintesi, ad avviso dei ricorrenti l’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente applicato gli artt. 13 e 15 del D.M. n. 249 del 2010, dal cui combinato disposto si evincerebbe che i c.d. congelati SSIS, oltre ad avere diritto a partecipare ai TFA senza previo superamento di esame di ammissione ed anche in soprannumero, avrebbero analogo diritto con riferimento ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Ciò in quanto i due citati percorsi abilitativi scorrerebbero paralleli, avrebbero natura ed obiettivi analoghi: pertanto, per i ricorrenti “il percorso privilegiato di abilitazione per i congelati SSIS, deve estendersi anche a quello di specializzazione all’insegnamento di sostegno”.
3. Rileva in contrario il Collegio che le previsioni rispettivamente contenute negli artt. 13 e 15 del D.M. n. 249 del 2010 non permettono di pervenire all’interpretazione sostenuta dai ricorrenti.
Ed invero, la disposizione transitoria contenuta al comma 17 dell’art. 15 riguarda esclusivamente i TFA “di cui all’articolo 10” e non menziona affatto i Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui all’art. 13.
La disposizione invero stabilisce: “Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti”.
Essa è chiaramente finalizzata a favorire l’acquisizione dell’abilitazione “per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione” alle SSIS per coloro che, come gli odierni ricorrenti, si erano già iscritti alle predette Scuole e ne avevano successivamente sospeso la frequenza (c.d. congelati SSIS). In sintesi, la disposizione prevede un percorso accelerato per quei docenti che, per cause ad essi non imputabili, non avevano potuto concludere l’originario iter abilitativo, ma ovviamente detto percorso è finalizzato all’ottenimento del medesimo titolo che avrebbero ottenuto a conclusione delle SSIS, non certo un titolo diverso e ulteriore. In tal senso è chiarissima la lettera della disposizione transitoria, laddove richiama “l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione” alle SSIS.
4. Né meritevole di pregio si palesa l’argomento usato dai ricorrenti per sostenere che i percorsi abilitativi rispettivamente disciplinati dagli artt. 10 (TFA) e 13 (Specializzazione per le attività di sostegno didattico per gli alunni con disabilità) del D.M. n. 249 del 2010 si completano e integrano reciprocamente, di talché “il Ministero non può aver diversificato i percorsi ammettendo per i congelati SSIS un diritto all’accesso ai TFA per l’abilitazione in soprannumero e senza prove di ammissione, mentre invece, alcun diritto per i percorsi universitari per la specializzazione nelle attività di sostegno”.
In disparte le considerazioni già spese in ordine alla univoca lettera dell’art. 15, comma 17 del D.M. n. 249 del 2010, il cui ambito applicativo è chiaramente limitato all’acquisizione del titolo abilitativo tramite i TFA, non può non essere preliminarmente evidenziato come l’interpretazione proposta dai ricorrenti condurrebbe ad una inammissibile estensione analogica di una disposizione derogatoria rispetto al regime ordinario di abilitazione, come tale di stretta interpretazione ed applicazione.
Ma anche sul piano della ragionevolezza e del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, invocati dai ricorrenti per contestare la legittimità della scelta ministeriale, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure proposte. Ed invero, alla disposizione contenuta nell’art. 3, comma 4, lett. c) del D.M. n. 249 del 2010 – secondo cui costituiscono parte integrante dei percorsi formativi “l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni” – non può certo essere attribuito un effetto sostanzialmente abrogante del successivo art. 13, in base al quale ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità “possono accedere gli insegnanti abilitati” (comma 1) previo “superamento di una prova di accesso predisposta dalle università” (comma 3).
In sintesi, l’aver previsto nell’ambito dei programmi dei percorsi abilitativi l’acquisizione anche di competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità non può certo condurre alla conclusione voluta dai ricorrenti, secondo cui una disposizione transitoria ed eccezionale volta a favorire un percorso accelerato di abilitazione per i “congelati SSIS” debba estendersi anche ai diversi percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione del diploma di specializzazione di cui all’art. 13, comma 4 del D.M. n. 249 del 2010.
5. In conclusione, i decreti ministeriali ed i bandi universitari impugnati sfuggono alle censure proposte dai ricorrenti.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
6. La novità delle questioni scrutinate configura giusto motivo di compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Massimo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Chine’, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Storto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)