[X] È immanente nell’ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 secondo cui conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela. La possibilità di sanatoria introdotta dall’art. 4, comma 2 bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica dell’idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell’ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 1 luglio 2014, n. 6885
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Data Documento: 2014-07-01
Area:
Giurisprudenza
Massima